AS 2004 1385
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
Legge federale sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart)
Modifica del 20 giugno 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti i messaggi del Consiglio federale del 7 novembre 20011 e del 14 giugno 20022, decreta:
I La legge del 6 ottobre 19953 sui cartelli è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 27 capoverso 1, 964, 97 capoverso 2 e 1225 della Costituzione federale6; …
1bis Sono considerati imprese i richiedenti o offerenti di beni e servizi nel processo economico, indipendentemente dal loro statuto giuridico o dalla loro forma organiz- zativa.
Art. 3 cpv. 2 secondo periodo 2 … Per contro, le limitazioni all’importazione fondate sui diritti di proprietà intel- lettuale sono valutate secondo le disposizioni della presente legge.
Art 4 cpv. 2
2 Per imprese che dominano il mercato si intendono una o più imprese che per il
tramite dell’offerta o della domanda sono in grado di comportarsi in modo ampia- mente indipendente sul mercato rispetto agli altri partecipanti (concorrenti, fornitori o compratori).
4 A questa disposizione corrisponde l’articolo 31bis della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3) 5 A questa disposizione corrisponde l’articolo 64 della Costituzione federale del 29 maggio 1874 (CS 1 3) 6 RS 101
2000-1700 1385
Legge sui cartelli RU 2004
Art. 5 cpv. 4
4 La soppressione di una concorrenza efficace è pure presunta in caso di accordi
mediante i quali imprese collocate ai diversi livelli di mercato convengono prezzi minimi o fissi, nonché in caso di accordi relativi all’assegnazione di zone nell’ambito di contratti di distribuzione, per quanto vi si escludano vendite da parte di distributori esterni.
Art. 6 cpv. 1 lett. e 1 Nelle ordinanze o nelle comunicazioni possono essere descritte le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica. A tale scopo vengono in particolare presi in considerazione: e. gli accordi che hanno lo scopo di migliorare la competitività delle piccole e medie imprese, per quanto il loro effetto sul mercato sia limitato.
Art 9 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Nel caso delle compagnie di assicurazione, al posto della cifra d’affari si tiene conto del totale lordo dei premi annui; nel caso delle banche e degli altri intermedia- ri finanziari assoggettati alle regole sulla compilazione dei conti previste nella legge federale dell’8 novembre 19347 sulle banche e le casse di risparmio, si tiene conto dei ricavi lordi.
1 Il Consiglio federale istituisce la Commissione della concorrenza e designa i mem- bri della presidenza. 2bis I membri della Commissione della concorrenza rendono noti i loro interessi in un registro degli interessi.
Art. 27 cpv. 1 Concerne solo il testo tedesco.
Art. 42 Misure di inchiesta
1 Le autorità in materia di concorrenza possono procedere all’audizione di terzi
come testimoni e costringere le parti all’inchiesta a deporre. L’articolo 64 della legge federale del 4 dicembre 19478 di procedura civile è applicabile per analogia. 2 Le autorità in materia di concorrenza possono ordinare perquisizioni e sequestrare mezzi di prova. A questi provvedimenti coercitivi sono applicabili per analogia gli
7 RS 952.0 8 RS 273
Legge sui cartelli RU 2004
articoli 45–50 della legge federale del 22 marzo 19749 sul diritto penale amministra- tivo. Le perquisizioni domiciliari e i sequestri sono ordinati, su domanda della segreteria, da un membro della presidenza.
Art. 42a Inchieste nelle procedure secondo l’Accordo sul trasporto aereo tra la Svizzera e la CE 1 La Commissione della concorrenza è l’autorità svizzera competente per la coope- razione con gli organi della Comunità europea secondo l’articolo 11 dell’Accordo del 21 giugno 199910 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo.
2 Un’impresa che si oppone alla verifica effettuata nell’ambito di una procedura
basata sull’articolo 11 dell’Accordo può essere sottoposta, su richiesta della Com- missione della Comunità europea, a misure di inchiesta secondo l’articolo 42; è applicabile l’articolo 44.
Art. 44 Ricorso alla Commissione di ricorso Le decisioni della Commissione o della sua segreteria nonché i provvedimenti coercitivi di cui all’articolo 42 capoverso 2 possono essere impugnati con ricorso alla Commissione di ricorso in materia di concorrenza.
Art. 47 cpv. 2 Abrogato
Titolo prima dell’art. 49a Sezione 6: Sanzioni amministrative
Art. 49a Sanzione in caso di limitazioni illecite della concorrenza 1 All’impresa che partecipa a un accordo illecito secondo l’articolo 5 capoversi 3 e 4 o attua una pratica illecita secondo l’articolo 7 è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. L’importo è calcolato in funzione della durata e della gravità delle pratiche illecite. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite. 2 Se l’impresa collabora a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza, si può rinunciare in tutto o in parte alla sanzione.
3 Non vi è sanzione se:
a. l’impresa annuncia la limitazione della concorrenza prima che questa espli- chi i suoi effetti; se nei cinque mesi dall’annuncio le viene comunicata
9 RS 313.0 10 RS 0.748.127.192.68
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l’apertura di una procedura secondo gli articoli 26–30, la sanzione non deca- de qualora l’impresa mantenga la limitazione; b. la limitazione della concorrenza ha cessato di esplicare i suoi effetti da oltre cinque anni prima dell’apertura dell’inchiesta; c. il Consiglio federale ha autorizzato una limitazione della concorrenza in vir- tù dell’articolo 8.
Titolo prima dell’art. 50 Abrogato
Art 50 Infrazioni in relazione con conciliazioni e decisioni dell’autorità All’impresa che a proprio vantaggio contravviene a una conciliazione, a una deci- sione passata in giudicato delle autorità in materia di concorrenza o a una decisione di un’autorità di ricorso è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d’affari realizzata in Svizzera nei tre ultimi esercizi. L’articolo 9 capoverso 3 è applicabile per analogia. Nella determinazione dell’importo è tenuto adeguatamente conto del presunto guadagno che l’impresa ha conseguito con le pratiche illecite.
Titolo prima dell’art. 53a Sezione 7: Emolumenti
1 Le autorità in materia di concorrenza riscuotono emolumenti per:
a. le decisioni relative a inchieste concernenti limitazioni della concorrenza ai sensi degli articoli 26–31; b. l’esame delle concentrazioni di imprese ai sensi degli articoli 32–38; c. i pareri e altri servizi.
2 Gli emolumenti sono calcolati in funzione del tempo impiegato.
3 Il Consiglio federale stabilisce il tasso degli emolumenti e ne disciplina la riscos- sione. Esso può esentare da emolumenti talune procedure o prestazioni, in particola- re in caso di sospensione delle procedure.
Titolo prima dell’art. 59a Capitolo 6a: Valutazione
1 Il Consiglio federale fa valutare l’efficacia delle misure e l’esecuzione della pre- sente legge.
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2 Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale al termine della valutazione, ma al più tardi cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente disposizione, e formula proposte per il seguito.
II
Modifica del diritto vigente La legge del 9 ottobre 199211 sul diritto d’autore è modificata come segue:
1bis Gli esemplari di un’opera audiovisiva non possono essere nuovamente alienati o locati fintanto che l’autore ne risulti pregiudicato nell’esercizio del suo diritto di rappresentare l’opera (art. 10 cpv. 2 lett. c).
III
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 20 giugno 200312 Se una limitazione attuale della concorrenza è annunciata o eliminata entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolo 49a, non saranno prese sanzioni in virtù di tale disposizione.
IV
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2003 Consiglio degli Stati, 20 giugno 2003 Il presidente: Yves Christen Il presidente: Gian Reto Plattner Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
11 RS 231.1 12 RU 2004 1385
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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 9 ottobre 2003.13
2 La presente legge entra in vigore il 1° aprile 2004.
12 marzo 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
13 FF 2003 3914