AS 2004 2157
Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell'uomo
Legge federale su misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo
del 19 dicembre 2003
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 23 ottobre 20022, decreta:
Art. 1 Oggetto 1 La presente legge disciplina le misure di politica estera della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo.
2 Sono fatte salve le misure ai sensi:
a. della legge federale del 19 marzo 19763 sulla cooperazione allo sviluppo e l’aiuto umanitario internazionali; b. del decreto federale del 24 marzo 19954 concernente la cooperazione con gli Stati dell’Europa dell’Est; c. della legge militare del 3 febbraio 19955.
Art. 2 Scopi Con le misure previste dalla presente legge, la Confederazione intende: a. contribuire a prevenire, mitigare o risolvere conflitti armati, in particolare mediante la promozione della fiducia reciproca, la mediazione e le attività di consolidamento della pace al termine delle ostilità, nonché mediante la pro- mozione del diritto umanitario internazionale; b. contribuire a rafforzare i diritti dell’uomo, promuovendo i diritti civili, poli- tici, economici, sociali e culturali di persone o gruppi di persone; c. promuovere i processi democratici.
RS 193.9
2002-1838 2157
Misure di promozione civile della pace e di rafforzamento dei diritti dell’uomo RU 2004
Art. 3 Misure 1 La Confederazione può accordare aiuti finanziari e prendere altre misure, come:
a. versare contributi unici o ricorrenti; b. fornire prestazioni in natura; c. inviare esperti; d. istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi; e. promuovere il partenariato con istituzioni scientifiche nell’ambito del diritto umanitario internazionale. 2 Il Consiglio federale può prendere misure complementari a favore della promozio- ne civile della pace e del rafforzamento dei diritti dell’uomo. 3 Le misure possono essere attuate nel quadro di azioni multilaterali o bilaterali oppure in maniera autonoma.
Art. 4 Finanziamento I mezzi per finanziare le misure previste dalla presente legge sono stanziati sotto forma di crediti quadro pluriennali.
Art. 5 Valutazione Il Consiglio federale vigila sull’impiego efficace dei mezzi stanziati. Dispone valu- tazioni periodiche e rende conto all’Assemblea federale per ogni periodo di credito.
Art. 6 Competenza
1 Il Consiglio federale decide sulle misure secondo la presente legge.
2 Può delegare compiti esecutivi a persone giuridiche di diritto privato o pubblico e a persone fisiche.
Art. 7 Coordinamento 1 La Confederazione coordina le proprie misure con gli sforzi dei suoi partner e, se possibile, con misure analoghe di altri fornitori di prestazioni svizzeri o esteri. 2 Il Consiglio federale provvede affinché le misure della Confederazione volte alla promozione civile della pace e al rafforzamento dei diritti dell’uomo corrispondano agli scopi di cui all’articolo 2.
Art. 8 Accordi internazionali Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali: a. sull’impiego dei fondi provenienti dai crediti quadro; b. sulla partecipazione a missioni civili di promozione della pace; c. sull’invio di esperti.
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Art. 9 Trattamento di dati L’articolo 2 della legge federale del 24 marzo 20006 sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri si applica per analogia al tratta- mento di dati inerenti alle misure adottate in applicazione della presente legge.
Art. 10 Rapporto Il Consiglio federale riferisce annualmente alle competenti commissioni delle due Camere sulle misure prese e sulle misure previste secondo la presente legge.
Art. 11 Diritto previgente: abrogazione La legge federale del 15 dicembre 20007 sulla partecipazione e la concessione di aiuti finanziari della Confederazione al Centro Henry Dunant per il Dialogo umani- tario è abrogata.
Art. 12 Referendum ed entrata in vigore
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 dicembre 2003 Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2003 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz
Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato l’8 aprile 2004.8
2 La presente legge entra in vigore il 1° maggio 2004.
13 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
6 RS 235.2 7 RU 2002 1896 8 FF 2003 7105
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