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AS 2004 2161

Codice civile

Codice civile (Termine di separazione nel diritto del divorzio)

Modifica del 19 dicembre 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 29 aprile 20031; visto il parere del Consiglio federale del 2 luglio 20032, decreta:

I Il Codice civile3 è modificato come segue:

Art. 114 B. Divorzio Un coniuge può domandare il divorzio se al momento della liti- su azione di un coniuge spendenza o il giorno della sostituzione della richiesta comune con I. Dopo la sospensione un’azione unilaterale i coniugi vivono separati da almeno due anni. della vita comune

Art. 115 II. Rottura Un coniuge può domandare il divorzio prima della scadenza del del vincolo coniugale termine di due anni quando per motivi gravi che non gli sono imputa- bili non si possa ragionevolmente esigere da lui la continuazione dell’unione coniugale.

Titolo finale: Dell’entrata in vigore e dell’applicazione del Codice civile Capo primo: Dell’applicazione del vecchio e del nuovo diritto

Art. 7c

3. Termine Nei processi di divorzio pendenti al momento dell’entrata in vigore

di separazione nei processi della modifica del presente Codice del 19 dicembre 20034 e che devo- di divorzio pendenti no essere giudicati da un’istanza cantonale si applica il termine di se- parazione previsto dalla legge nuova.