AS 2004 3305
Regolamento sui giudici istruttori federali
Regolamento concernente i giudici istruttori federali
del 25 maggio 2004
Il Tribunale penale federale, visti gli articoli 15 capoverso 1 lettera b e 28 capoverso 2 della legge del 4 ottobre
20021 sul Tribunale penale federale (LTPF),
adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Campo di applicazione Il presente regolamento si applica ai giudici istruttori federali in carica a tempo pieno e ai loro supplenti. Essi costituiscono l’Ufficio dei giudici istruttori federali (UGI).
Art. 2 Organizzazione 1 Il Tribunale penale federale nomina il giudice istruttore dirigente. Questi assume la direzione dell’UGI. Sono salve le competenze del Tribunale penale federale. 2 Il giudice istruttore dirigente sovrintende all’esecuzione dei compiti che incombo- no ai giudici istruttori nonché al personale e provvede affinché gli affari siano trattati con celerità.
3 Gli competono in particolare:
a. l’organizzazione del lavoro e l’attribuzione degli affari ai giudici istruttori; b. l’organizzazione del servizio di picchetto; c. l’organizzazione delle sostituzioni tra i giudici istruttori; d. l’organizzazione e l’attività della cancelleria; e. la gestione del personale secondo i principi di cui all’articolo 3; f. l’osservanza del preventivo.
Art. 3 Personale 1 Il Tribunale penale federale autorizza i posti e valuta le funzioni. Il giudice istrutto- re dirigente assume il personale. 2 Il giudice istruttore dirigente è competente per tutte le questioni in materia di personale. Le decisioni relative al personale che provocano un aumento durevole delle uscite necessitano dell’approvazione della direzione del Tribunale penale federale.
RS 173.713.1 1 RS 173.71
2004-1175 3305
Regolamento concernente i giudici istruttori federali RU 2004
Art. 4 Finanze Il giudice istruttore dirigente collabora con la direzione del Tribunale penale federale nella preparazione del preventivo e del consuntivo dell’UGI.
Art. 5 Indipendenza e vigilanza 1 I giudici istruttori federali adempiono i loro compiti giudiziari in modo indipenden- te; essi sottostanno solo alla legge. 2 La loro vigilanza legale incombe alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale conformemente all’articolo 28 capoverso 2 LTPF. Al riguardo essa può emanare istruzioni. 3 La vigilanza nella gestione amministrativa incombe alla direzione del Tribunale penale federale.
Art. 6 Incompatibilità 1 La carica di giudice istruttore federale è incompatibile con altri rapporti di lavoro con la Confederazione. 2 I giudici istruttori federali non possono esercitare alcuna attività che pregiudichi l’adempimento della loro funzione di giudice, l’indipendenza dell’UGI o la sua dignità né esercitare la rappresentanza in giudizio in procedimenti penali federali e nelle cause penali davanti al Tribunale federale. 3 La possibilità per i giudici a tempo pieno di esercitare attività accessorie sottostà alla legislazione sul personale della Confederazione.
Art. 7 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2004.
25 maggio 2004 In nome del Tribunale penale federale: Il presidente, Alex Staub La segretaria generale, Mascia Gregori Al-Barafi
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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