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AS 2004 5279

Ordinanza sull'utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l'identificazione di persone sconosciute o scomparse

Ordinanza sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Ordinanza sui profili del DNA)

del 3 dicembre 2004

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 22 della legge federale del 20 giugno 20031 sull’utilizzo di profili del DNA nel procedimento penale e per l’identificazione di persone sconosciute o scomparse (Legge sui profili del DNA), ordina:

Sezione 1: Campioni forensi del DNA e analisi

Art. 1 Procedure, mezzi tecnici e modo di procedere Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce: a. le procedure e i mezzi tecnici per il prelievo dei campioni; b. le caratteristiche qualitative necessarie per il prelievo dei campioni.

Art. 2 Laboratori di analisi e loro riconoscimento 1 Le analisi forensi del DNA sono effettuate unicamente da laboratori di genetica forense (laboratori) riconosciuti.

2 Il Dipartimento può riconoscere i laboratori che:

a. sono accreditati nel settore della genetica forense dal Servizio d’accredita- mento svizzero (SAS) in base all’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accre- ditamento e sulla designazione (OAccD); b. adempiono in ogni momento le prestazioni e le caratteristiche qualitative necessarie prescritte dalla Confederazione in relazione alle analisi forensi del DNA e sancite in un accordo; e c. dispongono, nella direzione tecnica del laboratorio, di uno specialista che abbia acquisito il titolo di «genetista forense SSML» della Società Svizzera di Medicina Legale o che possa dimostrare di possedere una qualifica equi- valente.

RS 363.1

2004-1690 5279

Ordinanza sui profili del DNA RU 2004

Art. 3 Verifica del riconoscimento L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) verifica almeno ogni tre anni il rispet- to dell’accordo di cui all’articolo 2 capoverso 2 lettera b e ne informa il Diparti- mento.

Art. 4 Revoca del riconoscimento

Il Dipartimento può revocare il riconoscimento in ogni momento se il laboratorio non possiede più i requisiti necessari o non rispetta più l’accordo.

Art. 5 Obbligo di comunicazione I laboratori comunicano al Dipartimento, entro 30 giorni, ogni modifica delle indica- zioni fornite per soddisfare alle premesse del proprio riconoscimento.

Art. 6 Conservazione e distruzione del materiale delle analisi 1 I laboratori distruggono, unitamente ai campioni di cui all’articolo 9 capoverso 2 della legge sui profili del DNA, anche il DNA estratto e i prodotti intermedi dell’al- lestimento dei profili. 2 I laboratori rispediscono immediatamente all’autorità committente il materiale di base di una traccia non utilizzato per l’allestimento di un profilo del DNA a scopi forensi (profilo). Essi conservano come materiale probatorio per cinque anni il DNA estratto dalla traccia e i prodotti intermedi ottenuti nell’allestimento dei profili, a meno che l’autorità giudiziaria competente non abbia stabilito una durata di conser- vazione maggiore.

Art. 7 Ufficio di coordinamento 1 Il Dipartimento designa uno dei laboratori riconosciuti quale Ufficio di coordina- mento.

2 I compiti dell’Ufficio di coordinamento sono i seguenti:

a. verificare se i profili allestiti dai laboratori adempiono i criteri qualitativi e le ulteriori prescrizioni dell’Ufficio federale; b. inserire i profili nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (sistema d’informazione) e verificare se essi coincidono con i profili del DNA già registrati nel sistema d’informazione. Esso trasmette il risultato del confronto al Servizio del sistema automatico d’identificazione delle impron- te digitali (Servizi AFIS DNA) dell’Ufficio federale; c. collaborare con l’Ufficio federale in caso di richieste internazionali; d. rappresentare gli interessi dei laboratori riconosciuti nei confronti della Con- federazione. 3 L’Ufficio di coordinamento tratta i suoi dati nel sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo informatizzata.

Ordinanza sui profili del DNA RU 2004

Sezione 2: Sistema d’informazione basato sui profili del DNA

Art. 8 Principio

1 L’Ufficio federale è detentore del sistema d’informazione ai sensi della legge

federale del 19 giugno 19923 sulla protezione dei dati.

2 I Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale gestiscono il sistema d’informazione.

3 L’Ufficio federale emana un regolamento per il trattamento.

Art. 9 Dati trattati nel sistema d’informazione Nel sistema d’informazione sono trattate le seguenti categorie di dati: a. numero di controllo; b. numero del file; c. profilo; d. data di registrazione; e. indicazioni sulla data del processo; f. designazione del laboratorio; g. categoria del profilo; h. tipo di materiale; i. indicazioni sul trattamento.

Art. 10 Procedura

1 L’autorità committente comunica ai Servizi AFIS DNA il numero di controllo con

le generalità note o con le informazioni sul luogo del reato. Invia a un laboratorio riconosciuto il relativo materiale, con il numero di controllo, affinché sia analizzato. 2 I Servizi AFIS DNA trattano il numero di controllo, i dati concernenti le persone o le tracce e le informazioni sul luogo del reato nel sistema informatizzato di gestione e indice informatizzato delle persone e dei fascicoli (IPAS). 3 Il laboratorio allestisce il profilo del DNA e lo trasmette con il numero di controllo all’Ufficio di coordinamento, affinché sia inserito nel sistema d’informazione e confrontato. 4 L’Ufficio di coordinamento trasmette il risultato del confronto ai Servizi AFIS DNA. 5 Tramite il numero di controllo, i Servizi AFIS DNA collegano il profilo o le tracce con risultato positivo, comunicati loro dall’Ufficio di coordinamento, ai dati concer- nenti le persone o le tracce e le informazioni sul luogo del reato presenti in IPAS.

3 RS 235.1

Ordinanza sui profili del DNA RU 2004

Essi mettono a disposizione dell’autorità committente e delle altre autorità even- tualmente coinvolte il risultato del confronto. 6 Nel corso dell’intera procedura, la pratica deve contenere le seguenti indicazioni: numero di controllo del profilo, cognome, nome e data di nascita della persona in questione.

Art. 11 Profili delle persone autorizzate ad accedere al luogo del reato nel corso della procedura penale 1 Le autorità cantonali e federali possono mettere a disposizione dell’Ufficio di coordinamento, per il controllo qualitativo, i profili dei collaboratori con compiti nei settori del riconoscimento, dell’assunzione delle prove e dell’allestimento dei profili. 2 Esse trasmettono all’Ufficio di coordinamento il profilo della persona unitamente a un numero di identificazione. I dati personali non vengono trasmessi. 3 L’Ufficio di coordinamento registra i profili in un indice separato dal sistema d’informazione. Per escludere contaminazioni di profili o tracce può confrontare i profili registrati nel sistema d’informazione con quelli registrati nell’indice. 4 Le autorità ordinano la cancellazione del profilo dall’indice non appena l’attività della persona in questione non ne richiede più la registrazione.

Sezione 3: Cancellazione d’ufficio dei profili del DNA

Art. 12 Comunicazione della cancellazione 1 Non appena le condizioni legali per la cancellazione dei profili secondo gli artico- li 16–19 della legge sui profili del DNA sono adempite, i Cantoni ne informano i Servizi AFIS DNA. Essi designano un ufficio centrale responsabile della comunica- zione. 2 La comunicazione deve avvenire per via elettronica e entro 30 giorni dal verificarsi della circostanza determinante per la cancellazione. 3 Non appena le condizioni legali per la cancellazione dei profili secondo gli artico- li 16–19 della legge sui profili del DNA sono adempite, le autorità federali seguenti ne informano i Servizi AFIS DNA: a. la Polizia giudiziaria federale e il Ministero pubblico della Confederazione; b. l’Uditore in capo, per le autorità della giustizia militare; c. le autorità della Confederazione che conducono procedimenti di diritto pena- le amministrativo; d. il Tribunale penale federale e il Tribunale federale.

Ordinanza sui profili del DNA RU 2004

Art. 13 Trattamento delle comunicazioni di cancellazione Se le condizioni legali per la cancellazione sono adempite, i Servizi AFIS DNA cancellano, sulla base della comunicazione, i dati in IPAS in virtù dell’articolo 16 capoverso 2 dell’ordinanza IPAS del 21 novembre 20014. Contemporaneamente dispongono la cancellazione del profilo nel sistema d’informazione.

Art. 14 Decorrenza dei termini Il termine di cancellazione previsto dall’articolo 16 capoverso 3 della legge sui profili del DNA inizia a decorrere dal momento dell’introduzione del profilo nel sistema d’informazione.

Art. 15 Cancellazioni subordinate a consenso Per le cancellazioni subordinate a consenso in virtù dell’articolo 17 della legge sui profili del DNA, l’autorità committente chiede la cancellazione ai Servizi AFIS DNA solo quando dispone del necessario consenso dell’autorità giudiziaria.

Art. 16 Cancellazione di profili esteri nell’ambito della collaborazione internazionale 1 L’Ufficio federale è l’autorità competente, ai sensi dell’articolo 7 della legge sui profili del DNA, a ordinare il confronto con i profili esteri richiesto alla Svizzera nell’ambito della collaborazione internazionale.

2 Se un profilo estero è munito di una data di cancellazione, quest’ultima viene

registrata in IPAS.

Sezione 4: Protezione dei dati e sicurezza dei dati

Art. 17 Protezione dei dati e segreto d’ufficio 1 Il trattamento dei dati in base alla presente ordinanza è retto dalle disposizioni della legge federale del 19 giugno 19925 sulla protezione dei dati. 2 Chiunque tratta dati nel sistema d’informazione si accerta della loro esattezza.

3 I collaboratori dei laboratori sono soggetti al segreto d’ufficio ai sensi dell’artico- lo 320 del Codice penale6.

Art. 18 Pianificazione e statistica 1 Per la pianificazione e i controlli interni delle pratiche si trattano solo dati anoni- mizzati.

2 I dati utilizzati e pubblicati a fini statistici devono essere anonimizzati.

4 RS 361.2 5 RS 235.1 6 RS 311.0

Ordinanza sui profili del DNA RU 2004

3 L’Ufficio federale mette a disposizione dell’Ufficio federale di statistica, in forma anonimizzata, i dati del sistema d’informazione necessari all’adempimento dei suoi compiti.

Art. 19 Sicurezza dei dati 1 La sicurezza dei dati è disciplinata dagli articoli 20–23 dell’ordinanza del 14 giu- gno 19937 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, dall’ordinanza del 26 settembre 20038 sull’informatica nell’Amministrazione federale e dalle raccomandazioni dell’Organo di strategia informatica della Confederazione. 2 I Cantoni garantiscono la sicurezza dei dati nel loro settore conformemente alle disposizioni di cui al capoverso 1. Sono fatte salve disposizioni cantonali più restrit- tive in materia di protezione dei dati. 3 Nel settore di loro competenza, i Servizi AFIS DNA e l’Ufficio di coordinamento adottano i provvedimenti organizzativi e tecnici atti a garantire la sicurezza dei dati personali.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 20 Esecuzione Il Dipartimento e i Cantoni eseguono la presente ordinanza nei loro rispettivi settori.

Art. 21 Modifica del diritto vigente L’ordinanza IPAS del 21 novembre 20019 è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1 1 I dati del sistema principale che sono in correlazione con i dati dattiloscopici memorizzati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (Ordi- nanza del 21 novembre 200110 sul trattamento dei dati segnaletici) o con profili del DNA memorizzati nel sistema d’informazione basato sui profili del DNA (Legge federale del 20 giugno 200311 sui profili del DNA) sono cancellati contemporanea- mente ai dati corrispondenti memorizzati in questi sistemi d’informazione.

7 RS 235.11 8 RS 172.010.58 9 RS 361.2 10 RS 361.3 11 RS 363; RU 2004 5279

Ordinanza sui profili del DNA RU 2004

L’allegato 1 è modificato come segue: Allegato 1

Catalogo dei dati

Sistema principale A. Categoria AFIS e DNA ... Sottocategoria «Contenuti» relativa alle persone fisiche o giuridiche e agli oggetti ...

2. Esistenza di un profilo di DNA nel sistema d’informazione

8. Informazioni relative alla cancellazione

9. Informazioni concernenti il reato

10. Indicazioni amministrative

Art. 22 Disposizioni transitorie

1 Entro il 31 dicembre 2009 i Cantoni comunicano all’Ufficio federale la data di

cancellazione per ogni profilo del DNA registrato nel sistema d’informazione e allestito in base all’ordinanza SIDNA del 31 maggio 200012.

2 In casi motivati, il Dipartimento può concedere una proroga.

Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

12 RS 361.1

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