AS 2005 1099
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo
Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo)
Modifica del 1° febbraio 2005
La Direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina:
I L’ordinanza del 16 dicembre 20001 sul dottorato del PF di Zurigo è modificata come segue:
Art. 5 Comitato di dottorato 1 Ogni dipartimento istituisce un Comitato di dottorato composto di almeno tre pro- fessori.
2 Sono professori ai sensi della presente ordinanza:
a. i professori ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 settem- bre 20032 sul corpo professorale dei PF; b. i professori borsisti FNS3. 3 I membri del Comitato di dottorato sono nominati dalla conferenza del dipartimen- to per un periodo di due anni e sono rieleggibili.
Art. 7 Condizioni
1 Le persone interessate devono proporre la loro candidatura:
a. a un professore; b. a un professore titolare o a un libero docente impiegati principalmente al PF di Zurigo.
2 L’apertura della procedura d’ammissione presuppone l’impegno scritto di un
insegnante ai sensi del capoverso 1 di dirigere il lavoro di dottorato (direttore di tesi). 3 Nel caso di un dottorato pluridisciplinare, l’apertura della procedura d’ammissione è subordinata: a. all’impegno scritto di un direttore di tesi e di un correlatore; b. alla presentazione di un piano generale del lavoro di dottorato.
3 Cattedra finanziata dal Fondo nazionale svizzero.
2005-0283 1099
Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo RU 2005
Art. 14 cpv. 1
1 Il lavoro di dottorato è diretto, di regola, da un professore.
Art. 23 cpv. 2 2 Se il direttore di tesi non è un professore, almeno uno dei correlatori dev’essere professore.
Art. 25 cpv. 1 Concerne soltanto il testo tedesco.
Art. 34 cpv. 2
2 L’autorità di ricorso è la Commissione di ricorso dei PF.
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2005.
1° febbraio 2005 In nome della Direzione del politecnico: Il presidente, Olaf Kübler Il delegato, Peter Kottusch