Lexipedia

AS 2005 2347

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Ordinanza concernente la protezione delle opere militari

Modifica del 25 maggio 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 maggio 19901 concernente la protezione delle opere militari è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 2 capoverso 1 lettera d, nel capoverso 1 degli articoli 3, 4, 5 e 6 e negli articoli 11, 12 e 13 capoverso 2 l’espressione «capo dello Stato maggiore generale» è sostituita con «capo dell’esercito». 2 Negli articoli 6 capoverso 2 lettera a, 8 capoverso 4, 10 e 13 capoverso 1 l’espres- sione «Dipartimento militare federale» è sostituita con «Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)».

3 Concerne solo i testi tedesco e francese.

4 Nell’articolo 6 capoverso 5 l’espressione «Il centro d’indicazione e d’avvertimento dello Stato maggiore dell’Aggruppamento dello stato maggiore generale» è sostituita con «Il servizio specialistico Protezione delle informazioni e delle opere, Stato maggiore del capo dell’esercito». 5 Nell’articolo 9 capoverso 1 l’espressione «Direzione dell’amministrazione militare federale» è sostituita con «Segreteria generale del DDPS». 6 Nell’articolo 9 capoverso 2 l’espressione «Ufficio federale del genio e delle for- tificazioni » è sostituita con «Aggruppamento armasuisse del DDPS».

7 Negli articoli 12 e 13 capoverso 2 l’espressione «organo di coordinamento» è

sostituita con «servizio specialistico».

Art. 4 cpv. 5 5 Ciò che può essere visto in genere dall’esterno senza mezzi ausiliari particolari o accorgimenti speciali può essere ripreso senza autorizzazione; la pubblicazione non deve però consentire alcuna identificazione dell’ubicazione o della destinazione dell’opera. Sono fatte salve le disposizioni del Codice penale2 sul servizio informa- zioni militare.