AS 2005 2509
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 21 giugno 2005
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Art. 2 Abrogato
II L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 1999 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
1. Abrogazione di agevolazioni doganali
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavorazione 10.—
10 00 congelate, senza aggiunta di zucchero o
20 90 di altri dolcificanti, all’ingrosso
90 10 Osservazione:
Per poter essere ammesse all’aliquota ridotta le frutta devono subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.
1 RS 631.146.31
2005-1338 2509
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2008 Polpe per la fabbricazione 10.—
20 00 di confettura, marmel-
30 10 lata o elementi di frutta
70 10 per ulteriore lavorazione
70 90 80 00
2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
0809. Ciliegie per la fabbricazione di 2.—
20 10 liquori
20 11
0809. Prugne (comprese le pugne) per la fabbricazione di 2.—
40 12 liquori
40 13
0809. Prugne (comprese le pugne) per la fabbricazione di 6.70
40 92 liquori
40 93
0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavorazione –.10
10 00 congelate, senza aggiunta di zuccheri o industriale
20 90 di altri dolcificanti
90 10 Osservazione:
90 29 Per poter essere ammessa all’aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.
0811. Altre frutta, anche cotte in acqua o al per la fabbricazione di –.10
90 90 vapore, congelate, senza aggiunta di prodotti della voce di
zuccheri o di altri dolcificanti tariffa 2007
2008. Polpe per l’ulteriore lavorazione –.10
19 10 industriale
20 00 30 10 30 90 70 10 70 90 80 00 99 11 99 96
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo
2008. Polpe per la fabbricazione di –.10
40 10 prodotti della voce di
50 10 tariffa 2007
50 90 99 19 99 97 2009. Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta per l’ulteriore lavorazione –.10
80 81 di zuccheri o di altri dolcificanti industriale
2009. Altri succhi di frutta diversa dalla per la fabbricazione di –.10
80 89 frutta tropicale, senza aggiunta di prodotti della voce di
zuccheri o di altri dolcificanti tariffa 2007
III La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2005.
21 giugno 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005