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AS 2005 2509

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 21 giugno 2005

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Art. 2 Abrogato

II L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 1999 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

1. Abrogazione di agevolazioni doganali

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavorazione 10.—

10 00 congelate, senza aggiunta di zucchero o

20 90 di altri dolcificanti, all’ingrosso

90 10 Osservazione:

Per poter essere ammesse all’aliquota ridotta le frutta devono subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.

1 RS 631.146.31

2005-1338 2509

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

2008 Polpe per la fabbricazione 10.—

20 00 di confettura, marmel-

30 10 lata o elementi di frutta

70 10 per ulteriore lavorazione

70 90 80 00

2. Inserimento di nuove agevolazioni doganali

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

0809. Ciliegie per la fabbricazione di 2.—

20 10 liquori

20 11

0809. Prugne (comprese le pugne) per la fabbricazione di 2.—

40 12 liquori

40 13

0809. Prugne (comprese le pugne) per la fabbricazione di 6.70

40 92 liquori

40 93

0811. Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, per l’ulteriore lavorazione –.10

10 00 congelate, senza aggiunta di zuccheri o industriale

20 90 di altri dolcificanti

90 10 Osservazione:

90 29 Per poter essere ammessa all’aliquota ridotta la frutta deve subire un procedimento di lavorazione. Il semplice imballaggio in recipienti più piccoli non costituisce una lavorazione ulteriore ai sensi dell’ordinanza.

0811. Altre frutta, anche cotte in acqua o al per la fabbricazione di –.10

90 90 vapore, congelate, senza aggiunta di prodotti della voce di

zuccheri o di altri dolcificanti tariffa 2007

2008. Polpe per l’ulteriore lavorazione –.10

19 10 industriale

20 00 30 10 30 90 70 10 70 90 80 00 99 11 99 96

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

2008. Polpe per la fabbricazione di –.10

40 10 prodotti della voce di

50 10 tariffa 2007

50 90 99 19 99 97 2009. Succhi di frutta tropicali, senza aggiunta per l’ulteriore lavorazione –.10

80 81 di zuccheri o di altri dolcificanti industriale

2009. Altri succhi di frutta diversa dalla per la fabbricazione di –.10

80 89 frutta tropicale, senza aggiunta di prodotti della voce di

zuccheri o di altri dolcificanti tariffa 2007

III La presente modifica entra in vigore il 1o luglio 2005.

21 giugno 2005 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2005