AS 2005 4645
Ordinanza sull'istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali
Ordinanza sull’istituzione e la gestione delle scuole universitarie professionali (Ordinanza sulle scuole universitarie professionali, OSUP)
Modifica del 14 settembre 2005
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 settembre 19961 sulle scuole universitarie professionali è modi- ficata come segue:
Ingresso visti gli articoli 16 capoverso 1, 19 capoverso 2 e 23 della legge federale del 6 ottobre 19952 sulle scuole universitarie professionali (LSUP),
Art. 1 rubrica, nonché cpv. 1 e 4 Cicli di studio (art. 1 cpv. 1 LSUP) 1 Le scuole universitarie professionali possono proporre cicli di studio nei campi specifici di cui all’articolo 1 capoverso 1 LSUP. 4 Su richiesta della scuola universitaria professionale, il dipartimento può, a titolo sperimentale e limitato nel tempo, autorizzare nuovi cicli di studio e stabilirne la designazione a livello di bachelor e di master.
Art. 2 Lingue d’insegnamento Le lingue d’insegnamento sono le lingue nazionali. L’inglese è ammesso come lingua d’insegnamento supplementare.
Art. 3 rimando contenuto nella rubrica (art. 5 cpv. 1 lett. b LSUP)
Art. 4 Abrogato
2004-2256 4645
Ordinanza sulle scuole universitarie professionali RU 2005
Art. 5 Riconoscimento di diplomi esteri (art. 7 cpv. 5 LSUP)
1 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio
federale) oppure terzi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 7 LSUP possono parificare diplomi e certificati esteri al diploma di una scuola universitaria professionale se: a. sono stati rilasciati o riconosciuti dal paese d’origine; e b. sono equivalenti al diploma di una scuola universitaria professionale.
2 I diplomi o certificati esteri sono considerati equivalenti se:
a. sono stati rilasciati per lo stesso livello di formazione, in particolare se a tale scopo è stata richiesta una formazione precedente equivalente; b. la durata di formazione è equivalente; c. i contenuti formativi sono comparabili; e d. il ciclo di formazione comprende qualificazioni pratiche oltre a quelle teo- riche.
3 Sono fatti salvi gli accordi internazionali.
Abrogato
Art. 6 Attività di perfezionamento (art. 8 LSUP)
Le attività di perfezionamento devono distinguersi chiaramente dai cicli di studio di bachelor e di master.
Art. 7 cpv. 1 e 2 1 Gli organi responsabili di scuole universitarie professionali garantiscono che i progetti di ricerca applicata e sviluppo siano eseguiti, di regola, in stretta collabora- zione con il mondo del lavoro o con altre cerchie interessate. I risultati dei lavori di ricerca e sviluppo finanziati con fondi pubblici devono essere pubblicati in modo adeguato. 2 Le scuole universitarie professionali forniscono in particolare servizi quali attività di perfezionamento, consulenze, studi e perizie nonché ricerca applicata e sviluppo.
Art. 8 e 9 Abrogati
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Art. 14 rimando contenuto nella rubrica (art. 15 e 18 cpv. 2 LSUP)
Art. 16 Calcolo dei sussidi I sussidi per l’insegnamento sono calcolati in base alla media svizzera dei costi d’esercizio delle scuole universitarie professionali per lo stesso ciclo di studi o per un ciclo comparabile oppure in base a un tasso standard dei costi fissato d’intesa con i Cantoni. Per assicurare una migliore comparabilità dei costi d’esercizio, le scuole universitarie professionali utilizzano il manuale sul calcolo dei costi dell’Ufficio federale.
Abrogato
2 Sono segnatamente considerate misure di qualificazione:
b. la promozione delle nuove leve scientifiche.
Titolo prima dell’articolo 16 cbis Sezione 4a: Sussidi per misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo (art. 3 cpv. 5; 18 cpv. 1 e art. 19 LSUP)
1 Il dipartimento può stabilire annualmente sussidi per misure volte alla parità effet- tiva fra donna e uomo. 2 In particolare sono considerate misure volte alla parità effettiva fra donna e uomo:
a. misure volte ad aumentare la quota del sesso sottorappresentato a livello di studenti, nuove leve scientifiche, docenti e personale, in particolare tramite l’allestimento di asili nido, la creazione di posti di lavoro a tempo parziale e l’offerta di studi a tempo parziale; b. misure volte a promuovere lo sviluppo di competenze legate al genere; c. misure volte a promuovere la ricerca sui sessi. 3 I sussidi ammontano al massimo al 50 per cento dei costi d’esercizio computabili giusta l’articolo 15 capoverso 1.
Art. 20 cpv. 2 2 La scuola universitaria professionale che domanda un sussidio per un investimento edile i cui costi previsti ammontano a più di 10 milioni di franchi sottopone il pro- gramma dei locali all’Ufficio federale, prima dell’elaborazione dei piani, indicando
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le spese susseguenti prevedibili annue. Esaminata la domanda, l’Ufficio federale invita la scuola universitaria professionale a sottoporgli, per approvazione, il proget- to preliminare, il programma dei locali e la valutazione dei costi. L’assegnazione dei contributi federali si conforma al progetto di costruzione.
Art. 21 Abrogato
Titolo prima dell’art. 22, nonché art. 22 Abrogato
Art. 23 cpv. 1 1 La Commissione federale delle scuole universitarie professionali (commissione) è composta di 20 membri al massimo. Vi sono rappresentati la Confederazione, i Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro, le cerchie scientifiche e le scuole universitarie professionali.
Art. 24 cpv. 3 Abrogato
Titolo prima dell’articolo 25
Sezione 2: Emolumenti
Art. 25 1 Per decisioni e prestazioni valgono i seguenti limiti concernenti gli emolumenti:
a. nel campo del riconoscimento di diplomi esteri: 100–1000 franchi; b. nel campo della conversione di titoli: 100–300 franchi. 2 Gli emolumenti vengono fissati in funzione del tempo richiesto. La tariffa oraria varia tra 90 e 200 franchi a seconda della funzione del personale competente. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolu- menti dell’8 settembre 20043.
3 RS 172.041.1
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II Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 19 novembre 20034 sulla formazione professionale è modificata come segue:
Art. 69a Emolumenti 1 Per decisioni e prestazioni nel campo del riconoscimento di diplomi esteri, gli emolumenti variano tra 100 e 1000 franchi. 2 La tariffa oraria per emolumenti in funzione del tempo richiesto varia tra 90 e 200 franchi a seconda della funzione del personale competente. 3 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale sugli emolu- menti dell’8 settembre 20045.
III Disposizioni transitorie relative alla modifica del 14 settembre 2005
A Titoli protetti 1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto vigente nei campi specifici di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–g LSUP prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell’ordi- nanza sulle scuole universitarie professionali o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 20046 della LSUP, può portare i seguenti titoli protetti a dipendenza del campo specifico di studio: a. ingegnere SUP; b. architetta SUP / architetto SUP; c. chimica SUP / chimico SUP; d. economista aziendale SUP; e. specialista SUP in informazione e documentazione; f. informatica di gestione SUP / informatico di gestione SUP; g. designer SUP; h. conservatrice-restauratrice SUP / conservatore-restauratore SUP; i. infermiera diplomata SUP / infermiere diplomato SUP;
4 RS 412.101 5 RS 172.041.1 6 RU 2005 4635
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j. esperta in salute e cure infermieristiche SUP / esperto in salute e cure infer- mieristiche SUP; k. levatrice diplomata SUP / ostetrico diplomato SUP; l. fisioterapista diplomata SUP; m. ergoterapista diplomata SUP; n. dietista diplomata SUP; o. specialista in radiologia medico-tecnica diplomata SUP / specialista in radio- logia medico-tecnica diplomato SUP. 2 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale nei campi specifici di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere h–k LSUP prima dell’entrata in vigore della modifica del 14 settembre 2005 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicem- bre 20047 della LSUP, può portare i rispettivi titoli protetti in virtù della decisione del 25 ottobre 20018 del Consiglio delle scuole universitarie professionali (allegata al regolamento della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) del 10 giugno 1999 sul riconoscimento dei diplomi cantonali delle scuole universitarie professionali).
3 Al titolo protetto può essere aggiunta la menzione «diplomata / diplomato». Il
titolo può essere completato con l’indicazione del ciclo di studio. 4 Il dipartimento protegge i titoli per cicli di studio autorizzati a titolo sperimentale.
B Titoli supplementari 1 Chiunque ha conseguito un diploma di scuola universitaria professionale secondo il diritto precedente prima dell’entrata in vigore della modifica del ... dell’OSUP o in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 17 dicembre 20049 della LSUP, può portare, a partire dal 1o gennaio 2009, i seguenti titoli protetti, in aggiun- ta ai titoli in virtù della disposizione transitoria A della modifica del 14 settembre
2005 dell’ordinanza sulle scuole universitarie professionali:
a. «Bachelor of Science [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell’indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BSc [nome della SUP]); oppure b. «Bachelor of Arts [nome della SUP] in [designazione del ciclo di studio] con approfondimento in [designazione dell’indirizzo di approfondimento]» (abbreviazione: BA [nome della SUP]). 2 Le scuole universitarie professionali decidono l’attribuzione dei titoli di cui al capoverso 1 lettere a e b ai diplomi SUP conseguiti in base al diritto precedente.
7 RU 2005 4635) 8 Non pubblicato nella RU. Il testo della decisione può essere richiesto all’UFFT, Effinger- strasse 27, 3003 Berna, oppure consultato all’indirizzo www.bbt.admin.ch. 9 RU 2005 4635
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C Perfezionamento
1 I sussidi per il perfezionamento vengono erogati fino al 31 dicembre 2006.
2 Il dipartimento fissa annualmente un importo per i sussidi destinati al perfeziona- mento. L’importo può raggiungere il 20 per cento al massimo dei costi d’esercizio per il perfezionamento delle scuole universitarie professionali. 3 L’importo viene distribuito alle scuole universitarie professionali in proporzione ai diplomi di perfezionamento rilasciati l’anno precedente.
D Aiuti finanziari 1 Il credito annualmente disponibile per aiuti finanziari secondo la lettera C delle disposizioni transitorie della modifica del 17 dicembre 200410 della LSUP è ripartito come segue: a. almeno il 90 per cento per sussidi ai costi d’esercizio legati all’insegna- mento, alla ricerca applicata e allo sviluppo e al massimo il 10 per cento per sussidi a progetti strutturali e di cooperazione e a misure di qualificazione per sviluppare competenza nella ricerca; b. i sussidi ai costi d’esercizio sono ripartiti in ugual misura da una parte tra i cicli di studio nel campo del lavoro sociale e dall’altra tra i cicli di studio negli altri campi specifici menzionati (articolo 1 capoverso 1 lettere g e i–k LSUP). 2 I sussidi ai costi d’esercizio sono ripartiti in base al numero di studenti. Si appli- cano i seguenti coefficienti di ponderazione: a. lavoro sociale e psicologia applicata: fattore 1; b. sanità: fattore 1,5; c. musica, teatro e altre arti nonché linguistica applicata: fattore 2. 3 Gli aiuti finanziari coprono al massimo il 20 per cento dei costi d’esercizio medi legati all’insegnamento, alla ricerca applicata e allo sviluppo in ciascun campo e al massimo al 40 per cento dei costi per progetti e misure di qualificazione.
4 Le domande per aiuti finanziari sono da inoltrare all’Ufficio federale.
IV L’allegato è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
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V La presente modifica entra in vigore il 5 ottobre 2005.
14 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Allegato (art. 11)
Obiettivi della Confederazione
Gli obiettivi fissati dal Consiglio federale servono a definire l’evoluzione, su scala nazionale, delle scuole universitarie professionali giusta l’articolo 1 LSUP conside- rando la politica nazionale delle scuole universitarie professionali e della ricerca11.
1. Le scuole universitarie professionali assicurano il livello d’eccellenza
nell’insegnamento e nella ricerca. Provvedono ad offrire studi concorrenzia- li, orientati alla pratica e compatibili a livello internazionale. L’accredita- mento e la garanzia di qualità contribuiscono a promuovere la qualità degli istituti e dei cicli di studio a livello di bachelor e di master.
2. Le scuole universitarie professionali consolidano il proprio ruolo come
motore dell’innovazione situato fra pratica professionale e scienza. Estendo- no la loro collaborazione con il mondo del lavoro e con altre scuole universi- tarie professionali, mettono in rete le proprie attività di ricerca e assicurano il trasferimento dei risultati della ricerca.
3. Le scuole universitarie professionali assicurano una gestione ed un’orga-
nizzazione conformi alle esigenze strategiche e operative coordinate tra le varie sedi.
4. Confederazione e Cantoni provvedono a coordinare a livello svizzero le
offerte formative e a costituire indirizzi specifici presso le scuole universita- rie professionali. A tale scopo, queste ultime riuniscono le offerte formative a livello regionale e interregionale. Provvedono a creare un’offerta completa di studi. Le scuole universitarie professionali si impegnano per una riparti- zione ottimale del lavoro con le altre scuole universitarie.
5. Confederazione e Cantoni provvedono ad un finanziamento delle scuole
universitarie professionali efficiente, ottimale e orientato al futuro. A tale scopo, elaborano congiuntamente i principi e criteri per l’assegnazione dei sussidi in conformità alla legislazione in materia (ad esempio tasso standard dei costi e dimensioni minime dei cicli di studio).
11 Vedi decreto del 17 novembre 2004 del Consiglio federale sugli obiettivi di riforma del «panorama universitario svizzero 2008». Il relativo comunicato stampa del 18 novembre 2004 può essere richiesto all’UFFT, Effingerstrasse 27, 3003 Berna oppure consultato all’indirizzo www.admin.ch.
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