AS 2006 2481
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell'ambito degli impianti nucleari
Ordinanza sui controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari (OCSPN)
del 9 giugno 2006
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare, ordina:
Art. 1 Requisito del controllo di sicurezza relativo alle persone 1 Per i seguenti gruppi di persone operanti negli impianti nucleari è necessario un controllo di sicurezza relativo alle persone: a. impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate confidenziali in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare; b. impiegati in impianti nucleari che hanno accesso a informazioni classificate segrete in materia di impianti nucleari e di materiale nucleare; c. persone che hanno accesso per un lungo periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari e di materiale nucleare; d. persone che hanno accesso per un breve periodo a informazioni classificate in materia di sistemi rilevanti per la sicurezza esterna o interna di impianti nucleari o di materiale nucleare; e. persone che operano nel settore della sicurezza esterna di impianti nucleari, segnatamente il personale di guardia.
2 Sono considerati impiegati in impianti nucleari le persone impiegate presso il
titolare di un’autorizzazione di costruzione o d’esercizio per impianti nucleari (tito- lare dell’autorizzazione). 3 Il titolare dell’autorizzazione redige una lista delle funzioni per le quali dev’essere eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone.
Art. 2 Diritto applicabile 1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c ed e, l’esecuzione e la conclusione del controllo di sicurezza relativo alle persone nonché il trattamento, l’utilizzazione e la conservazione dei dati rilevati sono retti dagli articoli 8–22 e
RS 732.143.3 1 RS 732.1
2005-1295 2481
Controlli di sicurezza relativi alle persone nell’ambito degli impianti nucleari RU 2006
25–27 dell’ordinanza del 19 dicembre 20012 sui controlli di sicurezza relativi alle persone (OCSP).
2 Il
titolare dell’autorizzazione è l’autorità richiedente ai sensi dell’articolo 13 OCSP. 3 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d il controllo di sicurezza è retto dall’articolo 5.
Art. 3 Scaglionamento dei controlli di sicurezza 1 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a, c ed e il controllo di sicu- rezza di base è eseguito secondo l’articolo 10 OCSP3. 2 Per le persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera b è eseguito il controllo di sicurezza ampliato secondo l’articolo 11 OCSP.
Art. 4 Decisione concernente la sicurezza delle persone 1 L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) decide in merito alla sicurezza delle persone; nella sua decisione non è vincolato al servizio specializzato di cui all’articolo 21 capoverso 1 OCSP4. Esso stabilisce se la funzione può essere trasferi- ta e, in caso affermativo, con quali oneri. 2 L’Ufficio federale dell’energia può rinunciare a prendere una decisione qualora concordi con l’esito della decisione presa dal servizio specializzato ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 lettere a–c OCSP; esso ne informa la persona sottoposta al controllo e il titolare dell’autorizzazione senza una forma specifica. In tal caso, la funzione non può essere trasferita alla persona sottoposta al controllo se vi è una decisione sui rischi negativa; se vi è una decisione sui rischi vincolata, la funzione può essere trasferita soltanto se sono adempiuti gli oneri menzionati in siffatta decisione. 3 L’Ufficio federale informa il servizio specializzato entro 30 giorni dal ricevimento della decisione se ha preso una decisione che si discosta da quella del servizio spe- cializzato. In caso contrario il servizio specializzato indica nel sistema informatizza- to per i controlli di sicurezza relativi alle persone (SIBAD), secondo l’articolo 18 OCSP, che l’Ufficio federale non ha preso alcuna decisione in deroga alla sua. 4 L’Ufficio federale e il titolare dell’autorizzazione possono, con il consenso scritto della persona sottoposta al controllo, consultarne il fascicolo. Possono avere un colloquio con lei per chiarire le questioni in sospeso e farsi assistere dal servizio specializzato.
2 RS 120.4 3 RS 120.4 4 RS 120.4
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Art. 5 Controllo di sicurezza relativo alle persone in casi speciali 1 L’Ufficio federale decide in merito alla sicurezza delle persone di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d, senza che sia eseguito un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo l’OCSP5. 2 In luogo di ciò, esso può fondarsi segnatamente sulle informazioni concernenti la sicurezza relativa alle persone fornite da: a. un’impresa svizzera o estera per la quale la persona sottoposta al controllo ha lavorato o lavora; b. una camera di commercio svizzera o estera; c. un’autorità estera dello Stato di origine della persona sottoposta al controllo. 3 Se i risultati scaturiti dalle informazioni di cui al capoverso 2 sono insufficienti, l’Ufficio federale può tuttavia sottoporre una persona domiciliata in Svizzera a un controllo di sicurezza relativo alle persone secondo gli articoli 2–4. Un diritto all’esecuzione di un tale controllo non è dato.
Art. 6 Disposizione transitoria Le dichiarazioni di sicurezza già rilasciate rimangono valide fino a quando non sia stato effettuato un nuovo controllo di sicurezza conformemente alle prescrizioni della presente ordinanza.
Art. 7 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2006.
9 giugno 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
5 RS 120.4
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