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AS 2006 4545

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Ordinanza sul lavoro nelle imprese di trasporti pubblici (Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro, OLDL)

Modifica del 1° novembre 2006

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 gennaio 19721 concernente la legge sulla durata del lavoro è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2 lett. d e 8

2 Sono inoltre computati come lavoro:

d. in centri di intervento per l’impiego di treni di spegnimento e di salvataggio, i periodi di presenza senza prestazione lavorativa se a tal fine è stato conclu- so un accordo scritto tra l’impresa e i lavoratori o i loro rappresentanti. L’accordo deve contenere un’indicazione in merito all’entità del periodo di presenza senza prestazione lavorativa computabile come lavoro. 8 In centri di intervento per l’impiego di treni di spegnimento e di salvataggio la durata massima del lavoro di cui all’articolo 4 capoverso 3 della legge può essere superata dei periodi computabili come lavoro a norma del capoverso 2 lettera d.

Art. 10 cpv. 5 5 I periodi computabili come lavoro di cui all’articolo 6 capoverso 2 lettere b, c e d non devono essere contati nel calcolo del turno di servizio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.

1° novembre 2006 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 822.211

2006-2046 4545

Ordinanza concernente la legge sulla durata del lavoro RU 2006

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