AS 2006 4661
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta
Ordinanza sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta
Modifica del 9 novembre 2006
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 10 dicembre 19921 sulla scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta è sostituita dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
9 novembre 2006 Dipartimento federale delle finanze: Hans-Rudolf Merz
1 RS 642.124
2006-2662 4661
Scadenza e gli interessi nell’imposta federale diretta RU 2006
Appendice (art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)
Per l’anno civile 2007, all’interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all’interesse rimunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d’imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella2.
In vigore per Interesse di mora e sulle Interesse rimunerativo eccedenze d’imposta sui pagamenti anticipati da restituire (in %) (in %)
2007 3,5 1,0 20063 3,5 1,0 20054 3,5 1,0 20045 3,5 1,0 20036 4,0 1,5 20027 4,0 1,5 20018 4,5 2,0 20009 4,0 1,5 199910 4,0 1,5 199811 5,0 2,0 199712 5,0 2,0 199613 5,0 2,5 199514 5,0 3,5
2 La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d’interesse fissati precedentemente, che vengono ancora frequentemente utilizzati.