AS 2006 5179
Ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme)
Ordinanza del DFE concernente le sementi e i tuberi-seme delle specie campicole nonché di piante foraggere (Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme)
Modifica del 2 novembre 2006
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 sulle sementi e i tuberi-seme è modifica- ta come segue:
Art. 23 cpv. 5 5 Se le esigenze poste alla coltura di moltiplicazione non sono rispettate, il controllo- re svolge, su richiesta del produttore, un’ispezione supplementare entro un termine adeguato, sempreché le lacune rilevate in occasione della prima ispezione siano state colmate ed i criteri della valutazione siano ancora accertabili.
Art. 24 cpv. 7 7 Se una partita viene respinta sulla base del controllo ufficiale di laboratorio, il produttore può presentare un’opposizione scritta all’Ufficio federale entro 30 giorni.
Art. 27 cpv. 5 5 L’Ufficio federale può autorizzare la commercializzazione di piccole quantità di sementi e tuberi-seme che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 20 e destina- ti a prove sperimentali o scopi scientifici.
Art. 51c Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 novembre 2006 Le varietà di granturco, per le quali al momento dell’entrata in vigore della modifica del 2 novembre 2006 è in corso l’esame ufficiale del valore agronomico e di utiliz- zazione, vengono valutate secondo le nuove esigenze di cui all’allegato 2.
II Gli allegati 2 e 3 sono modificati secondo le versioni qui annesse.
1 RS 916.151.1
2006-1718 5179
Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 2006
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2007.
2 novembre 2006 Dipartimento federale dell’economia: Doris Leuthard
Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 2006
Allegato 2 (art. 14, 32, 36, 49)
Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione
Capitolo A: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione dei cereali
Numeri 2.7.2 e 2.7.3
2.7.2 Calcolo dell’indice totale del granturco da granella
Caratteri considerati Risultato Valore Fattore di Formula di calcolo degli indici per il calcolo degli indici della varietà medio delle pondera- in esame due migliori zione varietà standard
…
* nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente
2.7.3 Calcolo dell’indice totale del granturco da insilamento
Caratteri considerati Risultato Valore Fattore di Formula di calcolo degli indici per il calcolo degli indici della varietà medio delle pondera- in esame due migliori zione varietà standard
… Contenuto in materia secca b1 b2 1,25 (b1 − b2) × 1,25 = B dell’intera pianta (%) …
* nota 1 = molto buona, nota 9 = molto scadente
Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 2006
Capitolo C: Esigenze concernenti il valore agronomico e di utilizzazione delle piante foraggere
Numeri 1.4.2, 1.5.2 e tabella 2 …
1.4.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino
Il valore globale di una varietà corrisponde al rendimento relativo (rendimento della varietà testata espresso in per cento rispetto al rendimento medio della varietà stan- dard) corretto in funzione dei valori bonus e malus ottenuti. I bonus e i malus sono correzioni sotto forma di punti aggiunti o sottratti, calcolati secondo la differenza rispetto alla media dei valori della varietà standard. …
1.5.2 Favetta, pisello da foraggio e lupino
I caratteri osservati considerati per il calcolo del valore globale nonché i bonus e i malus sono fissati nella tabella 2 del presente capitolo. …
Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 2006
Tabella 2 Favetta, pisello da foraggio e lupino Caratteri Formula Unità Valori eliminatori Differenze necessarie rispetto alla media dello standard per l’ottenimento di un bonus o di un malus
Esami Esami Bonus (+1) Malus (–1) preliminari ufficiali
Caratteri principali Peso di mille grani: – pisello da foraggio e b–a g +20 –20 lupino azzurro – favetta e lupino bianco b– a g +30 –30 Tenore proteico ⎧ a ∗ 100 ⎫ % < –10 +2 –2 ⎨ ⎬ − 100 ⎩ b ⎭ Idoneità al taglio (altezza b–a cm +5 –5 delle piante al raccolto) Stato sanitario b–a Note +1 –1 Danni dell’inverno pisello b–a % +10 –10 autunnale (riduzione della coltura) Caratteri circostanziali Fattori antinutrizionali favetta: 10 punti di bonus per le varietà senza tannini (fiori bianchi)
a: risultato della varietà in esame b: media dei risultati delle varietà standard
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Allegato 3 (art. 3–5, 7–10, 23 e 38)
Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture
Titolo, numeri 1, 2, 3.2, e 3.3 Capitolo D: Ispezione in campo ed esigenze poste alle colture di sementi di piante oleaginose e da fibra
1 Precedenti colturali
I precedenti colturali del campo non devono essere incompatibili con la produzione di sementi della specie e della varietà coltivata. Il campo di produzione deve essere sufficientemente esente da piante provenienti dalle colture precedenti. Gli ibridi di colza devono essere coltivati su un terreno sul quale non siano state coltivate crucifere negli ultimi cinque anni.
2 Numero ed epoca delle ispezioni
Nel caso di colture diverse da ibridi di Helianthus annuus e Brassica napus, deve aver luogo almeno un’ispezione. Nel caso di ibridi di Helianthus annuus, devono aver luogo almeno due ispezioni. Nel caso di ibridi di Brassica napus, devono aver luogo almeno tre ispezioni: una prima del periodo di fioritura, una all’inizio della fioritura e una alla fine del periodo di fioritura. Le colture devono essere in uno stato di sviluppo che consenta di esprimere una valutazione corretta. …
3.2 Identità e purezza varietali
Le colture devono possedere sufficienti identità e purezza varietale oppure, nel caso di una coltura di una linea inbred, sufficienti identità e purezza relativamente ai suoi caratteri. Per la produzione di sementi di varietà ibride le suddette disposizioni si applicano anche ai caratteri dei componenti, comprese la maschiosterilità o il ripristino della fertilità. Le colture che non corrispondono alla varietà dichiarata sono rifiutate. Sono considerate piante non conformi tutte le piante della stessa specie che non corrispondono al tipo varietale.
Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 2006
Le colture di Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tincto- rius, Carum carvi e gli ibridi di Helianthus annuus e di Brassica napus devono rispondere alle condizioni seguenti: Brassica juncea, Brassica nigra, Cannabis sativa, Carthamus tinctorius e Carum carvi diversi dagli ibridi: il numero delle piante della coltura riconoscibili come manifestamente non conformi alla varietà non può superare: – 1 per 30 m2 per le sementi di base, – 1 per 10 m2 per le sementi certificate. Ibridi di Helianthus annuus: La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:
%
a. per la produzione di sementi di base:
1. linee inbred 0,2
2. ibridi semplici
– componente maschile, piante che emettono polline, allorché il 2 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi 0,2 – componente femminile 0,5 b. per la produzione di sementi certificate: – componente maschile, piante che emettono polline, allorché il 5 per cento o più dei componenti femminili presenta stigmi ricettivi 0,5 – componente femminile 1,0
Per la produzione di sementi di varietà ibride, devono essere rispettate le ulteriori seguenti condizioni: a. le piante del componente maschile emettono polline sufficiente durante la fioritura delle piante del componente femminile; b. se le piante del componente femminile presentano stigmi ricettivi, la percen- tuale di piante di tale componente che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento; c. per la produzione di sementi di base la percentuale totale in numero di piante del componente femminile riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente e che hanno emesso o emettono polline non deve superare lo 0,5 per cento; d. per la produzione di sementi certificate il componente maschile sterile utiliz- zato contiene almeno una linea restauratrice della maschiosterilità, in modo che almeno un terzo delle piante derivate dagli ibridi risultanti emetta polline apparentemente normale sotto tutti gli aspetti.
Ordinanza del DFE sulle sementi e i tuberi-seme RU 2006
Ibridi di Brassica napus, prodotti avvalendosi della maschiosterilità: La percentuale in numero di piante riconoscibili come manifestamente non conformi alla linea inbred o al componente non può superare:
%
a. per la produzione di sementi di base:
1. linee inbred 0,1
2. ibridi semplici
– componente maschile 0,1 – componente femminile 0,2 b. per la produzione di sementi certificate: – componente maschile 0,3 – componente femminile 1,0
La maschiosterilità deve raggiungere almeno il 99 per cento per la produzione di sementi di base e il 98 per cento per la produzione di sementi certificate. Il livello della maschiosterilità deve essere valutato attraverso il controllo dell’assenza di antere fertili nei fiori.
3.3 Distanza d’isolamento
La coltura deve essere conforme alle norme seguenti relative alla distanza da fonti vicine di polline che possono determinare una impollinazione estranea indesidera- bile:
Coltura Distanza minima
Brassica spp. diversa da Brassica napus; Cannabis sativa diversa da canapa monoica; Carthamus tinctorius; Carum carvi; Sinapis alba: – per la produzione di sementi di base 400 m – per la produzione di sementi certificate 200 m Brassica napus: – per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi 200 m – per la produzione di sementi di base di ibridi 500 m – per la produzione di sementi certificate di varietà diverse dagli ibridi 100 m – per la produzione di sementi certificate di ibridi 300 m Cannabis sativa, canapa monoica: – per la produzione di sementi di base 5000 m – per la produzione di sementi certificate 1000 m
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Coltura Distanza minima
Helianthus annuus: – per la produzione di sementi di base di ibridi 1500 m – per la produzione di sementi di base di varietà diverse dagli ibridi 750 m – per la produzione di sementi certificate 500 m
Queste distanze possono non essere osservate se esiste una protezione sufficiente contro qualsiasi impollinazione estranea indesiderabile. …
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