AS 2007 2955
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
Ordinanza della Commissione federale delle case da gioco sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro (Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro, ORD-CFCG)
del 12 giugno 2007
La Commissione federale delle case da gioco, visti gli articoli 16 capoverso 1 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:
Capitolo 1: Oggetto
Art. 1 1 La presente ordinanza concreta gli obblighi di diligenza di cui al capitolo 2 della LRD, ne determina le modalità di attuazione da parte delle case da gioco secondo la legge federale del 18 dicembre 19982 sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (LCG) e stabilisce le misure organizzative che devono essere adottate dalle case da gioco. 2 Essa concreta i compiti della Commissione federale delle case da gioco (Commis- sione) e del Segretariato della Commissione federale delle case da gioco (Segretaria- to della CFCG) nell’applicazione della LRD. 3 Disciplina i rapporti tra la Commissione e gli organismi di autodisciplina delle case da gioco.
RS 955.021
2006-3096 2955
Ordinanza della CFCG sulla lotta contro il riciclaggio di denaro RU 2007
Capitolo 2: Obblighi di diligenza e obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro (art. 3-10 LRD)
Sezione 1: Identificazione e registrazione (art. 3 LRD)
Art. 2 Operazioni di cassa 1 La casa da gioco può adempiere l’obbligo d’identificazione in caso di transazioni di cassa di notevole valore identificando e registrando il cliente che, in occasione di acquisti e vendite di gettoni, pagamenti di apparecchi automatici, emissione e incas- so di assegni o transazioni in contanti come il cambio di valuta, effettua una o più transazioni verosimilmente connesse tra loro per un importo superiore a 5000 fran- chi. 2 La casa da gioco può adempiere questo obbligo anche identificando e registrando immediatamente tutti i clienti all’entrata della casa da gioco.
3 Dopo l’identificazione avvenuta conformemente al capoverso 1 o 2, la casa da
gioco deve inoltre registrare a nome del cliente le seguenti transazioni: a. riacquisto di gettoni e pagamenti di apparecchi automatici per un importo di almeno 15 000 franchi da parte della casa da gioco; b. emissione e incasso di assegni per un importo di almeno 15 000 franchi da parte della casa da gioco o del cliente; c. cambi di valuta per almeno 5000 franchi.
4 La casa da gioco determina nelle sue direttive interne quale dei due metodi
d’identificazione essa applica.
Art. 3 Relazioni d’affari durature 1 Per quanto concerne le relazioni d’affari durature, la casa da gioco registra tutte le transazioni. 2 Una relazione d’affari è considerata duratura se la casa da gioco mette a disposi- zione del cliente: a. un deposito o un conto cliente; b. supporti elettronici per crediti di gioco che vengono usati per più di una giornata di gioco e che presentano un attivo di più di 5000 franchi.
Art. 4 Dati da registrare 1 La casa da gioco registra il cognome, il nome, la data di nascita e la cittadinanza del cliente.
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2 In occasione delle registrazioni delle transazioni a nome del cliente conformemente all’articolo 2 capoverso 3, essa registra inoltre l’indirizzo di domicilio attuale del cliente. 3 Se il cliente proviene da un Paese nel quale non si utilizza la data di nascita o l’indirizzo di domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota.
Art. 5 Documenti necessari 1 La casa da gioco procede all’identificazione del cliente visionando un documento d’identità ufficiale provvisto di fotografia, quali passaporto, carta d’identità o paten- te di guida, fotocopia questo documento e ne conserva la fotocopia.
2 La Commissione autorizza l’uso di carte di cliente come documenti d’identifi-
cazione, se queste permettono un’identificazione ineccepibile e sono state emesse sulla base di un documento d’identità ufficiale, di cui la casa da gioco conserva una copia; 3 Se la relazione d’affari è avviata per corrispondenza o via Internet, la casa da gioco verifica l’identità: a. facendosi consegnare una copia autenticata di un documento d’identità uffi- ciale; e b. facendosi attestare l’indirizzo del domicilio del futuro cliente attraverso uno scambio di corrispondenza o in un altro modo equivalente. 4 L’attestazione di autenticità della copia del documento d’identità ufficiale deve essere rilasciata da un notaio o un ente pubblico che rilascia abitualmente simili autentiche.
Sezione 2: Accertamento relativo all’avente economicamente diritto (art. 4 LRD)
Art. 6 Principio
1 La casa da gioco può supporre che il cliente corrisponda all’avente economica-
mente diritto, salvo che: a. essa esegua un’operazione di cassa secondo l’articolo 2; b. essa esegua versamenti bancari a favore del cliente; c. essa debba supporre che il cliente cambi, giochi o depositi valori patrimonia- li superiori alla sua disponibilità finanziaria; d. dai suoi contatti con il cliente emergano altre constatazioni insolite; e. la relazione d’affari sia avviata per corrispondenza.
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Art. 7 Indicazioni necessarie 1 La dichiarazione circa l’avente economicamente diritto deve contenere le indica- zioni seguenti: a. per le persone fisiche: cognome, nome, data di nascita, indirizzo di domicilio e cittadinanza; b. per le persone giuridiche: ditta, indirizzo della sede e sede. 2 Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale non si utilizza data di nascita o l'indirizzo di domicilio, l’esigenza di queste indicazioni decade. Questa eccezione deve essere motivata in una nota.
Sezione 3: Rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto (art. 5 LRD)
Art. 8 Nel corso della relazione d’affari la casa da gioco procede nuovamente all’iden- tificazione del cliente o all’accertamento relativo all’avente economicamente diritto se sorgono dubbi in ordine: a. all’esattezza delle indicazioni fornite relative all’identità del cliente; b. al fatto che il cliente sia identico all’avente economicamente diritto; c. all’esattezza della dichiarazione fornita riguardo all’avente economicamente diritto.
Sezione 4: Obbligo speciale di chiarimento (art. 6 LRD)
Art. 9 Casi d’applicazione
1 La casa da gioco deve chiarire senza indugio le circostanze economiche di una
relazione d’affari o di una transazione che comporta un rischio elevato.
Art. 10 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato 1 La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le relazioni d’affari che compor- tano un rischio elevato. 2 A seconda della relazione d’affari che la casa da gioco intrattiene, entrano in considerazione segnatamente i criteri seguenti: a. sede o domicilio del cliente e dell’avente economicamente diritto oppure la loro cittadinanza;
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b. tipo e luogo dell’attività commerciale del cliente e dell’avente economi- camente diritto; c. assenza di un contatto personale al momento dell’avvio di una relazione d’affari duratura; d. ammontare dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; e. ammontare dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; f. Paese d’origine di trasferimenti su conti-cliente o Paese di destinazione di trasferimenti da conti-cliente. 3 Le relazioni d’affari con persone politicamente esposte sono considerate in ogni caso a rischio elevato.
4 Sono considerate politicamente esposte:
a. le seguenti persone che ricoprono eminenti funzioni pubbliche all’estero: capi di stato e di governo, politici di alto rango a livello nazionale, alti fun- zionari dell’amministrazione, della giustizia, dell’esercito e dei partiti, a livello nazionale, organi superiori delle imprese pubbliche di importanza nazionale; b. le imprese e le persone che sono riconoscibilmente legate alle suddette per- sone per motivi familiari, personali o d’affari.
Art. 11 Transazioni che comportano un rischio elevato 1 La casa da gioco stabilisce i criteri per individuare le transazioni che comportano un rischio elevato. 2 A seconda dei servizi forniti dalla casa da gioco entrano in considerazione segna- tamente i criteri seguenti: a. l’ammontare dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; b. l’ammontare dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; c. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della stessa relazione d’affari; d. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume o frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili. 3 Una transazione in cui vengono immessi in una sola volta 30 000 o più franchi è considerata in ogni caso una transazione che comporta un rischio elevato.
Art. 12 Contenuto dei chiarimenti A seconda delle circostanze, è da chiarire: a. se il cliente è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali cam- biati, giocati o depositati;
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b. se il cliente è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali vinti o ricambiati; c. l’origine dei valori patrimoniali cambiati, giocati o depositati; d. la provenienza del patrimonio del cliente e dell’avente economicamente diritto; e. l’attività professionale o commerciale del cliente e dell’avente economica- mente diritto.
Art. 13 Procedura
1 A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono:
a. la raccolta di informazioni scritte o orali presso il cliente o l’avente econo- micamente diritto; b. la consultazione delle fonti e delle banche dati pubbliche accessibili a tutti; c. se del caso, ragguagli da persone degne di fiducia. 2 La casa da gioco esamina la plausibilità dei chiarimenti ottenuti, li documenta e verifica se sono adempiute le condizioni per una comunicazione ai sensi dell’arti- colo 9 capoverso 1 LRD.
Art. 14 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni 1 La casa da gioco provvede a una sorveglianza efficace delle relazioni d’affari e delle transazioni.
2 La Commissione può esigere dalla casa da gioco l’introduzione di un sistema di
sorveglianza informatizzato.
Sezione 5: Ricorso a terzi per l’adempimento degli obblighi di diligenza
Art. 15 1 Per l’identificazione, l’accertamento dell’avente economicamente diritto, il rinnovo dell’identificazione o dell’accertamento dell’avente economicamente diritto e l’effettuazione dell’obbligo speciale di chiarimento, la casa da gioco può ricorrere a un altro intermediario finanziario purché quest’ultimo sia sottoposto a una vigilanza e una regolamentazione equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro. 2 La casa da gioco può delegare l’adempimento degli obblighi di diligenza a un terzo mediante accordo scritto, se: a. sceglie diligentemente il terzo; b. istruisce il terzo sui suoi compiti; e c. può controllare l’adempimento degli obblighi da parte del terzo.
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3 Il terzo deve trasmettere alla casa da gioco copie dei documenti di cui si è servito per l’adempimento degli obblighi di diligenza e attestare che le copie sono conformi ai documenti originali.
4 La subdelegazione da parte del terzo è esclusa.
Sezione 6: Obbligo di allestire e conservare documenti (art. 7 LRD)
Art. 16 1 La casa da gioco allestisce e organizza la propria documentazione in modo tale da consentire al Segretariato della CFCG, all’autorità preposta al perseguimento penale o ad altri organismi abilitati di formarsi in ogni momento un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–10 LRD e nella presente ordinanza.
2 La documentazione comprende segnatamente:
a. una lista di tutti i clienti identificati, con i dati di cui all’articolo 4; b. una copia dei documenti d’identità ufficiali; c. nei casi di cui all’articolo 6, la dichiarazione scritta del cliente relativa all’identità dell’avente economicamente diritto; d. i documenti relativi alle transazioni effettuate secondo gli articoli 2 e 3; e. i documenti relativi alle transazioni connesse tra loro di cui all’articolo 2 capoverso 1; f. una nota e i documenti relativi ai risultati dell’applicazione dei criteri secon- do l’articolo 10; g. una nota e i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 11; h. una copia delle comunicazioni di cui all’articolo 9 capoverso 1 LRD. 3 La documentazione deve permettere di ricostruire le transazioni connesse e quelle che devono essere registrate. 4 I documenti e i giustificativi devono essere conservati in un luogo sicuro per dieci anni dalla conclusione di un affare.
Sezione 7: Provvedimenti organizzativi (art. 8 LRD)
Art. 17 Direttive interne 1 La casa da gioco redige direttive interne relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro. In esse stabilisce come sono adempiuti concretamente gli obblighi di dili- genza ai sensi della LRD e della presente ordinanza.
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2 Essa vi regola in particolare:
a. la metodologia per le identificazioni di cui all’articolo 2; b. la ripartizione interna dei compiti e le competenze; c. l’attuazione delle esigenze poste agli articoli 2–16; d. i criteri che applica per l’individuazione di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato ai sensi dell’articolo 10; e. i criteri che applica per l’individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato ai sensi dell’articolo 11; f. i principi alla base della sorveglianza delle transazioni; g. la politica aziendale nei confronti delle persone politicamente esposte; h. la competenza per le comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. 3 Le direttive interne sono emanate dal consiglio di amministrazione o dall’organo di direzione superiore.
4 Esse devono essere portate a conoscenza dei collaboratori in modo adeguato.
Art. 18 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro 1 La casa da gioco designa una o più persone qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro.
2 Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro ha i compiti seguenti:
a. provvede all’applicazione e al rispetto delle direttive interne; b. pianifica e sorveglia la formazione interna relativa alla lotta contro il rici- claggio di denaro; c. fa eseguire chiarimenti ai sensi dell’articolo 12 o li esegue esso stesso; d. fissa se del caso i parametri per il sistema di sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni ai sensi dell’articolo 14; e. presta consulenza alla direzione per ogni questione relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro. 3 La casa da gioco può anche designare persone esterne qualificate che fungono da servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o prevederle per l’adempimento dei compiti ai sensi dell’articolo 20.
Art. 19 Formazione e perfezionamento del personale La casa da gioco provvede affinché i nuovi collaboratori ricevano una formazione all’inizio dell’impiego e affinché i collaboratori già impiegati ricevano un perfezio- namento periodico sugli aspetti della lotta contro il riciclaggio di denaro essenziali per la loro funzione.
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Art. 20 Controlli interni 1 La casa da gioco designa una o più persone qualificate che sorvegliano il rispetto degli obblighi stabiliti negli articoli 3–10 LRD e nella presente ordinanza e che effettuano controlli all’interno della casa da gioco. 2 Una persona interna incaricata della sorveglianza non può controllare relazioni d’affari nell’ambito delle quali essa è intervenuta personalmente.
Art. 21 Revisione 1 Nel quadro della revisione annuale ai sensi dell’articolo 37 LCG3, l’ufficio di revisione deve controllare se la casa da gioco rispetta gli obblighi previsti negli arti- coli 3–10 LRD e nella presente ordinanza. 2 Esso riporta i risultati della revisione nel suo rapporto secondo l’articolo 76 capo- verso 1 dell’ordinanza del 24 settembre 20044 sulle case da gioco (OCG).
Sezione 8: Interruzione o mantenimento della relazione d’affari e obbligo di comunicazione (art. 9-10 LRD)
Art. 22 Rifiuto o interruzione della relazione d’affari 1 La casa da gioco rifiuta di avviare una relazione d’affari o interrompe una rela- zione d’affari già avviata se: a. non è possibile identificare il cliente o accertare l’avente economicamente diritto; b. i dubbi sulle indicazioni fornite dal cliente persistono anche dopo che è stata attuata la procedura secondo l’articolo 8; c. le sorge il sospetto che le siano state fornite intenzionalmente indicazioni false sull’identità del cliente o dell’avente economicamente diritto. 2 Se rifiuta d’avviare una relazione d’affari o interrompe una relazione d’affari già avviata, la casa da gioco deve consegnare al cliente eventuali valori patrimoniali in una forma tale che consenta alle autorità di seguirne la traccia.
Art. 23 Obbligo di mantenere la relazione d’affari 1 La casa da gioco non può interrompere una relazione d’affari se sono date le con- dizioni relative all’obbligo di comunicazione secondo l’articolo 9 LRD.
3 RS 935.52 4 RS 935.521
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2 Essa non può interrompere una relazione d’affari o autorizzare il prelievo di impor- tanti valori patrimoniali se vi sono indizi concreti di imminenti misure di sicurezza da parte di un’autorità.
Art. 24 Obbligo di comunicazione La comunicazione secondo l’articolo 9 LRD deve avvenire in forma scritta confor- memente alle istruzioni dell’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro.
Capitolo 3: Organismi di autodisciplina
Art. 25 La Commissione può collaborare con organismi di autodisciplina.
Capitolo 4: Vigilanza
Art. 26 Compiti della Commissione 1 Nel quadro della sua vigilanza sulle case da gioco (art. 48 LCG5), la Commissione controlla il rispetto delle disposizioni relative alla lotta contro il riciclaggio di denaro da parte delle case da gioco.
2 Oltre alle misure e alle sanzioni secondo la LCG e l’OCG6, la Commissione può
adottare i provvedimenti previsti all’articolo 20 LRD.
Art. 27 Obbligo di denuncia La Commissione sporge denuncia in conformità dell’articolo 21 LRD.
Art. 28 Infrazioni a decisioni Le infrazioni a decisioni della Commissione sono punite secondo l’articolo 51
5 RS 935.52 6 RS 935.521 7 RS 935.52
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Capitolo 5: Disposizioni finali
Art. 29 Emolumenti La riscossione degli emolumenti è retta dagli articoli 112–119 OCG8.
Art. 30 Diritto previgente: abrogazione 1 L’ordinanza della Commissione federale delle case da gioco del 28 febbraio 20009 sugli obblighi di diligenza delle case da gioco relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata con effetto al 30 giugno 2007, fatte salve le disposizioni di cui al capoverso 2.
2 Gli articoli 3, 4 e 8 sono abrogati con effetto al 31 dicembre 2007.
Art. 31 Entrata in vigore 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
2 Gli articoli 2, 3, 9–13 e 17 entrano in vigore il 1° gennaio 2008.
12 giugno 2007 Commissione federale delle case da gioco: Il presidente, Benno Schneider
8 RS 935.521 9 RU 2000 808
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