AS 2007 3631
Ordinanza sull'aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all'estero
Ordinanza sull’aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero
Modifica del 4 luglio 2007
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 luglio 20021 sull’aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in sog- giorno temporaneo all’estero è modificata come segue:
Art. 13 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 31 dicembre 2011.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2007.
4 luglio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 191.2
2007-1052 3631
Aiuto finanziario ai cittadini svizzeri in soggiorno temporaneo all’estero RU 2007