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AS 2007 3847

Regolamento di esecuzione della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

Regolamento di esecuzione del 5 ottobre 1973 della Convenzione sulla concessione di brevetti europei

RS 0.232.142.21; RU 1977 1781

Decisione del Consiglio d’amministrazione del 13 dicembre 2001 Entrato in vigore il 2 gennaio 2002

Traduzione1

Art. 1 Il regolamento di esecuzione della CBE è modificato come segue:

Il nuovo testo della regola 29 paragrafo (2) è il seguente: (2) Impregiudicato l’articolo 82, una domanda di brevetto europeo può contenere più di una rivendicazione indipendente della medesima categoria (prodotto, proce- dimento, dispositivo o utilizzazione) soltanto nel caso in cui l’oggetto della domanda si riferisca a una delle seguenti fattispecie: a) diversi prodotti in relazione gli uni con gli altri; b) diverse utilizzazioni di un prodotto o di un dispositivo; c) soluzioni alternative per un determinato compito, se dette alternative non possono essere convenientemente coperte da una sola rivendicazione.

Art. 2 Il testo della regola 29 paragrafo (2) introdotto dalla presente decisione entra in vigore il 2 gennaio 2002 ed è applicabile a tutte le domande di brevetto europeo per le quali fino a tale data non è stata inviata alcuna notificazione di cui alla regola 51 paragrafo (4).

1 Dagli originali francese e tedesco (RO/AS 2007 3847).

2007-0863 3847

Concessione di brevetti europei. RE RU 2007