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AS 2007 5217

Ordinanza sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Ordinanza sull’organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

del 24 ottobre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna; visto l’articolo 55 della legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 1 La presente ordinanza disciplina i compiti degli organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale (organi di condotta in materia di politica di sicurezza) nonché i compiti e le procedure nell’ambito della gestione di situazioni di crisi che minacciano la sicurezza interna e la sicurezza esterna.

2 Sussistono minacce alla sicurezza interna e alla sicurezza esterna quando:

a. la stabilità e l’affidabilità delle istituzioni costituzionali dello Stato, il fun- zionamento regolare di tali istituzioni, l’ordinamento fondamentale dello Stato fondato sulle libertà e sulla democrazia o la sicurezza della popola- zione della Svizzera sono minacciati; b. l’indipendenza e l’affidabilità della Svizzera, la sua capacità di difendere le proprie frontiere e il proprio ordinamento costituzionale nei confronti di minacce esterne o i suoi buoni rapporti con altri Stati sono minacciati.

3 Sono fatte salve le disposizioni particolari:

a. dell’ordinanza del 25 novembre 19983 concernente lo Stato maggiore Presa d’ostaggi e ricatto, in situazioni di crisi di natura ricattatoria, segnatamente in caso di prese d’ostaggi; b. dell’ordinanza del 27 aprile 20054 sulla pandemia d’influenza, in caso di pandemie.

RS 120.71

2007-1526 5217

Organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del CF RU 2007

Sezione 2: Organi della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale

Art. 2 Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza 1 La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) è una delegazione del Consiglio federale giusta l’articolo 23 della legge del 21 marzo 19975 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

2 Si compone dei capi del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), del

Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).

3 La presidenza della GSic è assunta dal capo del DDPS.

Art. 3 Compiti della GSic 1 La GSic rafforza la capacità di condotta del Consiglio federale in materia di poli- tica di sicurezza. 2 La GSic prepara le deliberazioni e le decisioni del Consiglio federale concernenti questioni di politica di sicurezza e coordina affari in materia di politica di sicurezza che rientrano nelle competenze dipartimentali dei suoi membri.

3 La GSic assume segnatamente i compiti seguenti:

a. valuta la situazione rilevante in materia di sicurezza e definisce le misure necessarie negli ambiti di competenza del DFAE, del DFGP e del DDPS; b. coordina mandati specifici e interdipartimentali, a breve e medio termine, rilevanti per la sicurezza della Svizzera, assegnati ai servizi d’informazione e alla Segreteria politica del DFAE; c. prende atto delle pianificazioni preventive per la gestione di situazioni di crisi; d. coordina affari interdipartimentali in materia di politica di sicurezza. In par- ticolare discute le proposte interdipartimentali del DFAE, del DFGP o del DDPS all’attenzione del Consiglio federale in merito a questioni rilevanti di politica di sicurezza. Le pertinenti proposte sono presentate di volta in volta dai Dipartimenti principalmente interessati. 4 Il presidente della GSic dispone, d’intesa con gli altri membri della GSic, la piani- ficazione e l’esecuzione di ampie esercitazioni della GSic e dell’Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic) per la gestione di gravi situazioni di crisi.

5 Le decisioni sono prese nell’ambito delle competenze dipartimentali dei membri

della GSic. Richiedono l’approvazione del capo del Dipartimento competente.

5 RS 172.010

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Art. 4 Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza 1 La GSic dispone di uno stato maggiore (Stato maggiore della GSic) subordinato al presidente della GSic e aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS. 2 Il capo dello Stato maggiore della GSic, d'accordo con i capi di linea competenti, può rafforzare lo Stato maggiore, per un periodo limitato oppure per determinati compiti, con rappresentanti (esperti) dei Dipartimenti, dei Cantoni o di terzi.

Art. 5 Compiti dello Stato maggiore della GSic 1 Lo Stato maggiore della GSic prepara per la GSic gli affari di cui all’articolo 3 capoverso 3; al riguardo, collabora con l’ODSic e con altri servizi specialistici competenti.

2 Assume inoltre i compiti seguenti:

a. elabora valutazioni sugli sviluppi in materia di politica di sicurezza; b. garantisce il preavvertimento e l’allarme degli organi di condotta in materia di politica di sicurezza; c. controlla l’applicazione di raccomandazioni, istruzioni e decisioni degli organi di condotta in materia di politica di sicurezza; c. funge da organo federale di informazione e di contatto per la gestione delle crisi a favore delle autorità federali, dei Cantoni e di terzi e assicura il colle- gamento con i partner in Svizzera e all’estero; e. fornisce contributi per la formazione degli organi di condotta in materia di politica di sicurezza alla gestione delle crisi; f. assicura l’esercizio di una sala di situazione negli impianti di condotta; g. gestisce i segretariati della GSic e dell’ODSic; h. assiste i Dipartimenti rappresentati in seno alla GSic nella preparazione di affari interdipartimentali relativi ai servizi d’informazione; i. fornisce consulenza e, se necessario, assiste altri organi federali di gestione delle crisi.

3 Nell’adempimento dei suoi compiti lo Stato maggiore della GSic collabora con i

servizi specialistici competenti della Confederazione e con la Cancelleria federale.

Art. 6 Organo direttivo in materia di sicurezza

1 L’ODSic provvede alla preparazione di affari interdipartimentali in materia di

politica di sicurezza e alla consulenza a favore della GSic.

2 L’ODSic consta di membri permanenti e non permanenti.

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3 Sono membri permanenti:

a. il portavoce del Consiglio federale; b. il segretario di Stato del DFAE; c. il capo della Segreteria politica del DFAE; d. il direttore dell’Ufficio federale di polizia; e. il capo del Servizio federale di sicurezza; f. il direttore dell’Ufficio federale della migrazione; g. il capo del Servizio di analisi e prevenzione; h. il direttore della Direzione della politica di sicurezza; i. il direttore del Servizio informazioni strategico; j. il capo dell’esercito; k. il direttore dell’Ufficio federale della protezione della popolazione; l. il direttore generale delle dogane; m. il segretario di Stato del Dipartimento federale dell’economia; n. una rappresentanza dello Stato maggiore del presidente della Confedera- zione; o. il capo dello Stato maggiore della GSic; p. una rappresentanza dei Cantoni; essa è disciplinata tra la GSic e la Confe- renza dei Governi cantonali e in situazione normale comprende una delega- zione di due persone. In caso di evento è adeguata alle necessità.

4 Sono membri non permanenti:

a. il direttore dell’Ufficio federale della sanità pubblica; b. il direttore dell’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione; c. il delegato all’approvvigionamento economico del Paese; d. il direttore dell’Ufficio federale delle comunicazioni. 5 Se necessario, il presidente dell’ODSic, d’intesa con i capi di linea competenti, può designare quali membri non permanenti altri responsabili di linea dell’Ammini- strazione federale e altri esperti. 6 Se necessario, i membri non permanenti sono invitati alle sedute dal presidente dell’ODSic; essi stessi possono chiedere di parteciparvi. 7 La presidenza è di regola assunta annualmente a turno dal segretario di Stato del DFAE o dal direttore dell’Ufficio federale di polizia.

Art. 7 Compiti dell’ODSic L’ODSic assume i compiti seguenti: a. osserva costantemente la situazione negli ambiti rilevanti in materia di sicu- rezza;

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b. analizza e valuta la gamma della violenza nonché i suoi possibili sviluppi all’interno della Svizzera e nel suo contesto strategico; c. provvede all’individuazione tempestiva di possibili nuove forme di minac- cia, di rischi e di pericoli nonché all’allarme tempestivo; d. coordina e prepara affari interdipartimentali in materia di politica di sicu- rezza, elabora strategie e opzioni operative all’attenzione della GSic e le for- nisce consulenza.

Sezione 3: Gestione di situazioni di crisi in caso di minacce strategiche e catastrofi

Art. 8 Compiti del capo del DDPS 1 In caso di minaccia o di ricorso alla forza che può interessare parti considerevoli della popolazione o istituzioni essenziali (minacce strategiche) oppure in caso di gravi catastrofi naturali o tecnologiche (catastrofi), qualora sia necessario l’impiego di mezzi della protezione della popolazione o dell’esercito, il capo del DDPS sotto- pone al Consiglio federale misure per la gestione della situazione. 2 Le misure sono discusse preliminarmente in seno alla GSic se il tempo disponibile lo consente.

3 Le misure sono segnatamente:

a. l’assunzione del coordinamento e della condotta nell’impiego dei mezzi del- la protezione della popolazione, quando differenti Cantoni, l’intero Paese o regioni estere limitrofe sono interessati in misura tale da rendere necessaria una condotta superiore; b. il coordinamento degli impieghi dell’esercito con gli impieghi di polizia can- tonali; c. la chiamata in servizio e l’impiego in servizio d’appoggio di un effettivo massimo di 2000 militari per un periodo massimo di 3 settimane, ad esempio per controllare e proteggere lo spazio aereo, per appoggiare il Corpo delle guardie di confine, per proteggere settori chiave e installazioni, per mantene- re aperte le trasversali (strada, ferrovia, vettori energetici, nodi delle comu- nicazioni), per proteggere le proprie truppe, singole persone e beni degni di particolare protezione e per appoggiare la polizia nell’ambito di impieghi di sicurezza; d. l’impiego dei mezzi della Confederazione in caso di aumento della radioatti- vità conformemente all’ordinanza del 17 ottobre 20076 concernente l’or- ganizzazione d’intervento in caso di aumento della radioattività;

6 RS 520.17

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e. le disposizioni per limitare o vietare l’utilizzazione dello spazio aereo sviz- zero; f. l’informazione del pubblico.

4 Lo Stato maggiore della GSic coordina e integra le conoscenze specialistiche

interne ed esterne alla Confederazione ed elabora, unitamente ai servizi specialistici competenti, proposte operative per la gestione della situazione all’attenzione del capo del DDPS. 5 Se necessario, e d’intesa con il presidente dell’ODSic, lo Stato maggiore della GSic convoca l’ODSic o parti di esso.

Art. 9 Procedura in caso d'urgenza 1 Se, in situazioni di crisi in occasione di minacce strategiche o catastrofi, una deli- berazione ordinaria o straordinaria del Consiglio federale è impossibile, il presidente della Confederazione ordina misure cautelari o decide in luogo del Consiglio fede- rale. Per quanto possibile consulta il capo del DDPS. 2 Lo Stato maggiore della GSic è, se necessario, a disposizione del presidente della Confederazione e fornisce consulenza e assistenza alla Cancelleria federale. 3 Se necessario, il presidente della Confederazione informa il pubblico, per quanto possibile d’intesa con il capo del DDPS. 4 Il presidente della Confederazione informa al più presto il Consiglio federale sulla situazione e sulle decisioni adottate. Informa sulle misure di cui all’articolo 8 capo- verso 3 d'accordo con il capo del DDPS. 5 Le decisioni adottate sono sottoposte al più presto al Consiglio federale per appro- vazione.

Sezione 4: Disbrigo degli affari

Art. 10 Rapporti con l’Amministrazione 1 La gestione operativa degli affari e la presentazione di proposte al Consiglio fede- rale incombono alle unità amministrative competenti. 2 Lo Stato maggiore della GSic collabora con i servizi d’informazione della Confe- derazione e con gli altri fornitori d’informazioni della Confederazione.

Art. 11 Obbligo d’annuncio e obbligo di dare informazioni Al capo dello Stato maggiore della GSic sono comunicate tutte le informazioni che questi richiede negli ambiti della sicurezza interna e della sicurezza esterna. Sono fatte salve le disposizioni sulla protezione delle fonti di cui all’articolo 99 capover- so 4 della legge militare del 3 febbraio 19957 e all’articolo 17 della legge federale del 21 marzo 1997 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna.

7 RS 510.10

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Art. 12 Protezione, sicurezza e tutela del segreto Lo Stato maggiore della GSic adotta, per i propri settori d’attività, misure di prote- zione e di sicurezza particolari allo scopo di garantire la protezione di informazioni e opere.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione Le istruzioni del 5 luglio 20068 sull’organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale sono abrogate.

Art. 14 Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 7 marzo 20039 sull’organizzazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport è modificata come segue: Art. 6 Stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (Stato maggiore della GSic) 1 Lo Stato maggiore della GSic è subordinato al presidente della GSic e aggregato amministrativamente alla Segreteria generale del DDPS.

2 I compiti dello Stato maggiore della GSic sono disciplinati dall’ordinanza del

24 ottobre 200710 sull’organizzazione della condotta in materia di politica di sicu- rezza del Consiglio federale.

Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2007.

24 ottobre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

8 FF 2006 6123 9 RS 172.214.1 10 RS 120.71; RU 2007 5217

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