Lexipedia

AS 2007 6093

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati

Modifica del 21 novembre 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:

Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione degli assicurati è dello 0,8 per cento del salario giornaliero coordinato.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2008.

21 novembre 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 837.174

2007-2688 6093

Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati RU 2007

6094

Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati | Lexipedia | Lexipedia