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AS 2008 1161

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano)

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

Sostituzione di un’espressione In tutto il testo l’espressione «poppante/poppanti» è sostituita con «lattante/lat- tanti».

Art. 2 cpv. 2 2 Se gli oggetti di cui al capoverso 1 sono provvisti di un rivestimento, quest’ultimo deve essere di qualità tale che il valore limite non sia superato durante un periodo di uso normale dell’oggetto di almeno due anni. Il controllo si svolge conformemente alle norme tecniche stabilite nell’allegato 1.

Art. 5 cpv. 3 lett. a

3 I colori per tatuaggi e i colori per il trucco permanente non devono contenere

nessuna delle seguenti sostanze: a. ammine aromatiche di cui all’allegato 1a e coloranti azoici o pigmenti che a causa di una dissociazione riduttiva formano le ammine aromatiche di cui all’allegato 1a; l’articolo 21 si applica per analogia;

Art. 7 Requisiti degli apparecchi e degli strumenti per il piercing, il tatuaggio e il trucco permanente Gli apparecchi e gli strumenti, o le parti di questi, utilizzati per il piercing, il tatuag- gio e il trucco permanente devono essere sterili sempreché penetrino nella pelle dei consumatori.

1 RS 817.023.41

2007-1224 1161

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2008

Titolo prima dell’art. 22a Sezione 7: Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini

1 I cordoncini e i lacci nei vestiti per bambini fino all’età di 14 anni devono essere apposti in modo tale che il pericolo di rimanere impigliati, strangolati o feriti sia ridotto al minimo. 2 Si presume che i cordoncini e i lacci di cui al capoverso 1 siano conformi ai requi- siti di sicurezza se soddisfano le norme secondo l’allegato 8a.

Art. 25 Accendini 1 Per accendini si intendono dispositivi atti a produrre una fiamma mediante scintille ottenute da uno sfregamento meccanico su una pietra focaia oppure utilizzando l’effetto piezo-elettrico. Di regola servono ad accendere di proposito articoli per fumatori come sigarette, sigari e pipe oppure materiali come carta e stoppini. 2 Come combustibili possono essere impiegati benzina o gas liquidi quali propano o butano. 3 Gli accendini devono essere provvisti di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino secondo il capoverso 4. Sono eccettuati gli accendini ricaricabili che soddi- sfano le seguenti condizioni: a. all’accendino si applica una garanzia del fabbricante valida almeno due anni secondo la direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 19992 su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo; b. l’accendino è concepito in modo tale da assicurare una durata di vita di almeno cinque anni, riparazioni comprese, e può essere riparato e ricaricato in modo sicuro lungo la sua intera durata di vita; c. le parti dell’accendino che non sono di consumo, ma sono soggette a possi- bile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono poter essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato con sede in Svizzera o nell’Unione europea. 4 Per accendino munito di un dispositivo di sicurezza a prova di bambino si intende un accendino che, in condizioni di utilizzazione abituali o ragionevolmente prevedi- bili, non può essere azionato da bambini di età inferiore ai 51 mesi a causa della forza necessaria per azionarlo o delle sue caratteristiche costruttive o del sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero della complessità o della sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.

2 GU L 171 del 7.7.1999, pag. 12

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2008

5 Gli accendini che assomigliano a oggetti in grado di attirare l'attenzione dei bam- bini (accendini fantasia) non possono essere fabbricati, importati o consegnati. Si tratta in particolare di accendini che: a. riproducono la forma di personaggi dei fumetti, di giocattoli, armi, orologi, telefoni, strumenti musicali, veicoli, derrate alimentari, animali, figure uma- ne o loro parti; b. producono altri effetti (si illuminano, emettono suoni, comportano parti mobili ecc.).

6 Gli accendini devono soddisfare le norme menzionate nell’allegato 9.

II

1 L’allegato 1 della presente ordinanza diventa l’allegato 1a.

2 Alla presente ordinanza sono aggiunti un nuovo allegato 1 e un ulteriore allega- to 8a conformemente alle versioni qui annesse.

3 L’allegato 9 è sostituito dalla versione qui annessa.

III

Disposizioni transitorie della modifica del 7 marzo 2008 1 L’abbigliamento per bambini può ancora essere fabbricato e importato secondo il diritto anteriore sino al 31 settembre 2008. Può ancora essere consegnato ai consu- matori sino al 31 marzo 2009. 2 Gli accendini possono ancora essere consegnati ai consumatori secondo il diritto anteriore sino al 31 dicembre 2008.

IV La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2008

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2)

Norme tecniche applicabili agli oggetti rivestiti che rilasciano nichel3

Numero Titolo Riferimenti Gazzetta ufficiale CE

SN EN 12472:2005 Metodo per la simulazione dell’usura e della 2007/C 60/02 corrosione per la determinazione del rilascio del nichel da prodotti rivestiti

3 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; www.snv.ch).

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2008

Allegato 8a

Ulteriori norme tecniche per i tessili4

Numero Titolo Riferimenti Gazzetta ufficiale CE

SN EN 14682:2004 Sicurezza dell’abbigliamento per bambini – 2006/C 171/04 Cordoncini e lacci nell’abbigliamento per bambini – Specifiche

4 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; www.snv.ch).

Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano RU 2008

Allegato 9 (art. 25 cpv. 6)

Norme tecniche per accendini5

Numero Titolo Riferimenti Gazzetta ufficiale CE

SN EN ISO 9994:2006 Accendini – Specifiche di sicurezza. 2006/C 171/04 SN EN 13869:2002 Accendini – Accendini di sicurezza bambini – 2006/L 198/41 Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

5 I testi di queste norme possono essere ottenuti presso il Centro svizzero d’informazione sulle norme tecniche (switec), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur (telefono: 052 224 54 54, fax: 052 224 54 74; www.snv.ch).

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