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AS 2008 3547

Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori

Ordinanza sulla concessione per il trasporto di viaggiatori (OCTV)

Modifica del 2 luglio 2008

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 25 novembre 19981 sulla concessione per il trasporto di viaggiatori è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 1 Per il trasporto regolare e professionale di viaggiatori nell’ambito del traffico esclusivamente transfrontaliero nonché per il trasferimento a scopo turistico su territorio svizzero di passeggeri aerei è necessaria un’autorizzazione federale.

Art. 39a Fermate e itinerario 1 Le fermate possono essere allestite solo nei punti nodali più importanti del traspor- to pubblico. Il numero per servizio di trasporto può essere limitato. 2 Quale itinerario si deve scegliere il percorso diretto tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione.

3 Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

4 I Cantoni provvedono ad allestire le fermate adeguate e ne assicurano il collega- mento al trasporto pubblico.

Art. 39b Ripartizione della prestazione di trasporto Le imprese di trasporto svizzere ed estere devono ripartirsi fra di loro la prestazione di trasporto. La quota dell’impresa di trasporto svizzera nella prestazione deve essere rilevante. Sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi internazionali.

Art. 40 cpv. 1 lett. f

1 L’autorizzazione è rilasciata qualora sia provato che:

f. nel trasporto transfrontaliero esiste una cooperazione tra le imprese svizzere e le imprese estere; sono fatte salve le deroghe previste dagli accordi inter- nazionali.

1 RS 744.11

2008-0580 3547

Concessione per il trasporto di viaggiatori RU 2008

Art. 46 cpv. 2 2 Nel servizio di linea transfrontaliero deve essere allestita una lista dei passeggeri per ogni corsa prima del suo inizio e tenuta a bordo del veicolo. La lista dei passeg- geri contiene almeno le seguenti indicazioni: a. imprese di trasporto interessate; b. targhe d’immatricolazione; c. nome del conducente o dei conducenti; d. numero dell’autorizzazione; e. data di partenza e di arrivo; f. luogo di partenza e di destinazione; g. nome e cognome dei passeggeri nonché luogo in cui salgono e scendono.

Titolo prima dell’articolo 37 Capitolo 5: Autorizzazione federale Sezione 1: Traffico transfrontaliero

Titolo prima dell’articolo 47a

Sezione 2: Trasferimento a scopo turistico su territorio svizzero di passeggeri aerei

Art. 47a 1 È considerato trasferimento a scopo turistico di passeggeri aerei il trasporto regola- re su territorio svizzero a scopo turistico di passeggeri aerei tra un aeroporto e una località o una regione turistica.

2 Le disposizioni del capitolo 3 sono applicabili.

3 Dal trasferimento a scopo turistico di passeggeri aerei non devono insorgere con- dizioni di concorrenza svantaggiose dal punto di vista dell’economia nazionale per l’offerta esistente di altre imprese di trasporti pubblici ai sensi dell’articolo 13 capo- verso 2 lettera b.

II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

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Concessione per il trasporto di viaggiatori RU 2008

III La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

2 luglio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Concessione per il trasporto di viaggiatori RU 2008

Allegato (art. 20 cpv. 2) Cifra VI

VI Le domande di concessioni federali devono contenere: a. il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure la ragione sociale, la sede e l’indirizzo dell’impresa nonché tutti i partner di cooperazione e i subappaltatori; b. per i servizi di linea speciali: la categoria di passeggeri; c. la durata di validità desiderata dell’autorizzazione o il termine dell’esecu- zione del servizio di trasporto; d. l’itinerario del servizio di trasporto; e. la durata del servizio di trasporto; f. la frequenza del servizio di trasporto; g. l’orario; h. un elenco delle fermate con l’indirizzo preciso o la chiara designazione delle fermate; i. le tariffe dei trasporti; j. una copia dell’autorizzazione di tutte le imprese interessate; k. una piantina in formato A4 con indicazione dell’itinerario e delle fermate; l. il piano di servizio in base al quale l’osservanza delle disposizioni sui perio- di di guida e di riposo può essere verificata; m. un elenco di tutti gli autoveicoli previsti per l’impiego nel servizio di tra- sporto; n. un contratto di cooperazione tra le imprese interessate; o. il numero di autorizzazioni necessarie; p. per le domande di rinnovo o di modifica: documenti statistici sulla presta- zione di trasporto. Si devono utilizzare i moduli disponibili presso l’Ufficio federale.

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