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AS 2008 5577

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope

Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (Ordinanza sugli stupefacenti, OStup)

Modifica del 31 gennaio 2007

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 maggio 19961 sugli stupefacenti è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 1 lett. a e abis 1 Gli stupefacenti parzialmente esclusi dal controllo (art. 3 lett. b), nonché gli stupe- facenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica (art. 3 lett. c) non sono soggetti alle restrizioni previste per gli altri stupefacenti dagli articoli seguenti: a. articolo 40 capoverso 1 (Importazione da parte di viaggiatori malati) abis. articolo 40a capoverso 1 (Esportazione da parte di viaggiatori malati)

Art. 40 Importazione da parte di viaggiatori malati 1 I viaggiatori malati possono importare in Svizzera, senza autorizzazione d’importa- zione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura. Se il loro soggiorno in Svizzera dura più di un mese, devono rivolgersi a un medico abilitato all’esercizio della professione in Svizzera e farsi prescrivere gli stupefacenti necessari. 2 L’importazione semplificata ai sensi del capoverso 1 non si applica agli stupefa- centi di cui all’articolo 8 capoverso 1 LStup.

Art. 40a Esportazione da parte di viaggiatori malati 1I viaggiatori malati possono esportare, senza autorizzazione d’esportazione, al massimo gli stupefacenti necessari a un mese di cura, se il Paese di destinazione lo permette.

1 RS 812.121.1

2005-3214 5577

Ordinanza sugli stupefacenti RU 2008

2 Se la destinazione del viaggio è uno Stato vincolato da uno degli accordi di asso- ciazione a Schengen2, i viaggiatori malati hanno il diritto di ottenere dal loro medico curante un attestato speciale che contenga le informazioni necessarie per provare le cure. 3 L’attestato deve essere autenticato dal farmacista che dispensa lo stupefacente sulla base di una ricetta medica. Il farmacista inoltra immediatamente una copia del- l’attestato autenticato all’autorità competente del Cantone in cui sono state prodigate le cure mediche. 4 Se il medico curante è autorizzato alla dispensazione diretta secondo il diritto cantonale e dispensa egli stesso gli stupefacenti prescritti, egli compila esaustiva- mente l’attestato e ne inoltra immediatamente una copia all’autorità cantonale com- petente. 5 La durata dell’attestato è di al massimo 30 giorni. Per ogni stupefacente prescritto è richiesto un attestato separato. Non è necessario alcun attestato per stupefacenti ottenibili in piccoli quantitativi senza prescrizione medica e in parte esclusi dal controllo (art. 3 lett.c). 6 L’Istituto mette a disposizione in formato elettronico il formulario ufficiale secon- do il modello presentato nell’allegato. 7 I capoversi 1–6 non si applicano agli stupefacenti di cui all’articolo 8 capoverso 1 LStup.

Art. 40b Informazione 1 L’Istituto, in qualità di centro d’informazione internazionale, provvede a chiarire le questioni in relazione con l’importazione e l’esportazione di stupefacenti nel traffico di viaggiatori. Può fornire in modo non vincolante informazioni sulle prescrizioni corrispondenti nei Paesi di destinazione.

2 Acc. del 26 ott. 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS) (RS 0.360.268.1); Acc. del 26 ott. 2004 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (RS 0.360.268.11); Acc. del 17 dic. 2004 tra la Confederazione Sviz- zera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Sta- to competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia (RS 0.360.598.1); Acc. del 28 apr. 2005 tra la Confederazione Svizzera e il Re- gno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità eu- ropea (RS 0.360.314.1); Prot. del 28 feb. 2008 tra l’Unione europea, la Comunità europe- a, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confedera- zione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (RS 0.360.514.1; RU …).

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Ordinanza sugli stupefacenti RU 2008

2 Nel singolo caso, se necessario, l’Istituto può trasmettere richieste di autorità straniere in relazione agli attestati di cui all’articolo 40a capoverso 2 all’autorità cantonale competente per ulteriori accertamenti. Questa fornisce le informazioni del caso direttamente al servizio straniero richiedente. 3 All’inizio dell’anno l’autorità cantonale competente informa l’Istituto in merito al numero degli attestati emessi nel corso dell’anno precedente.

Art. 40c Equipaggiamento d’emergenza Per i casi d’emergenza, i medici e i veterinari possono, senza autorizzazione, impor- tare o, se le autorità competenti dei Paesi interessati lo permettono, esportare una piccola quantità di stupefacenti destinati a uso medico.

II La presente ordinanza è completata con un allegato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 12 dicembre 2008.

31 gennaio 2007 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato (art. 40a cpv. 6)

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Verso dell’attestato

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