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AS 2008 71

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

Ordinanza sugli emolumenti nella navigazione marittima

del 14 dicembre 2007

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 11 della legge federale del 23 settembre 19531 sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima, dell’Ufficio svizzero del registro del naviglio nonché delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere nel campo della navigazione marittima.

Art. 2 Applicabilità dell’ordinanza generale sugli emolumenti Per quanto la presente ordinanza non preveda disposizioni speciali, si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 20042 sugli emolumenti (OgeEm).

Art. 3 Assoggettamento Chi occasiona una decisione o domanda una prestazione ai sensi dell’articolo 1 deve pagare un emolumento. Sono fatti salvi gli articoli 13 e 16.

Art. 4 Calcolo degli emolumenti e supplementi 1 Gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni sono calcolati secondo le corri- spondenti aliquote. 2 Per le decisioni e le prestazioni senza aliquota, gli emolumenti sono calcolati secondo il tempo impiegato. L’emolumento per ogni mezz’ora o frazione di mezz’ora ammonta a 75 franchi. 3 Per le decisioni e le prestazioni che su richiesta sono eseguite urgentemente o fuori dall’orario normale di lavoro, gli Uffici e le rappresentanze possono riscuotere supplementi fino al 30 per cento dell’emolumento.

RS 747.312.4

2007-1993 71

Emolumenti nella navigazione marittima RU 2008

Art. 5 Esborsi Sono considerati esborsi, oltre ai costi di cui all’articolo 6 OgeEm3, anche i costi delle pubblicazioni.

Art. 6 Riduzione o condono di emolumenti Gli Uffici e le rappresentanze possono, su domanda, ridurre o condonare gli emolu- menti di associazioni e di fondazioni svizzere a scopo filantropico, umanitario, scientifico o culturale.

Sezione 2: Emolumenti dell’Ufficio svizzero della navigazione marittima

Art. 7 Registrazione di una nave Fr.

1. Rilascio di dichiarazioni di conformità ai sensi dell’articolo 25

(proprietario), dell’articolo 27 capoverso 3 (vendita di navi ai pubblici incanti) o dell’articolo 37 capoverso 2 (acquirente in caso di trasferimento della proprietà) LNM: a. per la prima dichiarazione 900 b. per ogni ulteriore dichiarazione, per lo stesso proprietario ⅔ dell’emolu- o acquirente mento sopra menzionato

2. Concessione di un’autorizzazione di ammissione alla 250

navigazione (art. 30 cpv. 1 LNM)

3. Approvazione del nome di una nave (art. 32 cpv. 2 LNM) 50

4. Cambiamento del nome di una nave (art. 32 cpv. 2 LNM) 150

5. Esame delle condizioni per un armatore non proprietario

(art. 46 cpv. 1 LNM): a. per il primo esame 750 b. per ogni ulteriore esame a favore dello stesso armatore ⅔ dell’emolu- mento sopra menzionato

6. Rilascio di una dichiarazione ai sensi dell’articolo 29

capoverso 2 LNM: a. per una persona fisica 250 b. per una persona giuridica 450

3 RS 172.041.1

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Emolumenti nella navigazione marittima RU 2008

Fr.

7. Rilascio di dichiarazioni ai sensi dell’articolo 37 capoverso 3

(creditore ipotecario) o capoverso 4 (usufruttuario) LNM: a. per la prima dichiarazione 450 b. per ogni dichiarazione ulteriore per lo stesso creditore o ⅔ dell’emolu- usufruttuario mento sopra menzionato

8. Rilascio di un atto di nazionalità con una copia per l’armatore

(art. 42 cpv. 1 LNM): a. emolumento di base 500 b. supplemento per ogni anno o frazione di anno di validità 200

9. Dichiarazione di annullamento di un atto di nazionalità 200

(art. 43 cpv. 3 LNM)

10. Sostituzione di un atto di validità (art. 43 cpv. 4 LNM) 500

Art. 8 Aliquote degli emolumenti per altre prestazioni Fr.

1. Estratti dai giornali di bordo o copie dei processi verbali, dei

rapporti o di altri documenti compilati dal capitano o dai suoi subordinati (art. 58 cpv. 3 LNM): se questa formalità necessita: a. meno di mezz’ora, l’emolumento ammonta a 50 b. più di mezz’ora, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato

2. Rilascio di certificati di idoneità (art. 62 cpv. 2 LNM):

a. per ogni certificato definitivo 50 b. per ogni certificato provvisorio 50

3. Rilascio di libretti di navigazione (art. 66 LNM):

a. primo rilascio per titolari che lavorano su una nave gratuito svizzera b. rilascio per titolari che non lavorano su una nave svizzera 50 c. sostituzione del libretto 50

Sezione 3: Emolumenti riscossi dall’Ufficio svizzero del registro del naviglio

Art. 9 Intavolazione e iscrizione del trapasso della proprietà

1. Intavolazione di una nave nel registro, comprese l’apertura Per tonnellata

di stazza netta, del foglio e la prima iscrizione della proprietà della nave, 1.50 fr., ma al come pure iscrizione di un trapasso della proprietà di una nave massimo

10 000 franchi

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Emolumenti nella navigazione marittima RU 2008

2. In caso di permuta, l’emolumento di cui al numero 1 è

calcolato separatamente per ciascun oggetto

3. Iscrizione di trasferimenti successori ½ del-

l’emolumento secondo il numero 1, ma al massimo

5000 franchi

Art. 10 Emolumenti di radiazione Fr.

1. Radiazione di una nave dal mastro nei casi previsti

dall’articolo 36 LNM o dall’articolo 20 della legge federale del 28 settembre 19234 sul registro del naviglio 200

2. Comunicazioni previste dall’articolo 39 LNM e dagli articoli

19 capoverso 2 e 20 capoversi 2 e 3 della legge federale del 28

settembre 1923 sul registro del naviglio, per ogni comunica- zione 20

Art. 11 Iscrizione e aumento d’ipoteche

1. Ipoteche per un valore fino a 1 milione di 1 ‰ della somma garantita

franchi dall’ipoteca

2. Ipoteche per un ammontare superiore a 1 1 ‰ su 1 milione di franchi,

milione di franchi ½ ‰ sul resto dell’ipoteca, ma al massimo 5000 franchi

Art. 12 Altre iscrizioni, estratti del registro e avvisi Fr.

1. Per ogni iscrizione menzionata come segue: 50

a. annotazione di diritti personali, limitazioni del diritto di disporre e iscrizioni provvisorie; b. menzione; c. usufrutto; d. modifica del pegno, del grado o del credito garantito, cancellazione dell’ipoteca, modificazione della descrizio- ne della nave, cancellazione o modificazione d’iscrizioni conformemente alle lettere a–c; e. cambiamento del nome della nave o del proprietario (senza trasferimento della proprietà);

4 RS 747.11

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f. costituzione, modificazione o cancellazione di un’ipoteca di un usufrutto sul credito garantito di un’ipoteca o di un posto vacante;

2. Estratti del registro e certificati, per ogni nave 30

3. Avvisi di:

a. assunzione di debito mandati ai creditori, per avviso 20 b. atti di disposizione nel registro del naviglio, per avviso 20

Art. 13 Iscrizioni gratuite Le iscrizioni seguenti sono gratuite: a. radiazioni di menzioni (art. 19 e 20 della LF del 28 set. 19235 sul registro del naviglio); b. radiazione di una nave per ordine del Consiglio federale; c. blocco del registro per ordine del Consiglio federale; d. tutte le iscrizioni, modificazioni e radiazioni d’ufficio, eccetto i casi di cui all’articolo 36 LNM e all’articolo 20 della legge federale del 28 settembre

1923 sul registro del naviglio.

Sezione 4: Emolumenti delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere

Art. 14 Navi Fr.

1. Proroga della validità di un atto di nazionalità (art. 43 cpv. 2 LNM):

per anno o frazione d’anno di validità 200

2. Modificazioni di un atto di validità (art. 43 cpv. 2 LNM) 100

3. Attestazione relativa a un rapporto del capitano o a un estratto dai

giornali di bordo, per ogni copia attestata 30

4. Stesura del processo verbale in caso di relazione di mare

(art. 120 LNM) a. originale: se questa formalità necessita: – meno di un’ora 60 – più di un’ora, l’emolumento è calcolato secondo il tempo impiegato b. copie legalizzate, per copia 30

5. Timbratura di un nuovo giornale di bordo, per ogni libro 20

5 RS 747.11

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Art. 15 Equipaggio

1. Iscrizione di un capitano o di un cambiamento di capitano nel ruolo Fr.

d’equipaggio 30

2. Arruolamento, cessazione del rapporto d’arruolamento e

trasferimento (art. 65 LNM), per marittimo 10

3. Se, su domanda della direzione della nave, l’arruolamento di cui al

numero 2 è fatto a bordo, è riscosso un emolumento supplementare per il viaggio (andata e ritorno) secondo il tempo impiegato.

Art. 16 Prestazioni gratuite Le prestazioni seguenti sono gratuite: a. ricevimento delle comunicazioni di arrivo e di partenza di una nave ed esa- me dei documenti di bordo (art. 59 LNM); b. vidimazione dei giornali di bordo dopo esame; c. vidimazione dei contratti di arruolamento, in quanto essa sia fatta in occa- sione delle formalità di arruolamento; d. arbitrato in caso di contestazioni concernenti l’esecuzione del contratto d’arruolamento (art. 81 LNM); e. ricevimento dei reclami di marittimi e loro trasmissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima; f. intervento in casi di reati commessi a bordo; g. domande alle autorità locali dirette a conseguire l’arresto di un marittimo o per l’assistenza giudiziaria di uno Stato straniero (art. 59 LNM); h. presa in consegna e amministrazione di valori e oggetti appartenenti a un marittimo ricoverato in ospedale; i. attestazione sui certificati di servizio; j. esame di documenti per il rilascio di un libretto di navigazione e loro tra- smissione all’Ufficio svizzero della navigazione marittima; k. trascrizione di marittimi in un nuovo ruolo d’equipaggio; l. attestazione o legalizzazione di un certificato di nazionalità o di iscrizione; m. attestazione di un certificato per la partenza di una nave; n. rimpatrio di marittimi (art. 82 cpv. 3 LNM) dovuto a malattia, infortunio o arresto, fino a un tempo impiegato di quattro ore; o. attestazioni e comunicazioni agli Uffici federali.

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Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 30 ottobre 19856 sugli emolumenti nella navigazione marittima è abrogata.

Art. 18 Disposizione transitoria Gli emolumenti concernenti le decisioni e le prestazioni anteriori all’entrata in vigore della presente ordinanza sono calcolati in base al diritto previgente.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2008.

14 dicembre 2008 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 1985 1897, 1993 1890, 2006 4705

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