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AS 2008 9

Legge federale sull'adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all'interno dei Cantoni in base alla legge federale sull'assicurazione malattie

Legge federale sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicurazione malattie

Proroga del 21 dicembre 2007

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati del 28 agosto 20071; visto il parere del Consiglio federale del 12 settembre 20072, decreta:

I La legge federale del 21 giugno 20023 sull’adeguamento dei contributi cantonali per le cure stazionarie all’interno dei Cantoni in base alla legge federale sull’assicura- zione malattie è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 5 5 La durata di validità della presente legge è prorogata sino all’entrata in vigore di una modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie nel settore del finanziamento ospedaliero, il più tardi però sino al 31 dicembre 2009.

II 1 La presente legge è dichiarata urgente secondo l’articolo 165 capoverso 1 della Costituzione federale. Sottostà a referendum facoltativo a tenore dell’articolo 141 capoverso 1 lettera b della Costituzione federale.

2 Essa entra in vigore il 1° gennaio 2008 con effetto sino al 31 dicembre 2009.

Consiglio degli Stati, 21 dicembre 2007 Consiglio nazionale, 21 dicembre 2007 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

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