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AS 2009 1573

Convenzione del 29 agosto 1988 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

Convenzione del 29 agosto 1988 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito

RS 0.672.942.71; RU 1989 2308

Protocollo che modifica la Convenzione e il Protocollo Concluso l’8 febbraio 2007 Entrato in vigore mediante scambio di note il 20 marzo 2009

Traduzione1

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica d’Indonesia, desiderosi di modificare la Convenzione e il Protocollo tra la Confederazione Sviz- zera e la Repubblica d’Indonesia per evitare la doppia imposizione in materia di imposte sul reddito, firmati il 29 agosto 1988 a Berna (qui di seguito indicati quali «Convenzione» e «Protocollo»), hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 La lettera a del paragrafo 3 dell’articolo 2 della Convenzione è sostituita dal testo del seguente tenore: «a) in Indonesia: l’imposta sul reddito (Pajak Penghasilan) (qui di seguito indicata quale «imposta indonesiana»);»

Art. 2 1. Il primo periodo del paragrafo 2 dell’articolo 12 è sostituito dal testo del seguente tenore: «2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne è il beneficiario effettivo, l’imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell’ammontare lordo dei canoni. …».

1 Dal testo originale inglese.

2007-0781 1573

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito RU 2009 Prot. con l'Indonesia

2. Il paragrafo 3 dell’articolo 12 della Convenzione è sostituito dal testo del seguen- te tenore: «3. Il termine «canoni», di cui al presente articolo, designa i compensi di ogni natura pagati per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, comprese le pellicole cinematografiche o le pellicole o le registrazioni per emissioni radiofoniche o televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti oppure per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico».

Art. 3 Il paragrafo 2 dell’articolo 21 della Convenzione è sostituito dal testo del seguente tenore: «2. Per quanto concerne la Svizzera la doppia imposizione sarà evitata come segue: a) Fatta salva la lettera b, qualora un residente della Svizzera percepisca redditi, che giusta le disposizioni della presente Convenzione sono imponibili in Indonesia, la Svizzera esenta da imposta questi redditi, ma nel calcolare l’ammontare dell’imposta sul resto del reddito di questo residente può appli- care l’aliquota corrispondente al reddito complessivo senza tener conto dell’avvenuta esenzione; per contro, se un residente della Svizzera riceve utili provenienti da fonti situate in Indonesia, che, giusta le disposizioni del paragrafo 2 dell’articolo 8, sono imponibili in Indonesia, l’imposta svizzera riscossa su questi utili sarà ridotta della metà. b) Qualora un residente della Svizzera riceva dividendi, interessi, canoni o remunerazioni per servizi resi che, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11,

12 o 13, sono imponibili in Indonesia, la Svizzera accorda, su domanda del

residente, uno sgravio che può avere le seguenti forme: (i) computo dell’imposta pagata in Indonesia, giusta le disposizioni degli articoli 10, 11, 12 o 13, sull’imposta svizzera sul reddito di suddetto residente; l’ammontare computato non può tuttavia eccedere la frazione dell’imposta, calcolata prima del computo, che corrisponde al reddito imponibile in Indonesia; o (ii) riduzione forfettaria dell’imposta svizzera; o (iii) esenzione parziale dall’imposta svizzera sui dividendi, interessi, canoni o remunerazioni di cui si tratta, ma almeno deduzione dell’imposta pagata in Indonesia dall’ammontare lordo dei dividendi, interessi, canoni o remunerazioni per servizi resi. La Svizzera determina il tipo di sgravio giusta le prescrizioni svizzere sull’applicazione delle convenzioni internazionali stipulate dalla Confedera- zione Svizzera per evitare le doppie imposizioni e regola la procedura di conseguenza».

Doppia imposizione con la Repubblica d’Indonesia. Protocollo RU 2009

Art. 4 L’articolo 3 del Protocollo è sostituito dal testo del seguente tenore: «3. Per quanto concerne l’articolo 10 Con riferimento al paragrafo 6 dell’articolo 10, resta inteso che le disposizioni del presente paragrafo non concernono le disposizioni contenute nei contratti di riparti- zione della produzione e nei contratti di lavoro (oppure in altri contratti analoghi) relativi al settore petrolifero o gassoso o ad un altro settore minerario conclusi con una persona residente della Svizzera dal Governo d’Indonesia, dalla sua ammini- strazione, dalla sua società statale petrolifera o gassosa competente oppure da un qualsiasi altro ente che vi fa capo. Qualora dopo la firma del presente Protocollo l’Indonesia dovesse concedere, in una nuova Convenzione o in un nuovo Protocollo oppure in una modifica di una Con- venzione o di un Protocollo esistente, a uno Stato terzo migliori condizioni rispetto a quelle convenute nel paragrafo precedente nell’ambito dell’imposta sugli utili versati da una stabile organizzazione («branch profits tax») per quanto riguarda i contratti relativi al settore petrolifero, gassoso o ad un altro settore minerario, resta inteso che queste migliori condizioni sono applicabili automaticamente alle società residenti in Svizzera attive nei settori petrolifero, gassoso o in un altro settore minerario sulla base dei contratti descritti nel paragrafo precedente, a partire dall’entrata in vigore della Convenzione o del Protocollo più favorevole».

Art. 5

1. I Governi dei due Stati contraenti si notificheranno reciprocamente per via

diplomatica l’adempimento delle condizioni e delle procedure necessarie all’entrata in vigore del presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo è parte integrante della Convenzione e del Protocollo

esistenti ed entra in vigore alla data dell’ultima notificazione di cui al paragrafo 1. Le sue disposizioni sono applicabili: a) per quanto concerne la Svizzera: ai redditi conseguiti il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo; b) per quanto concerne l’Indonesia: ai redditi conseguiti il, o dopo il, 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore del presente Protocollo.

Doppia imposizione in materia di imposte sul reddito RU 2009 Prot. con l'Indonesia

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Giacarta, l’8 febbraio 2007, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica d’Indonesia: Bernardino Regazzoni Eddi S. Hariyadhi

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