AS 2009 2401
Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro (OLL 4) (Aziende industriali, approvazione dei piani e permesso d’esercizio)
Modifica del 6 maggio 2009
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 4 del 18 agosto 19931 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
Art. 32 Principio 1 L’autorità cantonale accerta ogni azienda o parte di azienda che soddisfa le condi- zioni di un’azienda industriale e avvia la procedura di assoggettamento alle prescri- zioni speciali sulle aziende industriali.
2 L’INSAI può proporre all’autorità cantonale l’assoggettamento di un’azienda.
3 Il datore di lavoro, rispondendo a un apposito questionario, deve fornire all’autorità cantonale le informazioni sui fatti determinanti per l’assoggettamento.
Art. 34 Abrogazione dell’assoggettamento
1 Se un’azienda non adempie più le condizioni per l’assoggettamento, l’autorità
cantonale abroga l’assoggettamento. 2 L’assoggettamento è in particolare abrogato se, nel caso previsto dall’articolo 5 capoverso 2 lettera a della legge, il numero di sei lavoratori nell’azienda: a. non è raggiunto da almeno un anno; o b. non è raggiunto da meno di un anno e presumibilmente non sarà più rag- giunto.
3 L’INSAI può proporre l’abrogazione dell’assoggettamento.
Art. 35 Notificazione della decisione 1 L’autorità cantonale notifica al datore di lavoro, con motivazione scritta, le deci- sioni concernenti l’assoggettamento. 2 L’autorità cantonale trasmette all’Ufficio federale e all’INSAI una copia delle decisioni.
1 RS 822.114
2009-0026 2401
Ordinanza 4 concernente la legge sul lavoro RU 2009
Art. 36 Comunicazioni dell’Ufficio federale all’autorità cantonale L’Ufficio federale comunica all’autorità cantonale ogni fatto a sua conoscenza che possa riguardare un assoggettamento.
Art. 40 cpv. 3 3 L’autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all’INSAI una copia delle loro approvazioni dei piani.
Art. 43 cpv. 3 3 L’autorità cantonale e le autorità federali trasmettono all’INSAI una copia dei loro permessi d’esercizio.
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2009.
6 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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