AS 2009 2411
Decreto federale che approva il rinnovo dell'Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all'estensione alla Bulgaria e alla Romania dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone
Decreto federale che approva il rinnovo dell’Accordo tra la Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone
del 13 giugno 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 20082, decreta:
Art. 1 L’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) è rinnovato per un periodo indeterminato.
Art. 2
1 Il Protocollo del 27 maggio 20084 relativo all’estensione alla Bulgaria e alla
Romania dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone è approvato.
2 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 3 Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
6 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 7 RS 0.142.112.681 8 RU 2006 995 9 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 10 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 11 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
2. Legge federale del 19 giugno 195912 sull’assicurazione per l’invalidità
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7113 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200415 e del 27 maggio 200816 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7217 nella loro versione aggiornata;
3. Legge federale del 6 ottobre 200618 sulle prestazioni complementari
all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Art. 32 cpv. 1 lett. a 1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7119 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200421 e del 27 maggio 200822 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
12 RS 831.20 13 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 14 RS 0.142.112.681 15 RU 2006 995 16 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 17 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 18 RS 831.30 19 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 20 RS 0.142.112.681 21 RU 2006 995 22 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7223 nella loro versione aggiornata;
4. Legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità 1 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel ter- ritorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legi- slazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell’Accordo del 21 giugno 199925 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 200426 e del 27 maggio
200827 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea.
5. Legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio
1 Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel ter- ritorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legisla- zione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordina- mento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell’Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 200430 e del 27 maggio
200831 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità
europea.
23 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 24 RS 831.40 25 RS 0.142.112.681 26 RU 2006 995 27 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 28 RS 831.42 29 RS 0.142.112.681 30 RU 2006 995 31 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
6. Legge federale del 18 marzo 199432 sull’assicurazione malattie
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7133 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199934 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200435 e del 27 maggio 200836 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7237 nella loro versione aggiornata;
7. Legge federale del 20 marzo 198138 sull’assicurazione contro gli infortuni
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7139 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
32 RS 832.10 33 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 34 RS 0.142.112.681 35 RU 2006 995 36 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 37 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 38 RS 832.20 39 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
a. l’Accordo del 21 giugno 199940 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200441 e del 27 maggio 200842 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7243 nella loro versione aggiornata;
8. Legge del 25 settembre 195244 sulle indennità di perdita di guadagno
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7145 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199946 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200447 e del 27 maggio 200848 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7249 nella loro versione aggiornata;
9. Legge federale del 20 giugno 195250 sugli assegni familiari nell’agricoltura
1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7151 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
40 RS 0.142.112.681 41 RU 2006 995 42 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 43 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 44 RS 834.1 45 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 46 RS 0.142.112.681 47 RU 2006 995 48 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 49 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 50 RS 836.1
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
a. l’Accordo del 21 giugno 199952 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200453 e del 27 maggio 200854 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7255 nella loro versione aggiornata;
10. Legge del 24 marzo 200656 sugli assegni familiari
Art. 24 cpv. 1 lett. a 1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7157 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199958 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200459 e del 27 maggio 200860 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo Allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7261 nelle loro versioni rivedute;
51 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 52 RS 0.142.112.681 53 RU 2006 995 54 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 55 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 56 RS 836.2 57 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 58 RS 0.142.112.681 59 RU 2006 995 60 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 61 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
11. Legge del 25 giugno 198262 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 83 cpv. 1 lett. nbis
1 L’ufficio di compensazione:
nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’articolo 11 dell’alle- gato I all’Accordo del 21 giugno 199963 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200464 e del 27 maggio 200865 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea;
Art. 121 cpv. 1 lett. a 1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7166 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano com- prese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche: a. l’Accordo del 21 giugno 199967 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre
200468 e del 27 maggio 200869 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7270 nella loro versione aggiornata;
62 RS 837.0 63 RS 0.142.112.681 64 RU 2006 995 65 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 66 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto. 67 RS 0.142.112.681 68 RU 2006 995 69 RS 0.142.112.681.1; RU 2009 2421 70 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
12. Legge del 23 giugno 200071 sugli avvocati
L’allegato è modificato come segue: Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell’UE e dell’AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE
Completamento dell’elenco
Bulgaria Aдвокат Romania Avocat
Art. 4 Al più tardi prima del prossimo allargamento dell’Unione europea, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sugli effetti del rinnovo degli Accordi bilaterali, segnatamente della libera circolazione delle persone, nonché sugli effetti delle misure collaterali. Le sottopone inoltre proposte volte a migliorare gli Accordi o le misure collaterali, sempre che tali miglioramenti siano necessari nell’interesse della Svizzera.
Art. 5
1 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d
2 Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate nell’articolo 3.
Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
71 RS 935.61
Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rinnovo ed estensione. DF RU 2009
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 Il presente decreto è stato accettato dal popolo l’8 febbraio 2009.72
2 Conformemente all’articolo 5 capoverso 2, le modifiche delle leggi all’articolo 3 entrano in vigore il 1° giugno 200973.
13 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
72 FF 2009 1363 73 Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il 12 mag. 2009.