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AS 2010 2827

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni

Ordinanza sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (Ordinanza sulle armi, OArm)

Modifica del 4 giugno 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 2 luglio 20081 sulle armi è modificata come segue:

Art. 3 lett. a n. 1 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 19 cpv. 1 lett. a 1 Possono essere acquistati senza permesso d’acquisto di armi i fucili a ripetizione portatili seguenti: a. i fucili a ripetizione d’ordinanza svizzeri;

Art. 20, rubrica Eccezioni all’obbligo del permesso d’acquisto di armi in caso di riparazioni di armi e di acquisto di armi bianche (art. 9b cpv. 2 e 10 cpv. 2 LArm)

Art. 23 cpv. 1, frase introduttiva 1 Ai minorenni membri di una società di tiro riconosciuta possono essere consegnate a titolo di prestito, con il consenso scritto del loro rappresentante legale, le seguenti armi da sport:

Art. 30 Contabilità (art. 21 LArm) 1 I titolari di patenti di commercio di armi devono conservare in modo ordinato i documenti di cui all’articolo 21 capoverso 2 LArm.

1 RS 514.541

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Ordinanza sulle armi RU 2010

2 Devono tenere i libri contabili di cui all’articolo 21 capoverso 1 LArm sotto forma di registri progressivi e indicarvi: a. la quantità, il tipo, la designazione, il calibro e il numero delle armi, parti essenziali di armi e accessori di armi, fabbricati, acquistati o alienati, come pure delle armi da fuoco riparate, nonché la data di fabbricazione, acquisto, alienazione o riparazione; b. la quantità, il tipo e la designazione delle munizioni e della polvere da sparo, fabbricate, acquistate o alienate, nonché la data di fabbricazione, acquisto o alienazione; c. le generalità del fornitore o dell’acquirente; d. le scorte di magazzino.

3 Devono permettere in ogni momento la consultazione dei documenti all’autorità

competente. Va negata la consultazione a terzi.

Art. 31, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e lett. c e d Contrassegno di armi da fuoco (art. 18a LArm) 1 Sulle armi da fuoco, parti essenziali di armi e accessori di armi fabbricati in Sviz- zera o introdotti nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolar- mente, distintamente e in modo chiaramente leggibile: c. il Paese o il luogo di fabbricazione; d. l’anno di fabbricazione.

Art. 31a Contrassegno di munizioni (art. 18b LArm)

Sulle unità elementari d’imballaggio di munizioni fabbricate in Svizzera o introdotte nel territorio svizzero devono figurare immediatamente, singolarmente e in modo chiaramente leggibile: a. il numero d’identificazione della fornitura; b. la designazione del fabbricante; c. il calibro; d. il tipo di munizioni.

Art. 40 cpv. 4 Abrogato

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Art. 44 Obbligo di comunicazione e bolletta di scorta (art. 22b LArm) 1 Chiunque intende esportare armi da fuoco, loro parti essenziali o le relative muni- zioni in uno Stato Schengen deve comunicarlo all’Ufficio centrale Armi mediante l’apposito modulo.

2 La comunicazione deve contenere le indicazioni seguenti:

a. il nome e l’indirizzo di tutte le persone interessate; b. il luogo di destinazione; c. la quantità e il tipo di armi, di parti essenziali o di munizioni, il fabbricante, la designazione, il calibro e il numero delle armi; d. il mezzo di trasporto; e. la data d’invio e il giorno di arrivo previsto. 3 Se gli oggetti sono esportati dal titolare di una patente di commercio di armi per essere recapitati a una persona autorizzata al commercio di armi nel luogo di desti- nazione, le indicazioni di cui al capoverso 2 lettere d ed e non sono necessarie.

4 L’Ufficio centrale Armi rilascia la bolletta di scorta se:

a. è garantito il trasporto sicuro; e b. il richiedente presenta un’attestazione ufficiale del Paese di destinazione secondo cui il destinatario finale è legittimato al possesso degli oggetti in questione. 5 Se l’attestazione di cui al capoverso 4 lettera b non può essere presentata, l’Ufficio centrale Armi può rilasciarne una.

Art. 45 Abrogato

Art. 52 cpv. 2 2 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia appronta i moduli per le domande, le autorizzazioni e le liste (art. 12 cpv. 3, 15 cpv. 1, 28 cpv. 1, 34 cpv. 1, 35 cpv. 1, 36 cpv. 1, 37 cpv. 1, 38 cpv. 1, 39 cpv. 1, 44 cpv. 1, 46 cpv. 2, 48 cpv. 1 e 68 cpv. 4) nonché un contratto modello per l’alienazione di un’arma o di una parte essenziale di arma senza permesso d’acquisto di armi (art. 11 cpv. 1 LArm). I moduli e il contratto modello possono essere richiesti all’autorità cantonale competente o all’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Art. 54, rubrica e cpv. 1–3 Procedura dopo un sequestro senza possibilità di restituzione (art. 31 cpv. 5 LArm) 1 Se l’oggetto sequestrato conformemente all’articolo 31 LArm è utilizzabile, l’auto- rità competente può disporne liberamente.

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2 Se l’oggetto non è utilizzabile, l’autorità competente può custodirlo, distruggerlo oppure consegnarlo a un servizio scientifico della polizia giudiziaria o a un museo che appartiene a un ente di diritto pubblico. 3 Il legittimo proprietario dev’essere indennizzato se l’oggetto non può essergli restituito.

Art. 60 Generalità (art. 32b LArm)

1 Come generalità figurano:

a. nella DEWA, nella DEWS, nella DEBBWA, nell’ASWA e nei sistemi d’informazione cantonali relativi all’acquisizione di armi da fuoco: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita, l’indirizzo e la cittadinanza; b. nella DAWA: il cognome, il nome, il cognome alla nascita, la data di nascita e l’indirizzo.

2 La DEBBWA e la DAWA contengono, oltre alle indicazioni di cui all’articolo 32b

capoverso 2 LArm, le indicazioni seguenti: a. il fabbricante; b. il calibro.

Art. 61–63 Abrogati

Art. 66 Durata della conservazione dei dati (art. 32c cpv. 4 LArm)

1 I dati della DEWA, della DEWS, della DEBBWA, della DAWA e dell’ASWA

sono conservati per 50 anni. 2 I dati del sistema d’informazione cantonale relativo all’acquisizione di armi da fuoco sono conservati per almeno 30 anni.

II

1 Gli allegati 1 e 2 sono modificati come segue:

Allegato 1 lett. a n. 1 Abrogato

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Allegato 1 lett. c n. 2 e 6 Fr.

c. …

2. armi secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LArm 50.—

6. armi secondo l’articolo 5 capoverso 1 lettera f LArm 120.—

Allegato 2 lett. c Concerne soltanto il testo tedesco.

2 L’allegato 3 è abrogato

III La presente modifica entra in vigore il 28 luglio 2010.

4 giugno 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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