AS 2010 4029
Ordinanza sulla farmacopea
Ordinanza sulla farmacopea (OFarm)
Modifica dell’8 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 ottobre 20011 sulla farmacopea è modificata come segue:
Art. 2a Esigenze della prassi farmaceutica 1 Se sono state effettuate rilevazioni ai sensi dell’articolo 6a dell’ordinanza del 17 ottobre 20012 sull’autorizzazione dei medicamenti, i Cantoni tengono conto dei relativi risultati nello stabilire le esigenze della prassi farmaceutica di cui all’arti- colo 2 capoverso 1. 2 Le esigenze della prassi farmaceutica sono rese note all’Istituto allo scopo di aggiornare la farmacopea.
Art. 4 cpv. 1 1 L’Istituto emana la farmacopea e la pubblica conformemente all’articolo 5 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali.
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2010.
8 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova