AS 2010 5447
Ordinanza sugli emolumenti del DDPS
Ordinanza sugli emolumenti del DDPS (OEm-DDPS)
Modifica del 17 novembre 2010
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’8 novembre 20061 sugli emolumenti del DDPS è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3 e 4 3 Per le prestazioni fornite con aeromobili sono fatturati i costi integrali. I costi sono composti dalle tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili delle Forze aeree secondo il numero 2 dell’allegato e dagli esborsi per: a. la conclusione di assicurazioni speciali; b. le prestazioni non connesse al volo vero e proprio che, su richiesta del com- mittente, sono fornite a titolo eccezionale per il tramite delle Forze aeree; c. maggiori o minori costi considerevoli dovuti al carburante.
4 Abrogato
II L’allegato è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.
17 novembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 172.045.103
2010-1334 5447
Ordinanza sugli emolumenti del DDPS RU 2010
Allegato (art. 5)
Titolo
Tariffe orarie e importi forfettari
N. 1, titolo
1 Tariffe orarie per il personale federale
N. 2
2 Tariffe orarie per le prestazioni fornite con aeromobili
delle Forze aeree Tipo di aeromobile Tariffa oraria in franchi
2.1 Falcon 50 8 600.–
2.2 Excel Citation 6 200.–
2.3 Beech 1900D 4 650.–
2.4 Super King Air 4 500.–
2.5 Porter PC-6 2 300.–
2.6 PC-12 5 000.–
2.7 Twin Otter 3 200.–
2.8 Super Puma/Cougar 10 900.–
2.9 EC 635 5 300.–
2.10 Ricognitore telecomandato ADS 95 7 300.–
(senza aeromobile di scorta)
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