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AS 2010 6005

Ordinanza sulla formazione professionale

Ordinanza sulla formazione professionale (OFPr)

Modifica del 3 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 19 novembre 20031 sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 68, rubrica e cpv. 4–7 Richiesta di dichiarazione di obbligatorietà (art. 60 LFPr) 4–7 Abrogati

Art. 68a Riscossione dei contributi (art. 60 LFPr) 1 L’organizzazione del mondo del lavoro addebita i contributi alle aziende assog- gettate. 2 Chi fornisce già prestazioni ai sensi dell’articolo 60 capoverso 6 LFPr versa la differenza fra la prestazione già fornita e l’importo che viene riscosso per alimentare il fondo per la formazione professionale dichiarato di obbligatorietà generale. La differenza è calcolata proporzionalmente ai contributi per la stessa prestazione.

3 L’organizzazione del mondo del lavoro dispone in merito ai contributi mediante

decisione se l’azienda lo richiede o è inadempiente. 4 Le decisioni sui contributi passate in giudicato sono parificate alle decisioni giudi- ziarie ai sensi dell’articolo 80 della legge federale dell’11 aprile 18892 sulla esecu- zione e sul fallimento.

Art. 68b Verifica dell’utilizzazione delle risorse del fondo, tenuta dei conti e revisione (art. 60 LFPr)

I cpv. 5–7 dell’attuale articolo 68 diventano cpv. 1–3 dell'art. 68b