AS 2011 4483
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria
Modifica del 23 settembre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 maggio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificata come segue:
Art. 1a Divieti relativi a petrolio e prodotti petroliferi 1 Per quanto concerne il petrolio e i prodotti petroliferi di cui all’allegato 3, sono vietati: a. l’importazione o il trasporto, qualora tali prodotti siano originari della Siria o siano stati esportati dalla Siria; b. l’acquisto, qualora si trovino in Siria o siano originari della Siria; 2 È vietato mettere a disposizione direttamente o indirettamente mezzi finanziari o fornire sostegno finanziario, inclusi derivati, assicurazioni o riassicurazioni, concernenti le attività di cui al capoverso 1.
Art. 3a Divieto di soddisfare determinati crediti È vietato soddisfare crediti delle seguenti persone, imprese e organizzazioni se vi è correlazione tra queste e un contratto o un’attività la cui esecuzione viene direttamente o indirettamente impedita o pregiudicata da provvedimenti previsti dalla presente ordinanza: a. lo Stato siriano e qualsiasi ente pubblico della Siria; b. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni di cui all'allegato 2; c. le persone fisiche, le imprese e le organizzazioni che operano su incarico o a favore di una persona, impresa od organizzazione di cui alla lettera a o b.
Art. 5 cpv. 1 1 La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 1a, 2 e 3a.
1 RS 946.231.172.7
2011-2055 4483
Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011
Art. 6 cpv. 3 3 I contratti di cui all’articolo 7a devono essere dichiarati senza indugio alla SECO.
Art. 7 cpv. 1
1 Chiunque viola gli articoli 1, 1a, 2, 3a o 4 della presente ordinanza è punito
conformemente all’articolo 9 LEmb.
Titolo prima dell’art. 7a
Sezione 3: Disposizioni finali
Art. 7a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 23 settembre 2011 1 I divieti di cui all’articolo 1a non si applicano ai contratti stipulati prima del 24 settembre 2011, purché il contratto in questione venga eseguito entro il 15 novembre 2011. 2 Tali divieti non si applicano nemmeno all’acquisto di petrolio e prodotti petroliferi esportati dalla Siria prima del 24 settembre 2011.
Art. 8, rubrica Entrata in vigore
II L’allegato 2 è modificato come segue:
Riferimento al numero dell’allegato e al titolo Allegato 2 (art. 2 cpv. 1, 3a lett. b e 4 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2, 3a e 4
III Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 3 conformemente alla versione qui annessa.
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IV La presente modifica entra in vigore il 24 settembre 2011.2
23 settembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
2 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria
il 23 sett. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2011
Allegato 3 (art. 1a cpv. 1)
Petrolio e prodotti petroliferi
Voce di tariffa Designazione delle merci
2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi
2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi;
preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; oli usati
2711 Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi:
2712 Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax»,
ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati
2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di
petrolio o di minerali bituminosi;
2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce
asfaltiche;
2715.0000 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume
di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (ad esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).
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