AS 2011 4939
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 12 ottobre 2011
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stra- dali è modificata come segue:
Art. 167 Targa La targa deve essere apposta in modo ben visibile.
Art. 173, rubrica e cpv. 2 Dimensioni, pesi
2 Abrogato
Art. 213 cpv. 3 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.
12 ottobre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 741.41
2011-1567 4939
Esigenze tecniche per i veicoli stradali RU 2011
4940