AS 2012 779
Ordinanza sui documenti d'identità dei cittadini svizzeri
Ordinanza sui documenti d’identità dei cittadini svizzeri (Ordinanza sui documenti d’identità, ODI)
Modifica del 1° febbraio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 settembre 20021 sui documenti d’identità è modificata come segue:
Art. 14a cpv. 1 lett. a 1 Sul microchip dei passaporti di cui all’articolo 2 capoverso 2 sono registrati i dati seguenti: a. i dati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a–d, f e l–m LDI;
Titolo prima dell’art. 14c Sezione 2a: Procedura di richiesta per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio
Art. 14c Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: richiesta 1 I Cantoni possono prevedere che le carte d’identità senza microchip possano essere richieste presso il Comune di domicilio. 2 La persona richiedente si presenta personalmente al Comune di domicilio e certi- fica la propria identità. Porta con sé una fotografia. I requisiti concernenti la fotogra- fia sono stabiliti dal Dipartimento. 3 Il Comune di domicilio compila il modulo di richiesta in modo completo e corretto in base alle indicazioni del registro delle famiglie, dell’atto d’origine o di Infostar. 4 La persona richiedente conferma con la propria firma l’esattezza dei dati e versa l’emolumento per il documento d’identità.
5 Il Comune di domicilio inoltra il modulo di richiesta debitamente compilato
all’autorità di rilascio competente.
1 RS 143.11
2011-2685 779
Ordinanza sui documenti d’identità RU 2012
Art. 14d Procedura per il rilascio delle carte d’identità presso il Comune di domicilio: controllo, richiesta e rilascio 1 L’autorità di rilascio competente controlla la completezza e la correttezza delle richieste, nonché la qualità della fotografia e della firma. Registra in ISA i dati contenuti nella richiesta. 2 Se i dati sono inesatti o incompleti, l’autorità di rilascio competente informa il Comune di domicilio che lo comunica alla persona richiedente. 3 L’autorità di rilascio competente procede ai controlli di cui all’articolo 13a.
4 L’autorità di rilascio competente conserva il modulo di richiesta per due mesi. In seguito, lo distrugge. Se la decisione su una richiesta dipende dall’esito di una causa, il modulo corrispondente è conservato fino alla sentenza.
Art. 61ter e 61quater Abrogati
II L’allegato 1 dell’ODI è sostituito dalla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2012.
1° febbraio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 2012
Allegato 1 (art. 30 cpv. 1)
Autorizzazione per l’elaborazione o la consultazione dei dati registrati in ISA A = consultazione; E = entrata e consultazione
Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id. Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio
rilascio sost. Cant. UFP chiarimenti S. stesura DFAE A. int. rilascio Cgcf
Record doc. d’id. + banca dati
I. Dati del documento d’identità
Cognome ufficiale secondo l’art. 2 cpv. E A E E A A E E A A
1 lett. a LDI o cognome d’affinità
Nome(i), lett. b E A E E A A E E A A
Sesso, lett. c E A E E A A E E A A
Data di nascita, lett. d E A E E A A E E A A
Luogo d’origine, lett. e E A E E A A E E A A
Cittadinanza, lett. f E A E E A A E E A A E
Statura, lett. g E A E E A A E E A A
Firma, lett. h E A E E A A E E A A
Fotografia, lett. i / fotografia digitale, E A E E A A E E A E art. 14a cpv. 1 lett. b ODI
Impronte digitali, art. 14a cpv. 1 lett. c E A1 E1 E1 A1 E1 E1 A1 ODI
Autorità di rilascio, lett. j LDI E A E E A A E E A A
Data di rilascio, lett. k E A E E A A E E A A E
Data di scadenza della validità, lett. l E A E E A A E E A A E
Numero del documento, lett. m E A E E A A E E A A E
Tipo di documento, lett. m E A E E A A E E A A 1 Solo confronto, non si possono visualizzare sullo schermo e non si possono esportare i dati.
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 2012
Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id. Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio
rilascio sost. Cant. UFP chiarimenti S. stesura DFAE A. int. rilascio Cgcf
Zona leggibile elettronicamente, art. 2 E A E E A A E E A A E cpv. 2 LDI
Limitazione della validità, cpv. 3 E A E E A A E E A A
Registrazione su domanda del E A E E A A E E A A richiedente, cpv. 4
Rappresentanti legali dei minorenni, E A E E A A E E A A cpv. 5
II. Dati supplementari nella banca dati
Autorità richiedente, art. 11 cpv. 1 E A E E A A E E A A lett. a LDI
Numero della richiesta E A E E A A E E A A
Data della richiesta E A E E A A E E A A
Numero di pratica E E E A E E
Numero di fascicolo E E E A E E
Tipo di richiesta E E E A E E
Motivo della richiesta E E E A E E
Osservazioni sulla richiesta E E E A E E
Documenti relativi alla richiesta E E E A E E
Documenti di viaggio sostitutivi E E A A A A A
Data della registrazione E E E A E E
Servizio di produzione E E E A E E E
Stato della produzione E A E E A A E E A A E
Numero dell’invio E E E A E A E
Codice della lingua E A E E A A E E A A
Data dell’incarico E E E A E E
Tipo di emolumento E E E A E E
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 2012
Nome del campo dei dati Confederazione Cantoni Terzi
Fedpol Doc. id. Cant. A. rilascio Uff. pol. perdita DFAE A. est. DFAE A. int. Uff. pol. CID
Fedpol Pol rilascio
rilascio sost. Cant. UFP chiarimenti S. stesura DFAE A. int. rilascio Cgcf
Conferma della produzione E E E A E E
Data dell’invio E E E A E E
Indirizzo del domicilio E E E A E E
Recapito E E E A E E
Indirizzo dell’invio E E E A E E
Luogo di nascita, art. 11 cpv. 1 lett. b E A E E A A E E A A LDI
Cognomi e nomi dei genitori, lett. d E A E E A A E E A A
Numero d’assicurato dell’AVS A
Data del primo e del nuovo rilascio, E A E E A A E E A A lett. e
Modifica dei dati contenuti nel docu- E A E E A A E E A A mento
Iscrizioni inerenti al blocco, lett. f E E E A E A
Deposito di un documento E A E E A A E A A A
Rifiuto E A E E A E A
Notifica o revoca della perdita E E E A E A E
Ritiro E A E E A A E A A A
Misure di protezione di minorenni o E E E A E A interdetti, lett. g
Firma/e del/i rappresentante/i legale/i E E E A E E per documenti intestati a minorenni, lett. h
Perdita e revoca della cittadinanza, lett. i E E E A E A
Particolarità dei documenti d’identità A E diplomatici e consolari, lett. j (campo particolare)
Stato del documento E A E E A A E A A A
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Ordinanza sui documenti d’identità RU 2012
Abbreviazioni: Fedpol Doc. id.: Ufficio federale di polizia, sezione Documenti d’identità (art. 12 cpv. 1 lett. a LDI) Fedpol Pol: Ufficio federale di polizia come servizio di polizia competente della Confederazione (art. 12 cpv. 2 lett. d e f nonché cpv. 3 LDI) DFAE A. est. Autorità di rilascio esterne del DFAE per i documenti d’identità, rilascio: i passaporti provvisori e i passaporti biometrici (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) = rappresentanze estere DFAE A. int. Autorità di rilascio interne del DFAE per passaporti diplomatici rilascio: biometrici, passaporti di servizio biometrici e passaporti provvi- sori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) DFAE A. int. Autorità di rilascio interna del DFAE per documenti di viaggio rilascio sost.: sostitutivi Cgcf: Corpo delle guardie di confine (art. 12 cpv. 2 lett. c LDI) Cant. A. rilascio: Autorità cantonale di rilascio (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Cant. UPP: Autorità cantonale di rilascio per passaporti provvisori (art. 12 cpv. 1 lett. b LDI) Uff. pol. CID Uffici di polizia designati dai Cantoni per la verifica dell’identità chiarimenti: (art. 12 cpv. 2 lett. d LDI) Uff. pol. perdita: Uffici di polizia designati dai Cantoni per la registrazione delle comunicazioni concernenti la perdita (art. 12 cpv. 2 lett. e LDI) S. stesura: Servizio preposto alla stesura dei documenti d’identità ordinari (art. 12 cpv. 1 lett. c LDI)
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