AS 2012 835
Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l'Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano
RS 0.747.225.1; RU 2000 1958
Revisione parziale della Convenzione Approvata dall’Assemblea federale il 15 giugno 20101 Entrata in vigore mediante scambio di note il 1° marzo 2012
Testo originale
Ministero degli Affari Esteri Roma, 24 settembre 2010 Direzione generale per i Paesi dell’Europa Alla Ambasciata di Svizzera Roma
Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all’Ambasciata di Sviz- zera ed ha l’onore di riferirsi alla Nota Verbale n. 00409 del 23 luglio 2010, il cui testo è il seguente: «L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri ed ha l’onore di fare riferimento alla Convenzione del 2 dicembre 1992 fra la Svizzera e l’Italia per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano nonché all’annesso Regolamento internazionale. Nel corso delle deliberazioni dell’11 luglio 2008, la Commissione mista italo- svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul lago di Lugano, istituita all’articolo 18 della suddetta Convenzione, ha convenuto di sottoporre alle competenti autorità dei due Paesi le seguenti modifiche della Convenzione:
L’art. 4 cpv. 3 è modificato come segue: 3 Per la navigazione nelle acque territoriali dei due Stati contraenti i natanti di lun- ghezza superiore a metri 2,50 devono essere muniti dei documenti di bordo e con- trassegni secondo i relativi articoli del Regolamento, fatte salve le eccezioni in esso previste.
1 RU 2012 833
2008-2204 835
Navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Conv. con l’Italia. RU 2012 Revisione parziale
L’art. 6 cpv. 2 è modificato come segue: 2 Per la navigazione nelle acque territoriali dell’altro Stato contraente con natanti di potenza superiore a 30 kW il permesso di condurre è richiesto in ogni caso. Le persone residenti in Stati terzi devono soddisfare i requisiti fissati dal relativo arti- colo del Regolamento.
L’Ambasciata si pregia notificare che l’Assemblea federale della Confederazione Svizzera ha approvato le suddette modifiche della Convenzione. L’Ambasciata propone pertanto che la presente nota e la corrispondente nota di risposta del Mini- stero costituiscano un accordo tra i due Governi recante modifica della Conven- zione. Detto accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla corrispondente notifica da parte del Ministero.
L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli affari esteri l’espressione della sua alta considerazione.»
In risposta, il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana ha l’onore di comunicare che il Governo della Repubblica Italiana concorda su quanto precede e conviene che la Nota dell’Ambasciata di Svizzera e la presente Nota di risposta costituiscano un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Confederazione Svizzera recante modifica della Convenzione. Detto Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.
Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera i sensi della sua più alta considerazione.