AS 2013 1871
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti
Ordinanza concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti (OVCC)
Modifica del 14 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 febbraio 20051 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 e 3 2 L’acquisizione e la messa fuori servizio di veicoli militari sono rette dall’ordinanza del 6 dicembre 20072 sul materiale dell’esercito. 3 L’utilizzazione per scopi militari e la manutenzione di veicoli militari sono rette dall’ordinanza dell’11 febbraio 20043 sulla circolazione stradale militare (OCSM).
Art. 2 cpv. 2
2 La presente ordinanza non si applica:
a. ai conducenti impiegati in servizio militare o per attività militari fuori del servizio; b. al personale militare e agli insegnanti specialisti che nell’ambito della loro attività professionale conducono veicoli militari; c. al personale militare cui è assegnato un veicolo di servizio personale; d. ai veicoli del Dipartimento federale degli affari esteri immatricolati all’estero e ivi impiegati nonché ai loro conducenti; e. nel settore dei Politecnici federali.
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Art. 3 lett. c S’intende: c. per veicoli militari, i veicoli che sono acquistati, noleggiati, presi in leasing, prestati o requisiti a favore dell’esercito (art. 4 lett. a OCSM4);
Art. 4 cpv. 1 lett. c Abrogata
Art. 7 cpv. 3 3 In casi eccezionali e per giustificati motivi, i veicoli dell’amministrazione possono essere affidati a terzi, a condizione che esista un contratto scritto e che intercorra un nesso oggettivo con l’adempimento di compiti della Confederazione.
Art. 8 cpv. 1 e 2 1 La BLEs può consegnare veicoli militari ai servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 e a terzi, a condizione che i veicoli e le loro installazioni siano conformi alle prescri- zioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili. Queste condizioni non si applicano alla consegna alle unità amministrative dell’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse. 2 Se i veicoli militari vengono consegnati a servizi esterni all’Aggruppamento Difesa e ad armasuisse per una durata superiore ai 30 giorni, tali servizi devono munirli di targhe civili.
Art. 9 Trasporto di merci pericolose 1 Per trasportare merci pericolose a bordo di veicoli della Confederazione oltre il limite libero secondo il paragrafo 1.1.3.6 ADR5 bisogna possedere un certificato di formazione del conducente ADR valido. 2 Per trasportare merci pericolose a bordo di veicoli della Confederazione sotto tale limite libero è sufficiente un’istruzione secondo il capitolo 1.3 e la sezione 8.2.3 ADR.
Art. 11 cpv. 2 e 3 2 È permesso trasportare terze persone se la cosa è direttamente legata allo scopo del viaggio di servizio, e così pure in caso d’urgenza, per prestare soccorso o in occa- sione di giornate informative. Per trasportare terze persone ad altri fini è necessario il consenso dell’UCNEs. 3 Il trasporto di persone è vietato se i veicoli e le loro installazioni non sono con- formi alle prescrizioni e alle esigenze tecniche per i veicoli civili.
4 RS 510.710 5 RS 0.741.621
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Art. 12 cpv. 3 Abrogato
Art. 13 cpv. 1, 3 e 5 1 Il carburante per i veicoli della Confederazione è fornito dai distributori figuranti nell’elenco dei distributori di carburante della Confederazione allestito dalla BLEs o dai distributori di carburante civili che hanno concluso un contratto con la Confede- razione (distributori di carburante convenzionati). 3 Se il rifornimento di carburante non può essere effettuato presso un distributore di carburante della Confederazione né presso un distributore di carburante convenzio- nato, il rimborso delle spese sostenute per il rifornimento presso i distributori di carburante civili può essere chiesto al servizio interessato di cui all’articolo 2 capo- verso 1. L’ammontare del rimborso sarà calcolato sulla base dei prezzi medi deter- minati dalla BLEs per i distributori della Confederazione. 5 I servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 sorvegliano il consumo di carburante.
Art. 15 cpv. 3 e 5 3 Di regola, i conducenti di veicoli di rappresentanza sono reclutati tra il personale delle unità amministrative della Confederazione. L’organo di coordinamento può anche far capo a conducenti esterni. 5 In linea di massima, il personale militare impiegato come conducente di veicoli di rappresentanza esegue i mandati di trasporto portando con sé l’arma di servizio. L’arma può essere utilizzata esclusivamente per legittima difesa o aiuto in caso di legittima difesa altrui. Sono fatte salve le restrizioni stabilite dall’organo di coordi- namento.
Art. 19 Intervento della polizia La polizia dev’essere avvertita, oltre che nei casi previsti all’articolo 51 LCStr, quando in un incidente della circolazione o in un sinistro in cui sono coinvolti veico- li della Confederazione: a. l’ammontare del danno è superiore a 5000 franchi; o b. i fatti sono poco chiari oppure sono contestati.
Art. 20 Notifica d’incidente e avviso di sinistro 1 Gli incidenti della circolazione e i sinistri devono essere sempre notificati al supe- riore. 2 Il superiore inoltra le notifiche concernenti gli incidenti della circolazione e i sinistri causati o subiti da veicoli della Confederazione e da veicoli privati utilizzati per ragioni di servizio, se: a. l’ammontare del danno è stimato a oltre 1000 franchi nel caso di veicoli ruo- tati o a oltre 2000 franchi nel caso di veicoli cingolati;
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b. si presume negligenza grave o intenzionalità; o c. un danno è stato causato da terzi. 3 Il superiore inoltra la notifica entro cinque giorni mediante il modulo «Notifica d’incidente/notifica di danno per autoveicoli della Confederazione»: a. al Centro danni DDPS; b. al giudice istruttore militare competente se sono coinvolte persone sottoposte al diritto penale militare ed è stata ordinata l’assunzione preliminare delle prove o l’istruzione preparatoria. 4 In caso di utilizzo di veicoli privati per ragioni di servizio, il conducente deve inoltre informare l’assicurazione dei veicoli a motore privata.
Art. 21 cpv. 1 e 2 1 La liquidazione dei sinistri avviene per il tramite del Centro danni DDPS. Se si tratta di veicoli privati di cui è stato autorizzato l’impiego per ragioni di servizio, la liquidazione del sinistro avviene in primo luogo per il tramite dell’assicurazione dei veicoli a motore privata.
2 Il Centro danni DDPS decide in prima sede in merito alle azioni di rivalsa nei
confronti di impiegati della Confederazione e alla loro partecipazione alle spese per i sinistri in cui sono coinvolti veicoli della Confederazione.
Art. 22 Riparazione I veicoli accidentati possono essere riparati soltanto con il benestare del Centro danni DDPS, salvo diversa disposizione degli organi inquirenti o dell’UCNEs.
Art. 23 cpv. 3 3 La scelta dei veicoli dev’essere fondata su principi economici ed ecologici, e in particolare sul principio di efficienza energetica. I servizi di cui all’articolo 2 capo- verso 1 devono motivare l’ordinazione di veicoli delle categorie di efficienza ener- getica C e D. Non è permessa l’acquisizione di veicoli delle categorie di efficienza energetica E, F e G (Appendice 3.6 dell’O del 7 dic. 19986 sull’energia). Le Segrete- rie generali dei servizi di cui all’articolo 2 capoverso 1 decidono in merito a ecce- zioni.
Art. 24 cpv. 4 4 Le spese per la prima messa in circolazione e per tutte le mutazioni successive effettuate presso le competenti autorità cantonali sono a carico del servizio interessa- to di cui all’articolo 2 capoverso 1.
6 RS 730.01
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Art. 28 cpv. 1 1 L’UCNEs immatricola i veicoli militari nonché i veicoli del Corpo delle guardie di confine, delle autorità inquirenti doganali, del Servizio delle attività informative della Confederazione e di armasuisse con targhe di controllo militari.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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