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AS 2013 295

Legge federale sul materiale bellico

Legge federale sul materiale bellico (LMB)

Modifica del 16 marzo 2012

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 giugno 20111, decreta:

I La legge federale del 13 dicembre 19962 sul materiale bellico è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni 1 Nell’articolo 7 capoverso 1 lettera a l’espressione «a chiunque» è sostituita con «ad altri». 2 Nell’articolo 34 capoverso 1 lettera a l’espressione «affida a un terzo» è sostituita con «fornisce ad altri». 3 Nell’articolo 34 capoverso 1 lettera a l’espressione «immagazzina» è sostituita con «deposita». 4 Negli articoli 34 capoverso 1 lettera b e 35 capoverso 1 lettera b l’espressione «un terzo» è sostituita con «altri». 5 Nell’articolo 35 capoverso 1 lettera a l’espressione «ad alcuno» è sostituita con «ad altri».

Titolo prima dell’art. 7 Capitolo 2: Materiale bellico vietato

Art. 8 cpv. 1 e 2

1 È vietato:

a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare mine antiuomo o disporne in altro modo; b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a.

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Materiale bellico. LF RU 2013

2 È permesso conservare o trasferire un numero limitato di mine antiuomo per lo svi- luppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle mine antiuomo e per la formazione a tali tecniche. Il numero di queste mine non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

Art. 8a Munizioni a grappolo

1 È vietato:

a. sviluppare, fabbricare, procurare, acquistare, fornire ad altri, importare, esportare, far transitare, depositare munizioni a grappolo o disporne in altro modo; b. indurre altri a commettere uno degli atti di cui alla lettera a; c. favorire la commissione di uno degli atti di cui alla lettera a. 2 Il capoverso 1 si applica anche ai piccoli ordigni esplosivi appositamente concepiti per essere disseminati o rilasciati da un dispenser fissato a un aeromobile. 3 È permesso conservare, acquistare o trasferire un numero limitato di munizioni a grappolo per lo sviluppo di tecniche di rilevazione, rimozione o distruzione delle munizioni a grappolo, per la formazione a tali tecniche e per lo sviluppo di contro- misure relative alle munizioni a grappolo. Il numero di queste munizioni non deve tuttavia eccedere il minimo assolutamente necessario ai fini summenzionati.

Art. 8b Divieto del finanziamento diretto 1 È vietato il finanziamento diretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acqui- sto di materiale bellico vietato. 2 Per finanziamento diretto ai sensi della presente legge s’intende la concessione diretta di crediti, mutui, donazioni o vantaggi finanziari comparabili ai fini del pagamento o dell’anticipazione di spese e oneri connessi con lo sviluppo, la fabbri- cazione o l’acquisto di materiale bellico vietato.

Art. 8c Divieto del finanziamento indiretto 1 È vietato il finanziamento indiretto dello sviluppo, della fabbricazione o dell’acqui- sto di materiale bellico vietato, se volto a eludere il divieto del finanziamento diretto.

2 Per finanziamento indiretto ai sensi della presente legge s’intende:

a. la partecipazione a società che sviluppano, fabbricano o acquistano materiale bellico vietato; b. l’acquisto di obbligazioni o altri prodotti d’investimento emessi da siffatte società.

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Art. 33 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1…

è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. 2 Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva da uno a dieci anni. Con la pena deten- tiva può essere cumulata una pena pecuniaria. 3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena pecuniaria sino a 180 ali- quote giornaliere.

Art. 34 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2, 3 e 5 1…

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

5 L’articolo 7 capoversi 4 e 5 del Codice penale3 è applicabile.

Art. 35 cpv. 1, comminatoria penale, nonché 2 e 3 1…

è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

Art. 35a Inosservanza del divieto di munizioni a grappolo

1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo l’arti-

colo 8a capoverso 3: a. sviluppa, fabbrica, procura, acquista, fornisce ad altri, importa, esporta, fa transitare, deposita munizioni a grappolo o ne dispone in altro modo; b. induce altri a commettere una delle infrazioni definite nella lettera a; o c. favorisce una delle infrazioni definite nella lettera a, è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria.

2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria.

3 RS 311.0

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Art. 35b Inosservanza del divieto di finanziamento 1 Chiunque, intenzionalmente e senza poter far valere una deroga secondo gli arti- coli 7 capoverso 2, 8 capoverso 2 o 8a capoverso 3, infrange il divieto di finanzia- mento di cui agli articoli 8b o 8c è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

2 Con la pena detentiva può essere cumulata una pena pecuniaria.

3 Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l’eventualità di un’infrazione al divieto di finanziamento di cui agli articoli 8b o 8c.

Art. 36 cpv. 1, comminatoria penale, e 4 1…

è punito con la multa fino a 100 000 franchi.

4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.

II Il Codice di procedura penale4 è modificato come segue:

Art. 269 cpv. 2 lett. d 2 La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti: d. legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico: articoli 33 capo- verso 2 e 34–35b;

Art. 286 cpv. 2 lett. d 2 L’inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle dispo- sizioni seguenti: d. legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico: articoli 33 capo- verso 2 e 34–35b;

4 RS 312.0 5 RS 514.51 6 RS 514.51

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III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 16 marzo 2012 Consiglio nazionale, 16 marzo 2012 Il presidente: Hans Altherr Il presidente: Hansjörg Walter Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il

5 luglio 2012.7

2 La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 20138.

23 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

7 FF 2012 3067 8 Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 17 gennaio 2013.

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