AS 2013 3065
Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali
Ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull’asilo, OAsi 1)
Modifica del 4 settembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 1 dell’11 agosto 19991 sull’asilo è modificata come segue:
Art. 4 lett. c L’Ufficio federale della migrazione (UFM) può scostarsi eccezionalmente dalla norma se: c. il richiedente l’asilo è sentito direttamente in un centro di registrazione giusta l’articolo 29 capoverso 4 LAsi o in un centro speciale di cui all’arti- colo 26 capoverso 1bis LAsi ed è assegnato a un Cantone con un’altra lingua ufficiale.
Art. 7a cpv. 2 e 3 2 L’UFM mette senza indugio a disposizione dei richiedenti l’asilo, all’aeroporto, nei centri di registrazione e nei centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi, i mezzi necessari per poter contattare un consulente giuridico o un rappresen- tante legale. 3 Il dipartimento emana in un’ordinanza disposizioni su come allestire il contatto personale tra il rappresentante legale o il consulente giuridico e il mandante.
Art. 9 e 10 Abrogati
Art. 12 cpv. 2 2 Il dipartimento emana in un’ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.
1 RS 142.311
2013-1362 3065
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
Art. 16b Assegnazione a un centro speciale (art. 26 cpv. 1bis e 1ter LAsi) 1 L’UFM può assegnare a un centro speciale i richiedenti l’asilo che alloggiano in un centro di registrazione e che compromettono la sicurezza e l’ordine pubblici o che con il loro comportamento disturbano considerevolmente l’esercizio regolare del centro di registrazione. Esso tiene conto del principio dell’unità della famiglia. 2 Vi è esposizione della sicurezza e dell’ordine pubblici a pericolo se sussistono indizi concreti che il comportamento del richiedente l’asilo in questione porti con notevole probabilità a una violazione della sicurezza e dell’ordine pubblici. 3 Vi è disturbo considerevole dell’esercizio del centro di registrazione in particolare se il richiedente l’asilo: a. viola gravemente il regolamento interno del centro di registrazione, in par- ticolare perché possiede o custodisce armi o stupefacenti oppure infrange ripetutamente un divieto d’uscita; b. non si attiene alle regole di condotta comunicate dal responsabile del centro di registrazione o dal suo rappresentante e, per questo motivo, disturba, minaccia o mette in pericolo, ripetutamente, il personale o altri richiedenti l’asilo; oppure c. ostacola ripetutamente l’esercizio regolare del centro di registrazione, in par- ticolare rifiutandosi di svolgere lavori domestici o disturbando la quiete not- turna.
4 L’UFM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione
di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 della legge federale del 16 dicembre 20062 sugli stranieri (LStr) sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale. 5 Se ritiene che potrebbero essere soddisfatte le condizioni per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 LStr, l’UFM è tenuto a comunicarlo senza indugio all’autorità canto- nale competente.
6 La decisione d’assegnazione a un centro speciale può essere impugnata soltanto
nell’ambito di un ricorso contro la decisione finale.
Art. 16c Soggiorno in un centro speciale (art. 26 cpv. 1bis e 1ter LAsi) 1 Durante il soggiorno nel centro speciale, il richiedente l’asilo deve tenersi a dispo- sizione delle autorità. 2 Dopo che la decisione d’allontanamento è passata in giudicato, il soggiorno nel centro speciale può essere prorogato dall’UFM. La durata massima del soggiorno non supera 140 giorni dalla data dell’assegnazione.
2 RS 142.20
3066
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
Art. 17 Gestione dei centri esterni (art. 26 cpv. 2ter LAsi)
Per garantire l’esercizio dei centri esterni, l’UFM può demandare a terzi compiti che non riguardano la sovranità. I terzi incaricati sottostanno allo stesso obbligo del segreto che vincola il personale della Confederazione.
Art. 18 Esercizio dei centri di registrazione, dei centri speciali e dei centri esterni (art. 26 cpv. 3 LAsi)
Il dipartimento emana in un’ordinanza disposizioni sull’esercizio dei centri di re- gistrazione, dei centri speciali di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi e dei centri esterni, in particolare gli orari di apertura, il diritto d’accesso, le condizioni di entrata e di uscita e la custodia degli oggetti dei richiedenti l’asilo.
Art. 19, rubrica, e cpv. 1 Verifica dell’identità e interrogatorio sommario (art. 26 cpv. 1ter e 2 LAsi) 1 Per verificare l’identità del richiedente l’asilo possono essere effettuati ulteriori accertamenti nei centri di registrazione, nei centri speciali o nei centri esterni.
Art. 21 cpv. 2 e 3
2 Abrogato
3 Le persone il cui allontanamento è eseguito dal centro di registrazione o dal centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi sono assegnate al Cantone d’ubicazione di tale centro.
Art. 23 Annuncio nel Cantone (art. 22 cpv. 6, 23 cpv. 2 e 27 LAsi)
I Cantoni designano l’ufficio presso il quale il richiedente l’asilo deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro di registrazione, il centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.
Art. 55bis Disposizione transitoria della modifica del 4 settembre 2013 A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012, si applica l’articolo 10 nel tenore del 12 dicem- bre 20083.
3 RU 2008 5421
3067
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
II La modifica di un altro atto normativo è disciplinata nell’allegato.
III
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.
2 Ha effetto fino al 28 settembre 2015.
4 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
3068
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
Allegato (n. II)
Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza 2 dell’11 agosto 19994 sull’asilo è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 41 Capitolo 4: Altri sussidi Sezione 1: Spese per la sicurezza (art. 91 cpv. 2ter LAsi)
Art. 41 1 Il contributo forfettario della Confederazione alle spese per la sicurezza è definito in funzione delle dimensioni dei centri della Confederazione. L’aliquota annua di riferimento è di 110 000 franchi per 100 posti in un centro di registrazione o per
50 posti in un centro speciale della Confederazione secondo l’articolo 26 capo-
verso 1bis LAsi. 2 Il contributo forfettario per Cantone è versato alla fine di ogni anno ed è calcolato secondo la formula: PB = (PE x DE x FE + PB x DB x FB) x JA/JT
Nella formula si intende per:
PB = contributo forfettario per Cantone PE = numero di posti per centro di registrazione della Confederazione nel Cantone PB = numero di posti per centro speciale della Confederazione nel Cantone DE = durata d’esercizio per centro di registrazione in giorni DB = durata d’esercizio per centro speciale in giorni FE = 0,01 (fattore centro di registrazione) FB = 0,02 (fattore centro speciale) JA = aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 JT = numero di giorni civili all’anno 3 L’aliquota annua di riferimento conformemente al capoverso 1 si basa sull’indice nazionale dei prezzi al consumo di 109,0 punti (stato dell’indice: 31 ott. 2012). L’UFM adegua l’aliquota a tale indice alla fine di ogni anno per l’anno civile seguente.
4 RS 142.312
3069
Ordinanza 1 sull’asilo RU 2013
4 Il contributo forfettario versato conformemente al capoverso 2 compensa tutte le spese per la sicurezza dei Cantoni d’ubicazione rimborsabili secondo l’articolo 91 capoverso 2ter LAsi.
Titolo prima dell’art. 44 Sezione 1a: Istituzioni destinate a persone traumatizzate (art. 91 cpv. 3 LAsi)
Art. 53 lett. d ed e La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l’entrata diretta in Sviz- zera, segnatamente per: d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungi- mento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l’articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l’articolo 85 capoverso 7 LStr5; e. persone la cui entrata in Svizzera è stata autorizzata perché la loro vita o in- tegrità fisica è seriamente e concretamente minacciata.
Disposizioni transitorie della modifica del 4 settembre 2013 1 Per il calcolo del contributo forfettario di cui all’articolo 41, la Confederazione considera il numero di posti disponibili dal 1° gennaio 2013 nei centri della Confe- derazione. 2 A tutte le domande d’asilo presentate presso una rappresentanza svizzera all’estero prima del 29 settembre 2012, si applica l’articolo 53 lettera d nel tenore del 1° gennaio 20086.
5 RS 142.20 6 RU 2007 5585
3070