AS 2014 3175
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera
Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist)
Modifica del 19 settembre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 21 maggio 20031 sui lavoratori distaccati in Svizzera è modificata come segue:
Art. 6 cpv. 2 lett. g 2 Nel caso di attività nei seguenti settori la notifica deve essere effettuata indipen- dentemente dalla durata dei lavori: g. paesaggistica.
II L’ordinanza del 24 ottobre 20072 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 3 lett. f 3 Indipendentemente dalla durata del soggiorno, deve avere un permesso lo straniero che svolge un’attività lucrativa transfrontaliera in uno dei seguenti settori: f. paesaggistica.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2014.
19 settembre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova