AS 2014 4547
Ordinanza del DFGP sui tassametri
Ordinanza del DFGP sui tassametri
Modifica del 19 novembre 2014
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:
I L’ordinanza del DFGP del 5 novembre 20131 sui tassametri è modificata come segue:
All. 2 n. 2 2
2.1 Il controllo consiste nel percorrere un tragitto conosciuto della lunghezza
minima di almeno un chilometro e nel confrontare il tratto effettivamente percorso con la distanza segnalata dal tassametro; il risultato del confronto va messo a verbale.
2.2 Le persone competenti che dispongono di uno strumento speciale per deter-
minare il numero degli impulsi generati dai tassametri possono effettuare l’esame con tale strumento su tragitti inferiori a quelli previsti al numero 2.1. Lo strumento deve essere in grado di garantire la precisione richiesta dei tassametri e adempiere i requisiti posti alla riferibilità di cui all’articolo 9 OStrM.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
19 novembre 2014 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga
1 RS 941.210.6
2014-2568 4547
Tassametri. O del DFGP RU 2014
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