AS 2014 4625
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada
Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose su strada (SDR)
Modifica del 29 ottobre 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’appendice 2 numero 1.9.5 dell’ordinanza del 29 novembre 20021 concernente il trasporto di merci pericolose su strada è sostituita dalla versione qui annessa.
II
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2 Al termine dei lavori di risanamento in corso nella galleria del Seelisberg (N2 Stans–Flüelen), il DATEC stralcia questa galleria dall’elenco di cui all’appendice 2 numero 1.9.5.
29 ottobre 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 741.621
2014-0418 4625
Trasporto di merci pericolose su strada. O RU 2014
Appendice 2 (art. 13 cpv. 2)
Tratti stradali con limitazioni supplementari
1.9.52 Tratti stradali con gallerie:
elenco dei tratti stradali sottoposti a limitazioni Cantone Strada nazionale = N Galleria Categoria di galleria Strada cantonale = SC (1.9.5.2 ADR)
NW/UR N2 Stans–Flüelen Seelisberg Ea) UR/TI N2 Göschenen–Airolo San Gottardo E GR N13 Thusis–Ticino San Bernardino E TG SC Frauenfeld Rotatoria stazione E di Frauenfeld TI SC Bellinzona–Brissago Mappo/Morettina E TI SC Lugano Vedeggio–Cassarate E VD SC Crissier Galleria di Marcolet E VS/Italia SC Martigny–Aosta Gran San Bernardo E a) Le limitazioni si applicano, 24 ore su 24, il sabato, la domenica e i giorni festivi di cui all’articolo 91 capoverso 1 ONC3. Durante gli altri giorni si applicano dalle 17.00 alle 07.00.
2 La numerazione impiegata nella presente appendice rinvia a quella dell’ADR
(RS 0.741.621). 3 RS 741.11
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