AS 2015 1253
Ordinanza concernente l'attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull'attribuzione di organi)
Ordinanza concernente l’attribuzione di organi per il trapianto (Ordinanza sull’attribuzione di organi)
Modifica del 29 aprile 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 marzo 20071 sull’attribuzione di organi è modificata come segue:
Art. 19 Attribuzione secondo un sistema a punti 1 Il fegato è attribuito in seconda priorità al paziente che, senza un trapianto, non è in imminente pericolo di morte.
2 Il DFI stabilisce le priorità per l’attribuzione. Tiene conto:
a. del grado di urgenza di un trapianto entro i tre mesi successivi; b. della possibilità di un trapianto parziale di fegato, in particolare per i pazienti giovani; c. del fatto che determinati pazienti, a causa del loro gruppo sanguigno, devono contare su un tempo d’attesa molto lungo; d. del grado di corrispondenza dell’età tra donatore e ricevente. 3 Il DFI può precisare i criteri di cui al capoverso 2 e ponderarli attribuendo loro un punteggio.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2015.
29 aprile 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 810.212.4
2015-0329 1253
O sull’attribuzione di organi RU 2015