Lexipedia

AS 2015 2423

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (OPSP)

del 24 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 17 e 38 della legge federale del 27 settembre 20131 sulle prestazioni di sicurezza private fornite all’estero (LPSP), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Ambiente complesso

1 Per «ambiente complesso» s’intende una zona:

a. che è stata o è ancora afflitta o da tensioni o da situazioni d’instabilità dovute a catastrofi naturali o a conflitti armati ai sensi delle Convenzioni di Ginevra2 e dei Protocolli aggiuntivi I e II3; b. in cui lo Stato di diritto è stato notevolmente indebolito; e c. in cui la capacità delle autorità statali di gestire la situazione è limitata o ine- sistente. 2 Se la Confederazione impiega un’impresa per l’esecuzione di compiti di protezione in una zona che non è da considerarsi un ambiente complesso secondo il capo- verso 1, si applica l’ordinanza del 24 giugno 20154 sull’impiego di imprese di sicu- rezza.

Art. 2 Adesione al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza Si considera che un’impresa ha aderito al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (Codice di condotta) nella versione del 9 novembre 2010, se è membro dell’Associazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA)5.

RS 935.411 5 Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza è reperibile sul sito www.icoc-psp.org

2014-3157 2423

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2015

Sezione 2: Procedura

Art. 3 Autorità competente L’autorità federale competente è la Direzione politica del Dipartimento federale degli affari esteri (Direzione politica).

Art. 4 Contenuto dell’obbligo di notificazione L’obbligo di notificazione comprende: a. per quanto concerne l’attività prevista:

1. tipo di prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP,

2. armi e altri mezzi impiegati per fornire la prestazione di sicurezza pri-

vata,

3. portata e durata dell’intervento nonché numero di persone impiegate,

4. luogo in cui l’attività è esercitata,

5. rischi particolari insiti nell’attività;

b. per quanto concerne l’impresa:

1. ragione sociale, sede e forma giuridica nonché, se disponibile, estratto

del registro di commercio,

2. scopo, settori d’attività, zone d’impiego all’estero e principali categorie

di clienti,

3. prova dell’adesione al Codice di condotta,

4. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio

dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza,

5. misure in materia di formazione e formazione continua del personale,

6. meccanismo di controllo interno del personale;

c. per quanto concerne le persone che esercitano funzioni dirigenziali in seno all’impresa o per conto della stessa o che, nell’esercizio della loro attività per l’impresa, possono portare un’arma:

1. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio,

2. verifica della buona reputazione,

3. autorizzazioni necessarie, secondo la legislazione applicabile, per

l’esportazione, il porto e l’uso di armi, di accessori di armi e di muni- zioni,

4. formazione e formazione continua nei settori dei diritti fondamentali e

del diritto internazionale umanitario,

5. formazione e formazione continua concernenti l’uso di armi e di mezzi

ausiliari nonché l’impiego della coercizione di polizia e delle misure di polizia.

2424

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2015

Art. 5 Obbligo di notificazione dell’identità L’impresa comunica alla Direzione politica l’identità del mandante o del destinatario di una prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP quando si tratta di: a. uno Stato estero o dei suoi organi; b. un’organizzazione internazionale o dei suoi organi; c. un gruppo che si considera un governo o un organo statale oppure dei suoi organi; d. un gruppo armato organizzato che partecipa a un conflitto armato ai sensi delle Convezioni di Ginevra6 e dei Protocolli aggiuntivi I e II7 oppure delle sue unità; e. un alto rappresentante di un Paese straniero o di un’organizzazione interna- zionale, un dirigente o un quadro superiore di un gruppo secondo le lettere c e d, indipendentemente dal fatto che la persona interessata agisca nell’eserci- zio dei suoi compiti o a titolo privato.

Art. 6 Notificazione di una prestazione di sicurezza privata in forma standardizzata Se un’impresa ha notificato una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numero 1 o 2 LPSP e prevede di fornire questa prestazione in forma stan- dardizzata a destinatari analoghi nello stesso tipo di situazione, essa notifica alla Direzione politica la conclusione di qualsiasi nuovo contratto e dichiara che la prestazione ivi concordata è fornita in forma standardizzata.

Art. 7 Notificazione della continuazione della stessa attività Se prevede di continuare nello stesso modo un’attività che ha già notificato e se le informazioni fornite secondo l’articolo 4 restano valide, l’impresa conferma alla Direzione politica che l’attività prevista corrisponde all’attività notificata.

Art. 8 Procedura accelerata Se una prestazione di sicurezza privata secondo l’articolo 4 lettera a numeri 1–3 LPSP deve essere fornita in una situazione d’emergenza, la Direzione politica comunica all’impresa, se possibile entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notificazione, se sarà avviata la procedura d’esame.

Art. 9 Dimissione o esclusione dall’ICoCA 1 Se si dimette dall’ICoCA o se l’ICoCA decide di escluderla, l’impresa lo comunica senza indugio alla Direzione politica adducendone i motivi.

2 Se i motivi che hanno portato alla dimissione o all’esclusione dell’impresa

dall’ICoCA non pregiudicano a priori una nuova adesione, la Direzione politica

6 RS 0.518.12; 0.518.23; 0.518.42; 0.518.51 7 RS 0.518.521; 0.518.522

2425

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2015

sollecita l’impresa a intraprendere entro sei mesi i passi necessari alla nuova ade- sione.

3 Se l’impresa non rinnova l’adesione all’ICoCA entro il termine di cui al capo-

verso 2, la Direzione politica ne vieta in tutto o in parte l’attività.

Art. 10 Calcolo degli emolumenti

1 L’emolumento è calcolato in funzione del tempo impiegato.

2 La tariffa oraria è di 150–350 franchi. L’importo è fissato segnatamente in base alla funzione dell’impiegato interessato. 3 Per il resto si applica l’ordinanza generale dell’8 settembre 20048 sugli emolu- menti.

Sezione 3: Controllo

Art. 11 Obbligo di documentazione 1 L’impresa è tenuta a documentare le sue attività. Deve essere in grado di mettere in ogni tempo a disposizione della Direzione politica le informazioni e i documenti seguenti: a. l’identità e l’indirizzo del mandante, del fornitore e del destinatario della prestazione; b. una copia del contratto concluso con il mandante; c. l’identità delle persone incaricate dell’esecuzione del contratto; d. le indicazioni sui mezzi impiegati, in particolare le armi; e. i giustificativi dell’esecuzione del contratto. 2 I membri della direzione conservano per dieci anni le informazioni e i documenti menzionati al capoverso 1. Questo termine non scade con la cessazione dell’attività dell’impresa.

Art. 12 Trattamento di dati personali 1 Ai fini dell’adempimento dei suoi compiti legali, la Direzione politica è autorizzata a trattare dati degni di particolare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi nonché altri dati personali, se riguardano le persone seguenti: a. i membri della direzione e degli organi di sorveglianza; b. il personale dell’impresa; c. l’impresa interessata; d. il mandante e il destinatario della prestazione nei limiti fissati dall’articolo 5.

8 RS 172.041.1

2426

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2015

2 Possono essere trattati i dati personali seguenti:

a. cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità delle persone inte- ressate; b. tutti i dati personali dell’impresa; c. tutte le indicazioni concernenti l’attività dell’impresa. 3 La Direzione politica è inoltre autorizzata a trattare i seguenti dati degni di partico- lare protezione relativi a perseguimenti e sanzioni penali o amministrativi: a. cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità della persona inte- ressata; b. identità dell’impresa interessata; c. reato contestato alla persona interessata; d. tipo di procedura; e. designazione delle autorità coinvolte; f. copia della sentenza e ogni altra informazione ad essa correlata. 4 I dati personali e i dati degni di particolare protezione sono offerti per archivia- zione all’Archivio federale 15 anni dopo l’ultimo trattamento (art. 21 della LF del

19 giu. 19929 sulla protezione dei dati).

Sezione 4: Assistenza amministrativa in Svizzera

Art. 13 1 La Direzione politica comunica, d’ufficio o su richiesta, alle autorità menzionate all’articolo 28 LPSP le informazioni e i dati personali seguenti: a. per quanto concerne l’attività prevista:

1. tipo di prestazione secondo l’articolo 4 lettere a e b LPSP,

2. identità del mandante e del destinatario della prestazione nei limiti

fissati dall’articolo 5,

3. luogo all’estero in cui l’attività è esercitata;

b. per quanto concerne l’impresa:

1. ragione sociale, sede e forma giuridica nonché, se disponibile, estratto

del registro di commercio,

2. scopo dell’impresa, settori d’attività, zone d’impiego all’estero e prin-

cipali categorie di clienti,

3. cognome, nome, data di nascita, nazionalità e certificato di domicilio

dei membri della direzione e degli organi di sorveglianza. 2 D’ufficio o su richiesta, la Direzione politica comunica inoltre alle autorità men- zionate all’articolo 28 capoverso 2 lettere c e d LPSP e alle autorità federali cui

9 RS 235.1

2427

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2015

compete la salvaguardia della sicurezza esterna (art. 28 cpv. 2 lett. e LPSP) i dati degni di particolare protezione seguenti: a. cognome, nome, data di nascita, domicilio e nazionalità della persona inte- ressata; b. identità dell’impresa interessata; c. reato contestato alla persona interessata; d. tipo di procedura; e. designazione delle autorità coinvolte; f. copia della sentenza e ogni informazione ad essa correlata.

Sezione 5: Impiego da parte delle autorità federali di imprese di sicurezza per compiti di protezione all’estero

Art. 14 Contenuto del contratto

1 Il contratto prevede che l’impresa debba in particolare:

a. comunicare informazioni relative all’esecuzione del contratto su domanda dell’autorità committente; b. comunicare all’autorità committente l’identità del personale impiegato; c. allestire un rapporto d’attività indirizzato all’autorità committente; d. sostituire immediatamente il personale sprovvisto delle conoscenze necessa- rie o che ostacola l’esecuzione del contratto; e. comunicare immediatamente all’autorità committente ogni circostanza suscettibile di ostacolare l’esecuzione del contratto; f. comunicare immediatamente all’autorità committente i casi in cui il perso- nale si è avvalso della coercizione di polizia o di misure di polizia secondo l’articolo 35 LPSP oppure ha agito in una situazione di legittima difesa o stato di necessità; g. comunicare immediatamente all’autorità committente i casi in cui i requisiti dell’impresa o della formazione non sono più soddisfatti.

2 Il contratto contiene inoltre:

a. le indicazioni secondo gli articoli 34 capoverso 2 e 35 LPSP; b. una clausola penale in caso di inadempimento dello stesso.

Art. 15 Contratto tipo 1 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) allestisce un contratto tipo.

2 Il contratto tipo è reperibile online.

2428

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2015

Art. 16 Comunicazione L’autorità committente trasmette alla Direzione politica e all’incaricato della sicu- rezza del proprio Dipartimento una copia del contratto concluso con l’impresa e li informa sugli eventuali problemi in relazione all’esecuzione del contratto.

Art. 17 Sostegno da parte del DFAE Nelle regioni in cui non vi sono imprese che abbiano aderito all’ICoCA, il DFAE si adopera affinché le imprese vi aderiscano.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria 1 Entro il 1° settembre 2018 l’autorità committente adegua i contratti in corso che non soddisfano le condizioni della LPSP.

Art. 19 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° settembre 2015.

24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2429

Prestazioni di sicurezza private fornite all’estero. O RU 2015

2430

Ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero | Lexipedia | Lexipedia