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AS 2015 357

Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)

Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri (OOrg-DFAE)

Modifica del 21 gennaio 2015

Il Consiglio federale svizzero, ordina:

I L’ordinanza del 20 aprile 20111 sull’organizzazione del Dipartimento federale degli affari esteri è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 lett. c

2 A tale scopo persegue i seguenti obiettivi:

c. garantisce la qualità e l’efficacia dell’attività diplomatica e consolare nonché dell’attività nel quadro della cooperazione internazionale della Svizzera.

Art. 5 cpv. 1 lett. d–k e 2 1 La Segreteria generale (SG-DFAE) svolge le funzioni di cui all’articolo 42 LOGA e adempie segnatamente i seguenti compiti: d. garantisce il proseguimento della ricerca storica nell’ambito dei lavori della commissione indipendente di esperti «Svizzera – Seconda guerra mondiale», rappresenta il DFAE nella Commissione nazionale per la pubblicazione di documenti diplomatici svizzeri ed è responsabile del trattamento di tutte le richieste di consultazione di archivi del DFAE ancora soggetti a un termine di protezione; e. svolge gli incarichi conferiti al DFAE ai sensi della legislazione sulla comu- nicazione dell’immagine nazionale; in particolare, trasmette informazioni all’interno e all’esterno del Paese sulla politica estera della Svizzera e pro- muove l’immagine nazionale all’estero. Coordina le sue attività con quelle che altri uffici, interni o esterni alla Confederazione, svolgono in questo ambito; f. assicura, d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno, il coordinamento della politica estera in materia di politica culturale; g. esercita la vigilanza sulla gestione del DFAE;

1 RS 172.211.1

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h. garantisce la parità delle opportunità all’interno del DFAE in relazione al sesso e alla lingua; i. dirige il Centro di competenza in contratti e acquisti pubblici per tutto il DFAE ed esercita la vigilanza sugli acquisti pubblici e la gestione dei con- tratti per il DFAE; j. dirige il «Compliance Office» come interlocutore per le segnalazioni di irre- golarità e malfunzionamenti connessi a compiti del DFAE ed è responsabile, in collaborazione con il Gruppo di lavoro interdipartimentale per la lotta contro la corruzione e la Divisione Politiche estere settoriali del DFAE, della prevenzione della corruzione e degli abusi all’interno del DFAE; k. funge da servizio dei ricorsi interno del DFAE.

2 La Revisione interna DFAE (RI DFAE), sottoposta alla SG-DFAE, esercita la sua

attività in modo autonomo e indipendente nel rispetto delle disposizioni legali e del suo regolamento e in tal modo sostiene la SG-DFAE e la direzione del DFAE nell’esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

Art. 6 cpv. 3 lett. e

3 La Segreteria di Stato:

e. è responsabile della prevenzione delle crisi, della preparazione alle crisi e della gestione delle crisi all’interno del DFAE e affronta le crisi all’estero in cui sono coinvolti cittadini svizzeri; è responsabile della sicurezza delle rap- presentanze svizzere all’estero e del loro personale e affronta i problemi di sicurezza che coinvolgono il personale delle rappresentanze svizzere.

Art. 7 cpv. 2 e 3 lett. c–f

2 Persegue, in collaborazione con altri dipartimenti, i seguenti obiettivi:

a. difende gli interessi della Svizzera in materia di politica estera e assicura lo sviluppo coordinato e strategico delle relazioni bilaterali e multilaterali; b. promuove l’integrazione politica della Svizzera in Europa; c. garantisce la coerenza della posizione svizzera in organizzazioni e organismi internazionali; d. assicura il coordinamento in materia di politica estera nei settori della poli- tica delle migrazioni, della politica economica, della politica della piazza fi- nanziaria nonché della politica ambientale, sanitaria, dei trasporti, dell’ener- gia, della formazione e della politica scientifica. 3 Nel perseguire tali obiettivi, la Direzione politica svolge le seguenti funzioni:

c. partecipa, in organizzazioni e organismi internazionali, alla trattazione di questioni politiche, istituzionali, in materia di personale e budgetarie; questo vale anche quando la competenza spetta ad altri dipartimenti; d. promuove il ruolo della Svizzera quale Stato ospite di organizzazioni inter- nazionali e la presenza di Svizzeri nelle organizzazioni internazionali;

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e. si occupa della politica internazionale in materia di sicurezza e disarmo, con- tribuisce al controllo degli armamenti, sostiene la direzione del DFAE negli organi della Confederazione che si occupano di politica della sicurezza e gestisce un centro di documentazione; f. adempie i compiti esecutivi e di vigilanza nel campo dei servizi di sicurezza privati forniti all’estero.

Art. 8 cpv. 3 lett. c, e, fbis e g 3 Nel perseguire questi obiettivi, la Direzione del diritto internazionale pubblico svolge segnatamente le seguenti funzioni: c. si occupa della collaborazione nell’ambito del diritto di vicinato e transfron- taliera e cura gli aspetti giuridici delle relazioni con il Principato del Liech- tenstein nonché la tutela degli interessi dei cittadini del Principato del Liech- tenstein all’estero; e. esercita compiti esecutivi e di vigilanza nell’ambito della navigazione marit- tima, si occupa del diritto marittimo e del diritto dell’Antartide ed è a capo della delegazione svizzera presso la Commissione centrale per la navigazio- ne sul Reno; fbis. definisce e rappresenta la posizione del DFAE nei confronti degli organi amministrativi e di giustizia svizzeri in questioni giuridiche che riguardano il diritto internazionale pubblico e le relazioni estere della Svizzera; g. si occupa inoltre dei seguenti settori di attività:

1. diritti dell’uomo, diritto internazionale umanitario e giustizia penale in-

ternazionale; sono fatte salve le competenze di altri dipartimenti,

2. questioni giuridiche relative alla sicurezza internazionale e alla neutra-

lità,

3. protezione diplomatica,

4. diritto diplomatico e consolare compresi i compiti esecutivi assegnati al

DFAE dalle convenzioni internazionali relative al diritto diplomatico e consolare, in particolare dagli accordi conclusi dal Consiglio federale con beneficiari istituzionali ai sensi della legge del 22 giugno 20072 sul- lo Stato ospite,

5. coordinamento della politica svizzera in materia di valori patrimoniali

di provenienza illecita di persone politicamente esposte; sono fatte sal- ve le competenze di altri dipartimenti.

Art. 9 cpv. 2 e 3

2 Persegue in questo contesto segnatamente i seguenti obiettivi strategici:

a. prevenire e superare crisi, conflitti e catastrofi; b. garantire a tutti l’accesso alle risorse e ai servizi;

2 RS 192.12

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c. promuovere una crescita economica sostenibile; d. sostenere la transizione verso sistemi democratici e conformi all’economia di mercato; e. contribuire a realizzare una globalizzazione favorevole allo sviluppo, rispet- tosa dell’ambiente e socialmente sostenibile.

3 Nel perseguire tali obiettivi svolge segnatamente le seguenti funzioni:

a. elabora il programma globale della cooperazione internazionale della Sviz- zera, d’intesa con la Direzione politica, la Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché eventuali altri uffici, e ne rende conto al Parlamento; b. attua la cooperazione internazionale. L’attuazione nei Paesi partner avviene in collaborazione con organizzazioni statali e della società civile e tramite partenariati con il settore privato. Sul piano internazionale collabora con altri Stati e organizzazioni internazionali; c. rappresenta la Svizzera in organizzazioni e organismi multilaterali e interna- zionali che si occupano di aspetti relativi alla cooperazione internazionale; d. è responsabile a livello federale del coordinamento generale della coopera- zione internazionale; e. promuove la coerenza nell’ambito della politica di sviluppo, in stretto coor- dinamento con altri uffici; f. attua insieme alla SECO il decreto federale sul contributo della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione europea allargata.

Art. 10 cpv. 3 lett. b e c nonché 4 lett. a 3 Nel perseguire questi obiettivi svolge le seguenti funzioni, sempre che non siano delegate ad altre Direzioni: b. nomina i capiposto onorari e i viceconsoli onorari che non sono capiposto; c. provvede alla legislazione, all’applicazione del diritto e alla consulenza giu- ridica per il DFAE; sono fatte salve le competenze della Direzione del diritto internazionale pubblico e della SG-DFAE.

4 Sono subordinati alla Direzione delle risorse:

a. l’incaricato della sicurezza delle informazioni, il consulente per la protezio- ne dei dati e il consulente per il principio di trasparenza nel DFAE;

Art. 11 Direzione consolare

1 In quanto «sportello unico», la Direzione consolare (DC) provvede affinché le

prestazioni consolari siano in tutto il mondo efficienti e rispettose delle esigenze dei clienti. All’interno dell’Amministrazione federale assume un ruolo di coordinamento quale interlocutore centrale per le questioni che riguardano gli Svizzeri all’estero.

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2 Nel perseguire questi obiettivi la Direzione consolare svolge segnatamente le

seguenti funzioni: a. crea le basi necessarie per garantire le prestazioni consolari fornite in tutto il mondo agli Svizzeri all’estero, ai cittadini svizzeri in viaggio nonché a bene- ficiari di prestazioni stranieri; b. supporta le sezioni consolari all’estero nella fornitura delle loro prestazioni e mette a loro disposizione strumenti di lavoro adatti allo scopo; c. funge da interfaccia e da piattaforma informativa tra le rappresentanze all’estero e gli interlocutori in Svizzera e all’estero; d. coordina e ottimizza la collaborazione nella fornitura di prestazioni consolari all’interno del DFAE, con altri servizi federali e organismi cantonali nonché con ministeri degli esteri di altri Paesi e altri interlocutori internazionali. e. gestisce una helpline che fornisce 24 ore su 24 informazioni su tutte le pre- stazioni consolari; f. si occupa dei casi di protezione consolare; sono fatte salve le competenze del Dipartimento federale di giustizia e polizia nell’ambito del rapimento inter- nazionale di minori; g. cura gli interessi degli Svizzeri e delle istituzioni svizzere all’estero. Sostie- ne e promuove in particolare gli interessi politici, economici e culturali della comunità svizzera all’estero e assicura l’informazione in merito a questioni che riguardano specificamente gli Svizzeri all’estero; h. concede aiuto sociale agli Svizzeri all’estero che ne hanno bisogno; i. gestisce un servizio di consulenza. La consulenza comprende informazioni generali sul soggiorno all’estero, l’emigrazione e il rientro in Svizzera.

Art. 12 cpv. 5 5 Sono sottoposte alla Direzione politica; sono fatte salve le funzioni di altre Dire- zioni competenti, in particolare quelle della Direzione delle risorse di cui all’arti- colo 10.

II Il regolamento del servizio diplomatico e consolare svizzero del 24 novembre 19673 è modificato come segue:

Art. 5 cpv. 1 e 2 Abrogati

3 RS 191.1

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III La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2015.

21 gennaio 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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