AS 2015 5817
Ordinanza dell'UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India
Ordinanza dell’UFAG concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India
Proroga del 7 dicembre 2015
L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) ordina:
I L’ordinanza dell’UFAG del 24 marzo 20151 concernente il divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India è modificata come segue:
Art. 4, rubrica (concerne soltanto il testo francese) e cpv. 2
2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 31 dicembre
2016.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
7 dicembre 2015 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.207.142.3
2015-3260 5817
Divieto di importare alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell’India. RU 2015 O dell’UFAG