AS 2016 3341
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta
Ordinanza concernente provvedimenti a favore della valorizzazione della frutta (Ordinanza sulla frutta)
Modifica del 16 settembre 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sulla frutta è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1 e 2 1 Sono concessi contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granel- la e a nocciolo, fresche, intere e pagate al produttore di frutta, elencate nell’allegato, nonché per la fabbricazione di aceto da prodotti di mele da sidro e pere da sidro. L’importo dei contributi è fissato nell’allegato.
2 I contributi sono concessi soltanto per la fabbricazione di prodotti:
a. valorizzati come derrate alimentari; b. non gravati dall’imposta sull’alcool; e c. la cui aliquota di dazio ammonta al massimo al 10 per cento del loro prezzo franco dogana svizzera, non tassato.
Art. 3 Persone aventi diritto ai contributi 1 Le fabbriche di sidro industriali con sede in Svizzera ricevono contributi di cui all’articolo 1.
2 Le persone con sede o domicilio in Svizzera ricevono contributi di cui all’ar-
ticolo 2.
Art. 4 Concessione dei contributi 1 I contributi di cui all’articolo 1 sono concessi soltanto se prima dell’inizio del raccolto dell’anno civile in corso l’organizzazione interessata ha richiesto all’UFAG
1 RS 916.131.11
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la concessione dei contributi per concentrato di mele e pere del raccolto dell’anno civile in corso. Sono concessi per il periodo d’immagazzinamento per concentrato di mele e pere raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. 2 I contributi di cui all’articolo 2 sono concessi per bacche, frutta a granella e a nocciolo raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Per la fabbricazione di aceto sono concessi per prodotti da mele da sidro e pere da sidro raccolte nell’anno civile della presentazione della domanda o nei due anni civili precedenti. Sono concessi in base all’ordine d’entrata delle domande.
3 Non sono versati importi inferiori a 500 franchi.
Art. 5 cpv. 3 Abrogato
Art. 6 Obbligo di notifica Chi richiede contributi è tenuto a notificare all’UFAG, entro il termine da esso impartito, i dati necessari riguardo all’entrata e alla trasformazione di frutta e di prodotti di frutta nonché all’utilizzazione e alle scorte di prodotti.
Art. 10a Disposizione transitoria della modifica del 16 settembre 2016 Alla frutta dei raccolti 2015 e 2016 si applica il diritto anteriore.
II Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato secondo la versione qui annessa.
III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.
16 settembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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Allegato (art. 2 cpv. 1)
Importo dei contributi per la fabbricazione di prodotti da bacche, frutta a granella e a nocciolo
Per le bacche, la frutta a granella e a nocciolo sottoelencate sono concessi i seguenti contributi per 100 kg:
Bacche, frutta a granella e a nocciolo Contributo fr./100 kg
Mele 17.00 Pere e cotogne 8.50 Mele da sidro e pere da sidro 6.00 Albicocche 21.50 Ciliegie 45.80 Susine, incluse le prugne 51.50 Fragole 141.80 More e lamponi 241.00 Altre bacche 91.30
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