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AS 2017 6107

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 17 Offerte 1 Le offerte devono pervenire all’UFAG entro il termine fissato nel bando mediante l’apposito modulo o essere presentate mediante l’applicazione Internet resa disponi- bile dall’UFAG. 2 Per la quantità oggetto del bando, ogni offerente può presentare al massimo cinque offerte. 3 Non è consentito modificare o ritirare le offerte dopo la scadenza del termine di presentazione.

Art. 22 Presentazione delle domande 1 Se le quote di contingente sono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande presso l’UFAG, quest’ultime possono essere presentate secondo le seguen- ti modalità: a. a partire dal primo giorno feriale di ottobre precedente l’inizio del periodo di contingentamento; b. per contingenti doganali interi o parziali suddivisi in più parti e in caso di aumenti temporanei del contingente: a partire dal primo giorno feriale del terzo mese precedente l’inizio della liberazione. 2 Le deroghe sono disciplinate nel capitolo 4, nell’allegato 3 o nelle ordinanze con- cernenti l’importazione di prodotti specifici.

1 RS 916.01

2017-1397 6107

O sulle importazioni agricole RU 2017

3 Le domande presentate lo stesso giorno sono considerate presentate contempora-

neamente.

Art. 22a Esigenze relative ai richiedenti e alle domande Le esigenze relative ai richiedenti e alle domande sono disciplinate nel capitolo 4 e nelle ordinanze concernenti l’importazione di prodotti specifici.

Art. 23 Attribuzione nel giorno di esaurimento del contingente doganale Il giorno in cui il contingente doganale si esaurisce, la quantità rimanente è attribuita proporzionalmente alle domande presentate in quello stesso giorno.

Art. 24 Abrogato

Art. 35 cpv. 3

3 Le quote del contingente doganale parziale n. 07.3 sono attribuite in funzione

dell’ordine di entrata delle domande.

Art. 35a Importazione di merci del contingente doganale parziale n. 07.3

1 Sono attribuite quote del contingente soltanto a persone munite di numero

d’identificazione delle imprese (IDI). 2 200 tonnellate del contingente doganale parziale sono attribuite a richiedenti i quali possono comprovare che nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda hanno importato per proprio conto merci del contingente doganale parziale n. 07.3 con un peso lordo di almeno 100 chilogrammi all’ADFC o all’ADC. Sono conside- rate prove le copie delle dichiarazioni doganali nelle quali il richiedente è indicato quale importatore. 3 10 tonnellate del contingente doganale parziale sono riservate a richiedenti ai quali negli ultimi tre periodi di contingentamento non è stata attribuita alcuna quota e che non hanno inoltrato alcuna domanda di cui al capoverso 2. Questi richiedenti ricevo- no una quota massima pari a 1000 chilogrammi lordi all’anno. Essi non possono cedere le loro quote con accordi sull’utilizzo giusta l’articolo 14. 4 I prodotti importati nell’ambito del contingente doganale parziale n. 07.3 possono essere utilizzati esclusivamente per l’alimentazione umana.

Art. 44 Deroghe nel traffico commerciale I prodotti agricoli per i quali non esiste un contingente doganale secondo l’allegato 3 possono essere importati senza PGI fino a 20 chilogrammi lordi.

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O sulle importazioni agricole RU 2017

Art. 54b Disposizione transitoria della modifica del 18 ottobre 2017 Le domande di attribuzione di quote del contingente doganale che possono essere utilizzate durante tutto il periodo di contingentamento 2018 e sono attribuite in funzione dell’ordine di entrata delle domande presso l’UFAG possono essere pre- sentate soltanto a partire dal 1° dicembre 2017.

II

1 Gli allegati 1 e 3 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III 1 Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

2 L’articolo 54b entra in vigore il 1° dicembre 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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O sulle importazioni agricole RU 2017

Allegato 1 (art. 1 cpv. 1, 4, 5 cpv. 1, 7, 10, 13 cpv. 2, 27 cpv. 1, 32 cpv. 1, 34 e 37 cpv. 3)

Elenco delle aliquote di dazio applicabili all’importazione di prodotti agricoli con indicazione dell’obbligo di PGI, dei valori indicativi d’importazione e dell’assegnazione alle prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato, ai gruppi dei prezzi soglia e ai contingenti doganali interi o parziali

N. 17

17. Disciplinamento del mercato: sementi

Per l’importazione dei prodotti di seguito elencati è necessario un PGI. Le deroghe sono indicate nella colonna 3. Le prescrizioni specifiche di disciplinamento del mercato sono contenute nell’ordi- nanza del 7 dicembre 1998 sul materiale di moltiplicazione (RS 916.151). [1] Sono elencate le aliquote di dazio che divergono dalla tariffa generale. Nella tariffa d’uso www.tares.ch possono essere consultate ulteriori ali- quote di dazio applicabili.

Voce di tariffa Aliquota di dazio Numero di kg lordi Informazioni per 100 kg lordi senza obbligo di PGI complementari [1] (CHF)

0713.5015 0.00 PGI non necessario

0713.5018 0.00 PGI non necessario

1201.1000 0.10 20

1202.3000 0.10 PGI non necessario

1207.2100 0.10 20 1209.1090 0.00 20

1209.2100 0.00 PGI non necessario

1209.2200 0.00 PGI non necessario

1209.2300 0.00 PGI non necessario

1209.2400 0.00 PGI non necessario

1209.2500 0.00 PGI non necessario

1209.2919 0.00 PGI non necessario

1209.2960 0.00 PGI non necessario

1209.2970 0.50 20

1209.2980 0.00 PGI non necessario

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O sulle importazioni agricole RU 2017

Allegato 3 (art. 10)

Contingenti doganali interi e parziali

N. 2

2. Disciplinamento del mercato: animali da allevamento e da reddito,

sperma di bovini Contingente Prodotto Volume del contingente doganale n. doganale (capi) [1] [1] [1]

02 Animali della specie bovina 1200

03 Animali della specie suina 100

04 Contingente doganale n. 04 ripartito come segue:

04.1 Animali della specie ovina 500

04.2 Animali della specie caprina 100

12 Sperma di toro (dosi/unità di applicazione) 800 000

[1] In grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale

N. 4 numero 07.3

4. Disciplinamenti del mercato: latte e latticini, nonché caseina

Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate) [1] [1] [1]

07.3 Latticini diversi 210

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N. 5 numeri 09.1 e 09.2

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Contingente Prodotto Volume del contin- doganale n. gente doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1]

09.1 Uova di consumo 17 428

09.2 Uova di trasformazione destinate all’industria

alimentare 16 307 …

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