AS 2017 6417
Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 6 novembre 2017
L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 31 capoverso 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20111 sulle importazioni agricole, ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza del 26 ottobre 2011 sulle importazioni agricole è sosti- tuito dalla versione qui annessa.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
6 novembre 2017 Ufficio federale dell’agricoltura: Bernard Lehmann
1 RS 916.01
2017-2653 6417
O sulle importazioni agricole RU 2017
Allegato 4 (art. 31 cpv.2)
Liberazione del contingente doganale dei cereali panificabili Quantitativo parziale del contingente doganale Periodo per l’importazione all’aliquota di dazio del contingente
10 000 t lorde 9 gennaio – 31 dicembre
10 000 t lorde 6 marzo – 31 dicembre
10 000 t lorde 8 maggio – 31 dicembre
10 000 t lorde 3 luglio – 31 dicembre
15 000 t lorde 4 settembre – 31 dicembre
15 000 t lorde 6 novembre – 31 dicembre
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