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AS 2017 7107

Ordinanza sull'energia nucleare

Ordinanza sull’energia nucleare (OENu)

Modifica del 1° novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 10 dicembre 20041 sull’energia nucleare è modificata come segue:

Art. 13 lett. b L’Ufficio federale è competente per il rilascio: b. dell’approvazione di convenzioni sul ritiro di scorie radioattive.

Art. 24 cpv. 1 lett. b Abrogata

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 732.11

2016-2944 7107

Energia nucleare. O RU 2017

7108

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