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AS 2018 5077

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 30 novembre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L'ordinanza del 31 ottobre 19471 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 158bis cpv. 2 Concerne soltanto il testo francese

Art. 211bis cpv. 3 3 Il DFI approva l’importo da devolvere alle campagne informative. Il consiglio di amministrazione di compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG) è previa- mente consultato.

Art. 213 Abrogato

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

30 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 831.101

2018-3087 5077

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2018

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