AS 2019 1345
AS 2019 1345
Ordinanza sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia (OE-En)
Modifica del 3 aprile 2019
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 novembre 20061 sugli emolumenti e sulle tasse di vigilanza nel settore dell’energia è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 28 della legge federale del 1° ottobre 20102 sugli impianti di accumulazione (LImA); visto l’articolo 52a della legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche; visto l’articolo 61 della legge federale del 30 settembre 20164 sull’energia; visto l’articolo 83 della legge federale del 21 marzo 20035 sull’energia nucleare; visti gli articoli 3a e 3b della legge del 24 giugno 19026 sugli impianti elettrici; visti gli articoli 21 capoverso 5 e 28 della legge del 23 marzo 20077 sull’approvvigionamento elettrico; visto l’articolo 52 capoverso 2 numero 4 della legge del 4 ottobre 19638 sugli impianti di trasporto in condotta; visto l’articolo 55 della legge federale del 24 gennaio 19919 sulla protezione delle acque; visto l’articolo 42 della legge del 22 marzo 199110 sulla radioprotezione;
2018-2985 1345
Emolumenti e tasse di vigilanza nel settore dell’energia. O RU 2019
visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199711 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,
Art. 1 cpv. 1
1 La presente ordinanza disciplina gli emolumenti per:
a. le decisioni, le prestazioni e le attività di vigilanza:
1. dell’Ufficio federale dell’energia (UFE),
2. delle organizzazioni e persone di diritto pubblico e privato incaricate
dell’esecuzione nel settore dell’energia (altri organi d’esecuzione),
3. dell’organo d’esecuzione;
b. l’indennizzo ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica secondo l’articolo 3a capoverso 2 della legge sugli impianti elettrici.
Art. 3 cpv. 3 3 Gli emolumenti ai Cantoni a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica sono stabiliti sulla base degli accordi di prestazioni di cui all’articolo 9e capoverso 2 della legge sull’approvvigionamento elettrico. Non è riscosso alcun emolumento a titolo di indennizzo per l’informazione dell’opinione pubblica in adempimento di un mandato fondamentale della Confederazione.
Art. 13 L’UFE riscuote emolumenti in particolare per: a. il rilascio delle approvazioni dei piani; b. il finanziamento degli indennizzi che l’UFE versa ai Cantoni per l’informazione dell’opinione pubblica conformemente agli accordi di presta- zioni.
11 RS 172.010
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II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2019.
3 aprile 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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